REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Commissione Tributaria Provinciale di CALTANISSETTA Sezione 02, riunita in udienza il 25/02/2022 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
RUVOLO MICHELE, Presidente
GIUNTA ALESSANDRA BONAVENTURA, Relatore
TONA GIOVANBATTISTA, Giudice
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 412/2021 depositato il 13/09/2021
proposto da
N. B. C. N.q. Socio Accomandante T. M. N. B. C. Sas - difeso da Danisa Duri - DRUDNS80R65H163R e Orazio Stefano Esposito - SPSRST77T15C351X ed elettivamente domiciliato presso
orazioesposito@pec.ordineavvocaticatania.it
contro
AGENZIA delle Entrate Direzione Provinciale Di Caltanissetta elettivamente domiciliato presso dp.caltanissetta@pce.agenziaentrate.it
Avente ad oggetto l’impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TYQ01A300113 IRPEF-ALTRO 2015

Svolgimento del processo

Con l’atto introduttivo N. B. C. impugnava l’avviso di accertamento n. TYQ01A300113/2021 - IRPEF 2015 - notificato in data 10.03.2021Con il primo motivo deduceva la nullita’ dell’avviso di accertamento per decadenza dell’amministrazione finanziaria dal potere di accertamento - per violazione dell’art. 43 dpr 600/73 (ratione temporis) e dell’art. 157 d.l. 34/2020 - in quanto emesso in data 01.03.2021.
Con il secondo motivo deduceva l’inesistenza e/o nullità dell’avviso di accertamento impugnato per difetto assoluto di attribuzione e carenza del potere dirigenziale del funzionario che ha sottoscritto l’atto in violazione dell’articolo 42 del d.p.r. n. 600/73.
Con il terzo motivo deduceva la nullità dell’avviso di accertamento per violazione del d.p.r. n. 600 del 1973, art. 42 e d.lgs. n. 300 del 1999, art. 68 nonchè della l. n. 212 del 2000, art. 6 in quanto non sottoscritto dal direttore bensì da un funzionario in assenza di specifica e motivata delega, non allegata all’avviso e, pertanto, non portata a conoscenza del contribuente.
Con il quarto motivo deduceva la violazione dell'art. 24 - d. lgs. n. 82/2005 e, conseguentemente dell'art. 42 - d.p.r. n. 600/1973 e rilevava l’inesistenza della sottoscrizione per assenza e/o invalidità del "certificato qualificato" necessario per la generazione della "firma digitale"
Con il quinto motivo, nel merito, rilevava l’assenza di elementi idonei a dimostrare l’inattendibilità della dichiarazione del contribuente e la sussistenza di circostanze eccezionali idonee a giustificare lo scostamento e a rendere inattendibile lo studio di settore applicato.
Con il sesto motivo deduceva l’illegittimita’ dell’atto impugnato per insussistenza dei presupposti sufficienti e necessari per l’applicabilita’ dell’art. 5 TUIR derivanti dall’insussistenza di rilievi nei confronti della società.
L’Agenzia delle Entrate si costituiva chiedendo il rigetto del ricorso.
Il ricorrente depositava memorie illustrative.

Motivazione

E’ fondato il primo motivo di impugnazione con conseguente assorbimento delle ulteriori doglianze formulate dal ricorrente.
Invero, trattandosi dell’anno d’imposta 2015 trova applicazione la previgente formulazione dell’art. 43, comma 1, DPR 600/73 secondo cui il termine di decadenza per la notifica degli avvisi di accertamento deve individuarsi nel 31 dicembre del quarto anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione non trovando applicazione il termine quinquennale introdotto dal comma 130, 131 e 132 dell'art. 1 della legge n. 208 del 2015, applicabile agli avvisi relativi al periodo d'imposta in corso alla data del 31 dicembre 2016 e ai periodi successivi.
Non v’è dubbio che nel caso a mano, venendo – come già detto – in rilievo il periodo d’imposta 2015 (dichiarazione 2016), il potere di accertamento dell’Ufficio doveva essere esercitato entro e non oltre 31.12.2020 (quarto anno successivo alla dichiarazione).
Richiama l’Ufficio la proroga di giorni 120 prevista dall’art. 5 comma 3 bis del D.Lgs 218/1997 ove sia stato notificato invito a comparire per la definizione dell’accertamento ma trattasi di normativa che non introduce una proroga del termine di emissione dell’avviso quanto, piuttosto, del termine di notifica dell’avviso, come peraltro riportato dal medesimo ufficio. Se così è, l’avviso di accertamento impugnato, emesso in data 1 marzo 2021, come si ricava dall’epigrafe della pagina 1 dello stesso, deve ritenersi tardivo con conseguente decadenza dell’Amministrazione finanziaria per violazione dei termini di cui agli artt. 43 del DPR 600/73 (applicato ratione temporis).
Né a diversa conclusione può giungersi in virtù della normativa emergenziale anti Covid 19 e segnatamente della previsione dell’art. 157 del DL 34/2020 che, del pari, ha previsto la proroga della sola notifica degli avvisi di accertamento e non anche della loro emissione.
Il ricorso deve pertanto essere accolto con conseguente annullamento dell’atto impugnato e condanna dell’Agenzia delle Entrate al pagamento delle spese in favore del ricorrente che si liquidano in euro 1.418 di cui euro 473 per fase studio, euro 270 per fase introduttiva, euro 675 per fase decisoria, oltre accessori.

PQM

La Commissione accoglie il ricorso ed annulla l’atto impugnato. Condanna l’Agenzia delle Entrate al pagamento delle spese in favore del ricorrente che liquida in euro 1.418,00 oltre accessori da distrarsi in favore del procuratore antistatario.
Caltanissetta 25 febbraio 2022
Il Giudice Il Presidente
Alessandra Giunta Michele Ruvolo
Depositata in segreteria in data 11.03.2022


 

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