REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
Il Giudice Onorario del Tribunale di Catania, sezione lavoro, dott. Massimo Principato, all’esito dell’udienza del 01/03/2022 svoltasi con modalità cartolare ai sensi dell’art. 83, comma 7, lett. h), D.L. n. 18/2020, come da verbale redatto in pari data, ha emesso ex artt. 429 c.p.c., la seguente
SENTENZA
nel procedimento iscritto al n.1423/2020 R.G. Lavoro, promosso
DA
D. C., rappr. e dif. dall’avv. Orazio Stefano Esposito, come da procura in atti
- ricorrente -
CONTRO
INPS, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’ avv. Susanna Mazzaferri
- resistente –
OGGETTO: opposizione avverso l’avviso di addebito n. 593 2019 0012132089 avente ad oggetto contributi e somme aggiuntive alla Gestione separata dell’INPS per l’anno 2012

Svolgimento del processo

Prima di affrontare il merito della controversia occorre precisare che, con provvedimento ritualmente comunicato alle parti, questo Giudice ha disposto lo svolgimento dell’udienza odierna secondo le modalità previste dall’art. 83, comma 7, lettera h) D.L. 17 marzo 2020, n. 18 ovverosia “mediante lo scambio e il deposito in telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni e la successiva adozione fuori udienza del provvedimento del giudice”.
Con verbale telematico di “udienza cartolare ex art. 83, co. 7, lett. h), D.L. 17 marzo 2020 n. 18”, redatto in data odierna, si è dato atto del deposito delle note scritte ai sensi dell’art. 83, comma 7, lettera h); indi, la causa è stata trattenuta per la decisione.

Motivazione

L’opponente indicato in epigrafe ha impugnato l’avviso di addebito n. 593 2019 0012132089 eccependo l’intervenuta prescrizione dei contributi reclamati dall’INPS e la decadenza dalla potestà esattiva.
L’INPS si è costituito in giudizio eccependo l’infondatezza del ricorso.
Autorizzato il deposito di note scritte, all’udienza odierna, la causa è stata posta in decisione con le modalità sopra specificate.
Per quanto concerne l’eccezione di prescrizione sollevata dal ricorrente non è condivisibile la tesi dell’Istituto resistente che attribuisce alla dichiarazione dei redditi presentata dalla ricorrente, quale atto successivo all’esigibilità del credito, effetto interruttivo della prescrizione.
Al riguardo si osserva che la Suprema Corte ha attribuito alla presentazione della dichiarazione dei redditi un effetto interruttivo della prescrizione se ed in quanto dalla medesima consti la ricognizione dell’esistenza del debito contributivo. (Cfr. sent. n. 27950/2018)
In particolare secondo il Supremo Collegio "L'atto di riconoscimento di debito è un atto giuridico in senso stretto, e come tale non ha natura negoziale e non deve necessariamente esprimere una specifica intenzione ricognitiva, essendo sufficiente che esso contenga, anche implicitamente, la manifestazione della consapevolezza dell'esistenza del debito e riveli i caratteri della volontarietà. L'indagine volta a stabilire se una determinata dichiarazione costituisca o meno riconoscimento di debito in relazione al diritto fatto valere in giudizio costituisce attività di merito, non sindacabile in cassazione ove adeguatamente motivata".
Ebbene nel caso in questione non può certo ritenersi che la presentazione della dichiarazione dei redditi da parte della ricorrente renda evidente la consapevolezza, in capo alla stessa, della esistenza del debito contributivo reclamato in epoca successiva dall’INPS.
Piuttosto il copioso contenzioso registratosi sulla debenza dell’obbligo di iscrizione e contribuzione alla gestione separata milita in senso contrario alla argomentazione desuntiva esposta dall’ente resistente.

Ciò posto, come precisato dalla recente sentenza della Corte di Cassazione n. 27950/2018, “…in tema di contributi cd. a percentuale, il fatto costitutivo dell’obbligazione contributiva è costituito dall’avvenuta produzione, da parte del lavoratore autonomo, di un determinato reddito (Cass. 29 maggio 2017, n. 13463); E’ peraltro chiaro che, pur sorgendo il credito sulla base della produzione del reddito, la decorrenza del termine di prescrizione dipende dall’ulteriore momento in cui la corrispondente contribuzione è dovuta e quindi dal momento in cui scadono i termini di pagamento di essa…”
In applicazione dei principi espressi dalla citata giurisprudenza di legittimità, cui questo giudice ritiene di conformarsi, pertanto, nelle fattispecie come quelle in esame di contributi c.d. “a percentuale”, sebbene il fatto costitutivo dell’obbligazione contributiva sia rappresentato dall’avvenuta produzione da parte del lavoratore autonomo di un determinato reddito, la decorrenza del termine di prescrizione dipende dal momento in cui scadono i termini di pagamento della contribuzione, in armonia con il principio generale in ambito di assicurazioni obbligatorie secondo cui la prescrizione corre appunto dal momento in cui i singoli contributi dovevano essere versati, anche nell’ipotesi di mancanza di previa iscrizione nella gestione previdenziale.
Nella specie, quindi, il termine di prescrizione è iniziato a decorrere dalla scadenza dei termini per il pagamento della contribuzione, che per l’anno 2012 è da individuare nella data del 16.06.2013, poi differita al 8.7.2012 dal DM 13.6.2013.
Poiché da tale data alla successiva richiesta di pagamento dei contributi previdenziali, avvenuta con avviso bonario notificato il 01/08/2018, è decorso un termine superiore a cinque anni il credito reclamato dall’INPS deve ritenersi prescritto.
Sul punto non è condivisibile la tesi dell’INPS secondo cui il ricorrente nella dichiarazione dei redditi dell’anno 2012, avrebbe omesso di dichiarare i proventi da lavoro autonomo, ponendo in essere una condotta tale da comportare, per il creditore, una vera e propria impossibilità di agire.
Ad avviso dell’Istituto il comportamento del ricorrente, in quanto intenzionalmente diretto ad occultare, al creditore, l'esistenza dell'obbligazione, avrebbe efficacia sospensiva della prescrizione dei crediti ai sensi dell’art.2941, n.8 c.c., precludendo l’estinzione del credito.
Sennonchè dall’esame della dichiarazione de redditi relativa all’anno in questione, risulta che, contrariamente a quanto dedotto dall’INPS, il ricorrente ha compilato il quadro RE, indicando il reddito da lavoro autonomo percepito, peraltro in un ammontare di gran lunga superiore a quello indicato dall’INPS nell’avviso bonario notificato l’01.08.2018.
Consegue da ciò che, contrariamente a quanto dedotto dall’Istituto di previdenza, il ricorrente non ha occultato la produzione del reddito da lavoro da sottoporre a contribuzione ai fini previdenziali e non sussistono, conseguentemente i presupposti per invocare la sospensione del decorso del termine di prescrizione.
L’accoglimento dell’eccezione di prescrizione rende superfluo l’esame delle ulteriori questioni prospettate in giudizio dalle parti.
In considerazione della complessità della materia connotata da contrasti giurisprudenziali, specie nelle corti di merito, sussistono giustificati motivi per compensare tra le parti le spese di giudizio.

PQM

Definitivamente pronunciando ogni altra domanda, eccezione e difesa disattese, così provvede:
- dichiara prescritti i contributi previdenziali oggetto dell’avviso di addebito n. 593 2019 0012132089, che conseguentemente annulla;
- compensa interamente tra le parti le spese di giudizio.
Così deciso in esito all’udienza del 01/03/2022
Il Giudice del Lavoro
dott. Massimo Principato


 

Collabora con DirittoItaliano.com

Vuoi pubblicare i tuoi articoli su DirittoItaliano?

Condividi i tuoi articoli, entra a far parte della nostra redazione.

Copyright © 2020 DirittoItaliano.com, Tutti i diritti riservati.