Copyright © 2020 DirittoItaliano.com, LLC. All Rights Reserved.
Copyright © 2020 DirittoItaliano.com, LLC. All Rights Reserved.
Tributario | Separazione consensuale | Imposta di bollo
Svolgimento del processo
L'Agenzia delle Entrate di Ascoli Piceno ha impugnato la sentenza in epigrafe dalla CTP di Ascoli Piceno è stato accolto il ricorso a suo tempo presentato dai contribuenti e dichiarato la decadenza dalla riscossione dell'imposta di bollo e di registro di due scritture private regolanti la divisione del patrimonio mobiliare fra i due coniugi N. e G. a seguito della separazione consensuale del 14.11.2002; sostiene l'Agenzia che i giudici di prime cure hanno erroneamente ritenuto intervenuta la decadenza, atteso che le due scritture private, datate 23.02.2007 non erano state esposte in alcun provvedimento.
Il contribuente N., costituitosi in giudizio, ha contestato con apposita memoria quanto ex adverso esposto e dedotto ed ha concluso per il rigetto dell'appello e la conferma della sentenza di I Grado.
Motivazione
Il ricorso è infondato.
La Commissione osserva, in applicazione del principio che consente la definizione del giudizio, mediante il ricorso alla ragione più liquida, che nel caso di specie ricorrono le condizioni per l'agevolazione di cui alla L. 6 marzo 1987, n. 74, art. 19, trattandosi di atti esecutivi degli accordi intervenuti tra i coniugi, sotto il controllo del giudice, per regolare i loro rapporti patrimoniali conseguenti allo scioglimento del matrimonio o alla separazione personale (compresi quelli aventi ad oggetto il riconoscimento o il trasferimento della proprietà, mobiliare o immobiliare, all'uno o all'altro di essi, o in favore dei figli), atteso che detti atti sono stati posti in essere dagli stessi coniugi che hanno concluso i suddetti accordi. Non è necessario che tali accordi siano esposti nella sentenza di separazione omologata.
Infatti, Cassazione n. 3110/2016 prende atto che è stata da tempo sottoposta una "serrata critica" la distinzione tra accordi di separazione propriamente detti e accordi stipulati "'in occasione della separazione": con la conseguenza che anche gli accordi che prevedano, nel contesto di una separazione tra coniugi, atti comportanti trasferimenti patrimoniali dall'uno all'altro coniuge o in favore dei figli, debbano essere intesi come specifici aspetti della "negoziazione globale" che i coniugi pongono in essere all'atto della separazione o della cessazione degli effetti civili del matrimonio. In questo rinnovato contesto interpretativo, la sentenza n. 3110/2016 ritiene che l'esenzione di cui all'articolo 19, legge 74/1987, competa dunque a tutti gli accordi di separazione che rientrino nel concetto di negoziazione globale" e che cioè, anche attraverso la previsione di trasferimenti mobiliari o immobiliari, siano volti definire in modo tendenzialmente stabile la crisi coniugale, destinata a sfociare, di lì a breve, nella cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario o nello scioglimento del matrimonio civile: "non sembra, infatti, potersi più ragionevolmente negare- quale che sia la forma che i negozi concretamente vengano ad assumere - che detti negozi siano da intendersi quali "atti relativi al procedimento di separazione o divorzio", che, come tali possono usufruire dell'esenzione di cui all'articolo 19 della legge n. 74/1987".
Nel caso di specie l'avviso di liquidazione non contesta minimamente, sotto il profilo motivazionale, la finalità elusiva dell'atto, pacificamente facente parte del quadro globale degli accordi di separazione quali convenuti tra i coniugi- trattandosi della ripartizione di somme e titoli depositati su conti correnti originariamente cointestati, poi intestati al solo N., su cui erano confluiti i proventi dell'azienda gestita in comune, conto corrente oggetto di un sequestro giudiziario emesso nel corso del giudizio di separazione, ma giustifica la ripresa a tassazione unicamente in ragione dell'omessa esposizione delle scritture private nella sentenza di separazione e negli atti di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
L'appello va pertanto respinto.
La particolare natura della controversia giustifica tuttavia ad avviso del Collegio la compensazione delle spese di giudi
PQM
La Commissione rigetta l'appello
Spese compensate
Revocato il decreto ingiuntivo in mancanza di esperimento del procedimento di mediazione
Tribunale Catania Quarta - Sentenza 1432/2024 del 18.03.2024
Nulla la confisca dell'auto emessa anni dopo il sequestro
Giudice di Pace Acireale - Sentenza 66/2024 del 04.03.2024
Nulla la confisca dell'automobile emessa dopo anni dal sequestro
Giudice di Pace Catania Caltagirone - Sentenza 74 del 01.03.2024
Tribunale Catania Lavoro - Sentenza 1655 del 21.04.2023
Tribunale Catania Lavoro - Sentenza 1636/2023 del 20.04.2023
Approfondimenti / Attualità / Giurisprudenza / Formulario / Chi Siamo / Contattaci /
Copyright © 2020 DirittoItaliano.com, Tutti i diritti riservati.