REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL GITJDICE DI PACE DI LECCE
Avv. Antonella Santoro ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al numero del ruolo generale indicato a margine, avente l' oggetto pure a margine indicato, promossa
da
S.A. rappresentato e difeso dall' avv. Ivan Paladini
- opponente -
CONTRO
Agenzia delle Entrate e Riscossione rappresentata e difesa dall'avv. Carla Filograna -opposta-

Ai sensi e per gli effetti degli artt. 132 cpc e 118 disp. att. cpc, viene omesso lo svolgimento del processo. All' udienza del 4.12.2020 la causa veniva riservata per la decisione.

Motivazione

L' opponente ha impugnato la cartella esattoriale n. 05920000068337809 sostenendo l'avvenuta decorrenza dei tennini di prescrizione.
Va rigettata la domanda formulata da ll' opposta di riunione di questo procedimento ad altro instaurato dal medesimo opponente avverso altra cartella esattoriale atteso che la pmie ha omesso di documentare quanto richiesto.
Va altresì rigettata l'eccezione sollevata dall' opposta di difetto di giurisdizione. Ed invero, le SS. UU. della Corte di Cassazione con sentenza n. 34447/2019, in tema di riparto tra giurisdizione tra giudice tributario e giudice ordinario, hanno statuito che restano escluse dalla giurisdizione tributaria soltanto le controversie riguardanti gli atti dell'esecuzione forzata successivi alla notifica della cartella di pagamento. Con detta statuizione la S.C. ha evidenziato che la notifica della cartella di pagamento non impugnata segna il consolidamento della pretesa fiscale nel merito e il passaggio alla giurisdizione ordinaria dell'analisi di ulteriori vizi che esulano dal merito della pretesa poiché in detta fase l' oggetto della controversia non è più l' esistenza dell'obbligazione tributaria e, dunque, la legittimità nel merito dell' obbligazione tributaria (cfr. Cass. N. 7822/2020, Cass. N. 34447/2019, Co. Cost. 114/2013).
Ne consegue che competente a giudicare dei fatti successivi o estintivi delle pretese tributarie, divenute definitive nel merito a seguito della notifica della cartella esattoriale, è il giudice ordinario, quale giudice dell' esecuzione, cui spetta la verifica del diritto dell'ente creditore di procedere all ' esecuzione forzata.

In merito all' eccezione di prescrizione, si rileva poi che dagli atti di causa risulta che la cartella esattoriale n. 05920000068337809è stata notificata in data 21.01.2003 e l'opposta nessuna prova ha fornito in giudizio in merito alla sussistenza di una causa inte n-uttiva della prescrizione decennale; pertanto, deve dichiararsi la prescrizione del diritto dell' ente a riscuotere le somme portate dalla cartella esattoriale.

Per le suesposte argomentazioni l' opposizione va accolta con annullamento della cartella esattoriale impugnata e di ogni altro atto ad essa collegato o da essa dipendente.

Le spese del giudizio seguono la soccombenza.

PQM

Il Giudice di Pace di Lecce, Avv. Antonella Santoro, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da S.A. avente n. 9124/20 R.G. così provvede:
1. Rigetta il difetto di giurisdizione;
2. accoglie l'opposizione e annulla la cartella esattoriale n. 05920000068337809 ed ogni altro atto ad esso connesso o da esso dipendente;
3. condanna l' opposta al pagamento dei compensi professionali in favore del difensore dell'opponente,dichiaratosi distrattario, che si liquidano in complessivi 600,00, di cui € 125,00 per spese, oltre spese generali al 15%, iva e cap come per legge


Scarica copia del provvedimento: GdP Lecce sent. 309/2021

 

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