REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano TRIBUNALE DI CATANIA SEZIONE LAVORO
Il Giudice onorario del Lavoro dott. Antonino A. M. Milazzo
all’udienza di discussione del 19 aprile 2021 ha pronunciato, ex art. 429 c.p.c., provvedendo al deposito ai sensi dell’art. 221 c. 4 D.L. 19 maggio 2020 n. 34, la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 12040/19 R.G. Sez. Lavoro, promossa
DA
(Omissis), elettivamente domiciliato in Catania, via Carmelo Patanè Romeo 28 presso lo studio dell’Avv. Orazio Stefano Esposito (SPSRST77T15C351X) che lo rappresenta e difende, giusta procura in atti;
– Ricorrente –
CONTRO
I.N.P.S., (Istituto Nazionale per la Previdenza Sociale), in persona del suo presidente pro tempore, anche quale mandatario di S.C.C.I S.P.A., rappresentato e difeso dall’Avv. Riccardo Vagliasindi, per procura generale alle liti;
– Resistente – RISCOSSIONE SICILIA S.P.A., agente della riscossione per la provincia di Catania,
C.F.00833920150– P.IVA 04739330829, in persona del Direttore Generale p.t. Ermanno Sorce, rappresentata e difesa, giusta separata procura rilasciata ai sensi dell’art. 83 comma 3 c.p.c., dall'avv. Maria Concetta Ginardi.

– Resistente –
Oggetto: opposizione avverso intimazione di pagamento n. 293 2019 900240520, notificata in data 03/12/2019 nonché avverso le relative cartelle di pagamento n.ri: 293 2011 0013968903 dell’Inps di Catania con la quale viene richiesto il pagamento dei contributi IVS fissi percentuali sul minimale e relative somme aggiuntive con riferimento agli anni d’imposta n. 2004 e 2005 per un valore di €. 4.169,65; 293 2011 0025858545 dell’Inps di Catania con la quale viene richiesto il pagamento dei contributi IVS fissi percentuali sul minimale e relative somme aggiuntive con riferimento agli anni d’imposta n. 2010 per un valore di €. 1529,42; avviso di addebito n. 593 2012 0004188105 dell’Inps di Catania con la quale viene richiesto il pagamento dei contributi IVS fissi percentuali sul minimale e relative somme aggiuntive con riferimento agli anni d’imposta n. 2010 e 2011 per un valore di €. 4.566,92;

Svolgimento del processo

Con ricorso depositato in data 24.12.2019, l’odierno ricorrente proponeva opposizione avverso intimazione di pagamento n. 293 2019 900240520, notificata in data 03/12/2019 nonché avverso le relative cartelle di pagamento n.ri: 293 2011 0013968903 dell’Inps di Catania con la quale viene richiesto il pagamento dei contributi IVS fissi percentuali sul minimale e relative somme aggiuntive con riferimento agli anni d’imposta n. 2004 e 2005 per un valore di €. 4.169,65; 293 2011 0025858545 dell’Inps di Catania con la quale viene richiesto il pagamento dei contributi IVS fissi percentuali sul minimale e relative somme aggiuntive con riferimento agli anni d’imposta n. 2010 per un valore di €. 1529,42; avviso di addebito n. 593 2012 0004188105 dell’Inps di Catania con la quale viene richiesto il pagamento dei contributi IVS fissi percentuali sul minimale e relative somme aggiuntive con riferimento agli anni d’imposta n. 2010 e 2011 per un valore di €. 4.566,92.
Il ricorrente lamenta l’omessa e/o invalida notifica degli atti impugnati, nonché l’inesistenza delle pretese contributive per intervenuta prescrizione.
Si costituiscono regolarmente Inps e Riscossione, eccependo la regolarità delle notificazioni e l’inammissibilità del ricorso per avvenuta decadenza.
All’udienza odierna la causa viene discussa, sulla base della note depositate dalle parti, e decisa con sentenza con motivazione contestuale depositata ai sensi dell’art. 221 c. 4 D.L. 19 maggio 2020 n. 34.

Motivazione

Il ricorso è fondato e va per l’effetto accolto per i motivi di cui in prosieguo.
In via preliminare, va evidenziato che nessun termine decadenziale può essere opposto al ricorrente.
Infatti, va osservato che il ricorrente, ha fatto riferimento, altresì, al termine prescrizionale decorso successivamente alla notificazione della cartella, in tal modo proponendo una opposizione all'esecuzione ex art. 615 comma 1 c.p.c., svincolata dal rispetto di qualunque termine decadenziale.
In relazione alla doglianza relativa al sopravvenuto difetto del titolo esecutivo mediante la quale è contestata la sussistenza in capo all'agente della riscossione del diritto di preannunciare l'esecuzione forzata in virtù del titolo (il ruolo) di cui alle menzionate cartelle per essersi estinto il credito per il decorso del termine di prescrizione successivamente alla data di notifica delle stesse, sussiste la legittimazione passiva del concessionario della riscossione. In proposito deve rilevarsi che al debitore dei contributi è sempre consentito contestare il diritto del creditore (e per esso dell’incaricato della riscossione) a procedere all’esecuzione coattiva nei suoi confronti eccependo la prescrizione successiva alla formazione e notifica del titolo esecutivo. Soccorre in tal caso il rimedio dell’opposizione all’esecuzione avente ad oggetto l’accertamento del diritto di procedere in executivis tramite il quale la pretesa esecutiva fatta valere dal creditore ben può essere neutralizzata con la deduzione di fatti modificativi o estintivi del rapporto sostanziale consacrato nel titolo esecutivo.
In via preliminare va dichiarata cessata la materia del contendere con riferimento ai carichi riferiti all’anno 2010 della cartella esattoriale n. 29320110013968903000, come da estratto di ruolo azzerato prodotto in atti da Riscossione.
In relazione agli altri atti impugnati, va osservato quanto segue.
Per quanto concerne la cartella esattoriale n. 29320110013968903000, va evidenziato che tra la notifica della suddetta cartella avvenuta in data 24.05.2011 e il giorno in cui la ricorrente riceveva la notifica dell’intimazione di pagamento opposta avvenuta in data 03.12.2019, è già trascorso il termine di prescrizione successiva.
Per quanto concerne la cartella esattoriale n. 293 2011 0025858545, va evidenziato che tra la notifica della suddetta cartella avvenuta in data 24.05.2011 e il giorno in cui la ricorrente riceveva la notifica dell’intimazione di pagamento opposta avvenuta in data 03.12.2019, è già trascorso il termine di prescrizione successiva.
Per quanto concerne l’avviso di addebito n. 593 2012 0004188105, va evidenziato che tra la notifica del suddetto avviso avvenuta in data 17.10.2012 e il giorno in cui la ricorrente riceveva la notifica dell’intimazione di pagamento opposta avvenuta in data 03.12.2019, è già trascorso il termine di prescrizione successiva.
Va osservato, in relazione ad atti intermedi prodotti da Riscossione, che in proposito si condivide quanto rilevato in sede di note conclusive dall’opponente richiamandosi a precedenti dell’Ufficio, cui ci si riporta integralmente ai sensi dell’art. 118 disp. di attuaz. c.p.c., nel senso che “non appaiono idonei a dimostrare l’interruzione della prescrizione i meri avvisi di ricevimento prodotti dal Concessionario relativi ad intimazioni notificate medio tempore, atteso che questi ultimi, per l’assenza di specifici riferimenti, nonché di ulteriore documentazione a corredo, non appaiono in grado di dimostrare che gli stessi si riferiscono ai crediti oggetto di causa, non potendo sul punto assumere rilevanza i meri estratti di ruolo del Concessionario, da considerarsi atti interni”.
Attesa la pronuncia prevalente di cessazione della materia del contendere, sussistono giusti motivi per la compensazione integrale delle spese.

PQM

Il Giudice, definitivamente pronunciando sull’opposizione proposta dal ricorrente in epigrafe, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, così statuisce:
DICHIARA cessata la materia del contendere con riferimento ai carichi riferiti all’anno 2010 della cartella esattoriale n. 29320110013968903000;
DICHIARA prescritti i contributi portati dai seguenti atti: cartelle di pagamento n. 293 2011 0013968903, n. 293 2011 0025858545, avviso di addebito n. 593 2012 0004188105; COMPENSA per intero le spese tra le parti.
Catania, 19 aprile 2021.
IL GIUDICE DEL LAVORO
dott. Antonino A. M. Milazzo


 

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