Svolgimento del processo

RILEVATO CHE: la Corte d'appello di Catania ha rigettato l'appello dell'Inps avverso la sentenza del Tribunale di Siracusa, che aveva dichiarato prescritto il credito contributivo dovuto da G.U., architetto, per l'iscrizione alla gestione separata relativa all'anno 2007, considerando quale dies a quo della prescrizione il giorno in cui detti contributi avrebbero dovuto essere pagati, in base all'allegazione dell'Inps (16 giugno 2008); la Corte territoriale ha accertato che alla data della comunicazione della richiesta di pagamento del 19 luglio 2013 da parte dell'ente, il credito era estinto; la cassazione della sentenza è domandata dall'Inps sulla base di due motivi; G.
U. ha opposto difese;
è stata depositata proposta ai sensi dell'art. 380-bis cod. proc. civ., ritualmente comunicata alle parti unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza in camera di consiglio.

Motivazione

CONSIDERATO CHE: col primo motivo, formulato ai sensi dell'art. 360, co.1, n.3 cod. proc. civ., parte ricorrente contesta "Violazione e/o falsa applicazione dell'art. 2935 c.c., dell'art. 1, d.lgs. 462/1997, dell'art. 18, d.lgs. 241/1997 (come modificato dall'art. 2, d.lgs. 422/1998) e dell'art. 17, commi 1 e 2, d.P.R. 435/2001, così come modificato dall'art. 2, d.l. 63/2002 conv. con modificazioni nella I. 112/2002";
sulla base di un excursus della normativa che regola la dichiarazione dei redditi e le modalità di riscossione delle imposte, segnatamente dovute all'accertamento della sussistenza dell'obbligo contributivo alla gestione separata in capo ai lavoratori autonomi ed al puntuale adempimento di esso, l'Istituto rileva che, essendo detto contributo variabile, in quanto dovuto unicamente al prodursi di un eventuale reddito professionale, la verifica della ricorrenza di una siffatta eventualità non può che darsi alla scadenza del termine di presentazione della dichiarazione dei redditi relativa all'anno a cui si riferisce il preteso credito contributivo;
detto termine cade dopo i due (tra il 1 maggio e il 31 luglio, oppure, in via telematica, entro il 31 ottobre dell'anno successivo a quello di chiusura del periodo d'imposta) previsti come successivi e alternativi per il pagamento, a scelta del contribuente e, nel secondo caso, con l'aggiunta di un interesse corrispettivo;
l'inadempimento da parte del contribuente si configura soltanto all'atto del mancato pagamento alla seconda scadenza, trascorsa inutilmente la quale, l'Inps acquista il diritto ad agire per l'adempimento della prestazione, in merito ai contributi dovuti da Gaspare Urso alla gestione separata relativi all'anno 2007, alla data della diffida di pagamento del 22 giugno 2013 il credito non poteva considerarsi estinto;
col secondo motivo, formulato ai sensi dell'art. 360, co.1, n.3 cod. proc. civ., parte ricorrente deduce "Violazione e/o falsa applicazione dell'art. 2, comma 26 I. 335/1995, degli artt., 2935 e 2944 c.c.";
l'Inps prospetta che, seppure la Corte territoriale non avesse voluto tener conto della seconda data di scadenza, avrebbe dovuto, comunque, considerare non prescritto il credito, in ragione dell'effetto interruttivo della stessa attribuibile alla dichiarazione dei redditi per l'anno 2007, presentata dal controricorrente il 24 settembre 2008;
il Collegio, rendendosi necessaria l'enunciazione di un principio di natura nomofilattica, non ritiene sussistenti i presupposti per la decisione davanti alla Sesta Sezione e rimette, pertanto, la causa alla Quarta Sezione.

PQM

La Corte rimette la causa alla Quarta Sezione non sussistendo i presupposti di cui all'art. 375 cod. proc. civ. per la decisione in adunanza camerale. Così deciso in Roma, all'Adunanza camerale del 9 settembre 2020


 

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