REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SALVAGO Salvatore - Presidente -
Dott. DI AMATO Sergio - rel. Consigliere -
Dott. DOGLIOTTI Massimo - Consigliere -
Dott. BENINI Stefano - Consigliere -
Dott. MERCOLINO Guido - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
sentenza
sul ricorso 23819/2007 proposto da:
I.T.M. INDUSTRIA TUBI E MANICOTTI S.R.L. IN LIQUIDAZIONE, in persona del Liquidatore pro tempore, e P.G., elettivamente domiciliati in ROMA, VIA GAETANO DONIZETTI 7, presso l'avvocato FRISINA PASQUALE, rappresentati e difesi dall'avvocato BONGIORNO Girolamo, giusta procura in calce al ricorso;
- ricorrenti -
contro
ILVA S.P.A., ILVAFORM S.P.A., FINTECNA FINANZIARIA PER I SETTORI INDUSTRIALE E DEI SERVIZI S.P.A.;
- intimate -
sul ricorso 27551/2007 proposto da:
FINTECNA - FINANZIARIA PER I SETTORI INDUSTRIALE E DEI SERVIZI S.P.A., in persona del Direttore Generale pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE GORIZIA 14, presso l'avvocato SANCI' EDOARDA, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato CUOMO ULLOA ALBERTO, giusta procura in calce al controricorso e ricorso incidentale;
- controricorrente e ricorrente incidentale -
contro
I.T.M. INDUSTRIA TUBI E MANICOTTI S.P.A. IN LIQUIDAZIONE, P.G., ILVA S.P.A., ILVAFORM S.P.A.;
- intimati -
sul ricorso 28144/2007 proposto da:
ILVA S.P.A., già ILVA LAMINATI PIANI S.P.A., - anche nella qualità di società incorporante di I.D.I. ILVA DISTRIBUZIONE ITALIA S.R.L., in persona del legale rappresentante pro tempore, e ILVAFORM S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliate in ROMA, VIA DELLE QUATTRO FONTANE 161, presso lo STUDIO NCTM, rappresentate e difese dagli avvocati QUATTROCCHI PAOLO, POTOTSCHNIG PAOLO, rispettivamente giusta procura speciale per Notaio Dott.ssa MARIA LUISA DONNINI di MILANO - Rep. n. 59.457 del 19.10.2007 e procura speciale per Notaio dott. PAOLO TORRENTE di GENOVA - Rep. n. 6498 del 19.10.2007;
- controricorrenti e ricorrenti incidentali -
contro
FINTECNA - FINANZIARIA PER I SETTORI INDUSTRIALE E DEI SERVIZI S.P.A., in persona del Direttore Generale pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE GORIZIA 14, presso l'avvocato SANCI' EDOARDA, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato CUOMO ULLOA ALBERTO, giusta procura in calce al controricorso al ricorso incidentale;
- controricorrente al ricorso incidentale -
contro
I.T.M. INDUSTRIA TUBI E MANICOTTI S.P.A., P.G.;
- intimati -
avverso la sentenza n. 1318/2006 della CORTE D'APPELLO di PALERMO, depositata il 18/12/2006;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 27/03/2014 dal Consigliere Dott. SERGIO DI AMATO;
udito, per i ricorrenti, l'Avvocato G. BONGIORNO che si riporta chiedendo l'accoglimento del ricorso;
udito, per le controricorrenti e ricorrenti incidentali ILVA spa + 1, l'Avvocato I. BOCCIA, con delega, che si riporta;
udito, per la controricorrente e ricorrente incidentale FINTECNA, l'Avvocato G. GIUSTINIANI, con delega, che si riporta chiedendo l'inammissibilità, in subordine rigetto;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. GOLIA Aurelio, che ha concluso per, preliminarmente riuniti i ricorsi incidentali e il ricorso principale, cessata la materia del contendere.

Svolgimento del processo

La ITM - Industria Tubi e Manicotti s.p.a. e P.G. convenivano in giudizio innanzi al Tribunale di Palermo, la s.p.a. Uva Laminati Piani (nata nel ____) dalla scissione parziale della s.p.a. Uva e divenuta nel 1998 s.p.a. Uva), la s.p.a. Ilvaform e la s.r.l. IDI - Uva Distribuzione Italia (già Sidercomit, e poi, nel 1998, incorporata dalla s.p.a. Uva) e, premesso che le convenute appartenevano al medesimo gruppo, esponevano che: a) la s.p.a. Uva, che operava in regime di monopolio nella produzione di coils d'acciaio (materia prima per la produzione di tubi), a partire dalla metà degli anni 80, sfruttando la propria posizione dominante ed approfittando anche di aiuti economici dello Stato, per ostacolare la concorrenza delle imprese operanti nel settore della produzione di tubi aveva, da un lato, venduto i coils ad un prezzo (L. 650 al kg oltre L. 50 per il trasporto da ____) superiore ad ogni logica di mercato e, d'altro canto, aveva venduto sotto costo (L. 630 al kg) il prodotto finito, attraverso la s.p.a. Ilvaform; b) a causa dei prezzi praticati nella vendita dei coils la ITM era stata costretta ad acquistare la materia prima all'estero a prezzi varianti da 474 a 479 L. kg, oltre la rilevante incidenza dei costi di trasporto; c) nel 1991, dopo l'elaborazione da parte dell'Uva di un piano (c.d. "progetto distribuzione Sicilia") per l'assorbimento dell'ITM, la Sidercomit (successivamente IDI) aveva iniziato a praticare alla ITM condizioni più favorevoli, ma dopo qualche tempo aveva diminuito i termini di pagamento, provocando notevoli difficoltà finanziarie all'ITM, che pertanto aveva concordato con l'ILVA la cessione dello stabilimento da realizzare con la costituzione di una nuova ITM, la cessione a quest'ultima dell'azienda e l'acquisto dell'intero capitale sociale della nuova ITM da parte della IDI; d) in attesa del programmato assorbimento la ITM aveva ceduto i propri clienti alla Ilvaform, mettendo a disposizione dell'Uva la propria attività produttiva, vendendo a quest'ultima i prodotti giacenti e impegnandosi a non svolgere attività in concorrenza; in particolare, nel luglio 1992 era stato stipulato un contratto di deposito e trasformazione (con la previsione di un compenso di L. 150 al kg) e nel luglio 1995 era stata formalizzata la cessione dei contratti alla IDI; e) tuttavia, il progetto di assorbimento dell'ITM nel gruppo Uva non seguiva le concordate cessioni e nel 1997, dopo il ritiro da parte dell'IDI di tutto il materiale di sua proprietà giacente presso la stabilimento ITM, quest'ultima era stata definitivamente impedita nella prosecuzione della propria attività d'impresa.

Gli attori, pertanto, chiedevano: 1) l'annullamento per vizi della volontà di tutti gli accordi intervenuti tra le parti e comunque la nullità e l'inefficacia dei predetti accordi per violazione della normativa antitrust; in subordine l'invalidità e l'inefficacia degli accordi di deposito e trasformazione perchè stipulati nell'erroneo presupposto della cessione dello stabilimento ITM; 2) la condanna delle convenute alle restituzioni, ove possibile, e comunque al pagamento del tantundum e del risarcimento del danno; 3) la condanna delle convenute al risarcimento dei danni cagionati alla ITM, a titolo di responsabilità precontrattuale, contrattuale ed extracontrattuale; in subordine l'accertamento della loro responsabilità ex artt. 2033 e 2041 c.c.; 4) il risarcimento del danno subito da P.G. a causa del patto di non concorrenza stipulato con l'Uva.
Le convenute si costituivano resistendo alle domande e chiamavano in causa la s.p.a. Iritecna, la quale nel giugno 1997 aveva incorporato per fusione l'originaria s.p.a. Uva. In particolare la s.p.a. Uva Laminati Piani assumeva che a seguito della scissione parziale dell'Uva essa non era succeduta nei rapporti relativi alla ITM ed al P. che erano rimasti in capo alla s.p.a. Uva. Gli attori estendevano le loro domande alla s.p.a. Iritecna.
Con sentenza del 10 ottobre 2000 il Tribunale rigettava la domanda di annullamento e dichiarava la propria incompetenza funzionale in ordine alla domanda di nullità degli accordi per abuso di posizione dominante ed in ordine alle conseguenti domande di restituzione e di risarcimento del danno, per le quali indicava la competenza in unico grado della Corte di appello di Palermo. Infine il Tribunale sospendeva il giudizio sulle domande di indebito oggettivo e di arricchimento senza causa.
Con citazione del 22 dicembre 2000 la ITM ed il P. riassumevano il giudizio innanzi alla Corte di appello di Palermo, deducendo anche la nullità degli accordi per violazione dell'art. 9 (abuso di dipendenza economica) della L. n. 192 del 1998.
Si costituivano la s.p.a. Uva (già Uva Laminati Piani), anche quale incorporante la IDI e la s.p.a. Ilvaform, contestando la fondatezza della domanda. Si costituiva dopo una interruzione del processo anche la Fintecna s.p.a., quale incorporante la Iritecna.
Con sentenza del 18 dicembre 2006 la Corte di appello di Palermo rigettava le domande proposte dalla s.p.a. ITM e da P. G. in relazione alla violazione della L. n. 287 del 1990, art. 3 e dichiarava l'inammissibilità di ogni altra domanda proposta dai predetti. In particolare, la Corte di appello osservava che: 1) l'ambito della speciale competenza della Corte di appello era determinato dalla L. n. 287 del 1990, art. 33; 2) le società convenute e la Fintecna erano legittimate passivamente poichè, secondo la prospettazione degli attori, i fatti di abuso di posizione dominante erano ad esse attribuibili; P.G. era legittimato attivamente avendo chiesto il risarcimento del danno subito a seguito della stipula del patto di non concorrenza con le società del gruppo Uva; 3) la domanda proposta da P. G. in nome proprio doveva, tuttavia, essere rigettata poichè non era risultato provato alcun patto di non concorrenza; 4) l'eccezione di prescrizione del diritto al risarcimento dei danni era infondata, avuto riguardo sia al carattere continuativo delle prospettate condotte dannose, legate tutte dalla finalità anticoncorrenziale, sia al fatto che l'ultimo evento di danno si sarebbe verificato nel 1997; 5) l'abuso di posizione dominante, che si verifica quando questa viene esercitata per ostacolare l'effettiva concorrenza, presuppone l'individuazione del mercato di riferimento, che a sua volta va identificato avendo riguardo all'area geografica, al tipo di prodotto ed alla sua fungibilità; nella specie l'indagine andava condotta sia con riferimento al mercato della materia prima sia con riferimento al mercato del prodotto finito; 6) l'Uva era il maggior produttore in Italia di coils e rivestiva sul mercato italiano una posizione di ulteriore forza conferitale dalla possibilità di beneficiare di aiuti economici da parte dello Stato; si poteva, pertanto, concludere che tra la metà degli anni 80 ed il 1992 l'Uva si trovava in posizione dominante nel mercato italiano dei coils; il mercato della materia prima da prendere in considerazione era però quello europeo, come risultava dal fatto che la ITM aveva dichiarato di essersi rifornita per qualche tempo da imprese europee 7) il mercato del prodotto finito era quello della Sicilia, come dichiarato dalla stessa ITM; 8) la società attrice, tuttavia, in ordine alla situazione globale dei predetti mercati non aveva allegato nulla di specifico nè aveva chiarito, ai fini dell'indagine sulla fungibilità, quale fosse la tipologia dei tubi in acciaio da essa prodotti; pertanto, la Corte non era stata posta in grado di conoscere i dati di fatto necessari per accertare la valenza anticoncorrenziale delle condotte delle società convenute.
La ITM - Industria Tubi e Manicotti s.p.a. e P.G. propongono ricorso per cassazione, deducendo nove motivi. La s.p.a. Fintecna resiste con controricorso e propone ricorso incidentale condizionato affidato a tre motivi. La s.p.a. Uva e la s.p.a. Ilvaform resistono con controricorso e propongono ricorso incidentale condizionato affidato ad un motivo, al quale la s.p.a. Fintecna resiste con controricorso. Le controricorrenti hanno presentato due distinte memorie.

Motivazione

1. I ricorsi devono essere riuniti, come dispone l'art. 335 c.p.c., in quanto proposti avverso la stessa sentenza.
Con il primo motivo i ricorrenti deducono la violazione degli artt. 44, 45 e 112 c.p.c., lamentando che la Corte di appello erroneamente aveva dichiarato la propria incompetenza rispetto alle domande: a) di nullità promosse "per lamentare che la stipula degli accordi di trasformazione aveva determinato un abuso di dipendenza economica ai danni della ITM"; b) di nullità degli accordi "per avere conseguito l'effetto di impedire o restringere il gioco della concorrenza all'interno del mercato nazionale o in una sua parte rilevante"; c) di annullamento per violenza esercitata dalle convenute abusando della propria posizione dominante. Infatti, su tali domande la sentenza di primo grado aveva declinato la propria conseguenza, indicando come competente la Corte di appello di Palermo; quest'ultima, pertanto, in caso di dissenso, avrebbe dovuto sollevare conflitto entro la prima udienza di trattazione e, non avendolo fatto, era vincolata dal contenuto della sentenza del Tribunale.

Con il secondo motivo i ricorrenti deducono la violazione dell'art. 2697 c.c. e della L. n. 287 del 1990, artt. 2 e 3, lamentando che la Corte territoriale, dopo avere riconosciuto la posizione dominante dell'Uva nel mercato italiano dei coils, aveva poi addossato alla ITM l'onere di provare l'impossibilità di rifornirsi della materia prima da altre imprese europee e, inoltre, l'onere di fornire chiarimenti sulla tipologia di tubi da essa prodotti, al fine di consentire alla Corte un esame sulla loro possibile fungibilità; la Corte, tuttavia, non aveva considerato che nel primo caso si richiedeva la prova di un fatto negativo e nel secondo caso di un fatto pacifico tra le parti, non essendo in discussione ed anzi riconosciuto espressamente dalle convenute che i tubi prodotti dalla ITM erano i c.d. tubi forma, ossia profilati tubolari in acciaio di forme e dimensioni diverse Con il terzo motivo i ricorrenti deducono la violazione degli artt. 183 e 359 c.p.c., nonchè degli artt. 24 e 111 Cost., lamentando che la Corte di appello aveva sollevato d'ufficio una questione nuova, mai prospettata dalle parti, relativa alla fungibilità dei tubi prodotti dalla ITM ed alla loro sostituibilità con altri prodotti reperibili sul mercato.

Con il quarto motivo si deduce la violazione della L. n. 287 del 1990, art. 3, lamentando che la Corte di appello aveva erroneamente ritenuto necessaria, ai fini della valutazione dell'abuso di posizione dominante, la verifica di una tale posizione sia nel mercato c.d. a monte, o della materia prima, sia nel mercato c.d. a valle, o del prodotto finito.

Con il quinto motivo si deduce la violazione dell'art. 112 c.p.c., lamentando che la sentenza impugnata aveva omesso di pronunziarsi sulla domanda di risarcimento del danno derivato alla ITM dal comportamento delle società del gruppo Uva che avevano venduto il prodotto finito ad un prezzo inferiore al prezzo di vendita della materia prima, ponendo così in essere una condotta di concorrenza sleale.

Con il sesto motivo si deduce la violazione dell'art. 2697 c.c., artt. 61, 115 e 184 c.p.c., lamentando che la Corte di appello non aveva ammesso la consulenza tecnica d'ufficio diretta ad accertare fatti storici, relativi alle pratiche illegittime del gruppo Uva, la cui rilevazione richiedeva particolari cognizioni tecniche.

Con il settimo motivo si deduce il vizio di motivazione, lamentando che la Corte di appello aveva omesso di valutare il comportamento processuale delle società convenute, con particolare riguardo alla mancata ottemperanza alle ordinanze di esibizione.

Con l'ottavo motivo si deduce la violazione dell'art. 115 c.p.c. e dell'art. 1697 c.c., lamentando che la Corte di appello, respingendo le domande, aveva affermato, contrariamente a quanto era emerso in giudizio, che non risultava dimostrato che il c.d. "progetto distribuzione Sicilia" fosse stato redatto e proposto alla ITM quando la stessa si trovava in difficoltà finanziarie.

Con il nono motivo si deduce la violazione degli artt. 49, 112 e 183 c.p.c. e art. 2938 c.c., lamentando che erroneamente la Corte di appello aveva preso in considerazione, sia pure respingendola, l'eccezione di prescrizione che la s.p.a. Fintecna aveva sollevato soltanto nella comparsa conclusionale in tutti i suoi elementi costitutivi, comprensivi dell'indicazione del dies a quo.

Con il primo motivo del ricorso incidentale condizionato la s.p.a. Fintecna deduce la violazione degli artt. 2504 septies e 2504 octies (nel testo anteriore al D.Lgs. n. 6 del 2003), lamentando che la Corte territoriale aveva rigettato la sua eccezione di difetto di legittimazione o di titolarità passiva, malgrado con la scissione del 21 dicembre 1993 il ramo di azienda cui atteneva la presente controversia fosse stato assegnato alla s.p.a. Uva Laminati Piani.

Con il secondo motivo del ricorso incidentale la s.p.a. Fintecna deduce la violazione dell'art. 184 c.p.c. (nel testo anteriore alle modifiche dettate dal D.L. n. 35 del 2005), lamentando che erroneamente la Corte di appello aveva ordinato l'esibizione di documenti (fatture emesse nei confronti della ITM nonchè statuti ed elenchi dei soci) che gli attori erano in grado di produrre e non avevano prodotto nei termini previsti dal citato art. 184.

Con il terzo motivo la ricorrente incidentale Fintecna deduce la violazione degli artt. 2947 e 2505 decies c.c., lamentando che erroneamente la Corte territoriale aveva disatteso la sua eccezione di prescrizione, considerato che il primo atto interruttivo era rappresentato dalla notificazione del ricorso per riassunzione, avvenuta il 5 ottobre 2001, e che con la scissione societaria del 21 dicembre 1993 non esisteva più alcun elemento di collegamento tra la Fintecna e gli attori.

Con il ricorso incidentale condizionato, affidato ad un unico motivo, le ricorrenti società Uva e Ilvaform deducono la violazione dell'art. 100 c.p.c. e dell'art. 2504 octies c.c. (nel testo anteriore al D.Lgs. n. 6 del 2003) nonchè il vizio di motivazione, lamentando che la Corte territoriale aveva rigettato la loro eccezione di difetto di legittimazione o di titolarità passiva, malgrado con la scissione del 21 dicembre 1993 non fosse previsto il trasferimento alla Uva Laminati Piani delle passività per cui è causa e fosse anzi previsto che gli elementi patrimoniali del passivo non indicati quale oggetto di trasferimento rimanessero in capo alla società scissa ILVA.
2. Le controricorrenti hanno eccepito, con le memorie ex art. 378 c.p.c., la sopravvenuta inammissibilità del ricorso della s.p.a. ITM poichè detta società nelle more del procedimento, e precisamente in data 11 aprile 2013, è stata cancellata dal registro delle imprese a seguito della chiusura della liquidazione volontaria con il deposito del bilancio finale di liquidazione.

L'eccezione è fondata. Ai sensi dell'art. 2495 c.c., nel testo successivo alla riforma del diritto societario (D.Lgs. n. 6 del 2003), la cancellazione dal registro delle imprese determina l'estinzione della società con il verificarsi di un fenomeno di tipo successorio rispetto ai rapporti giuridici facenti capo alla società estinta. Tale fenomeno, tuttavia, secondo la giurisprudenza delle Sezioni unite di questa Corte, non si verifica rispetto alle mere pretese, ancorchè azionate o azionabili in giudizio, e rispetto ai crediti ancora incerti o illiquidi, la cui inclusione nel bilancio finale di liquidazione richiederebbe un'attività ulteriore (giudiziale o extragiudiziale), il cui mancato espletamento da parte del liquidatore consente di ritenere che la società vi abbia rinunciato, a favore di una più rapida conclusione del procedimento estintivo (Cass. s.u. 12 marzo 2013, n. 6070 nonchè Cass. 14 giugno 2013, n. 19394 resa tra le stesse parti del presente giudizio).
L'estinzione della società durante il giudizio di cassazione non da luogo all'interruzione, incompatibile col principio dell'impulso d'ufficio che vige in tale giudizio. La rinuncia a liquidare la pretesa oggetto del giudizio, implicita nella richiesta di cancellazione, fa emergere, tuttavia, una sopravvenuta carenza di interesse che rende inammissibile il ricorso.

3. Il ricorso è inammissibile anche nella parte in cui è proposto da P.G. La sentenza impugnata, infatti, ha ritenuto il P. legittimato solo "a chiedere il risarcimento del danno da lui subito a seguito della "stipula del patto di non concorrenza" con le "società del Gruppo Uva"" (pag. 9); la stessa sentenza, tuttavia, ha rigettato tale domanda in assenza della prova della stipula del predetto patto (pag. 13). In tale situazione il P. non ha impugnato nè la limitazione della sua legittimazione alla domanda di danni per la stipula di un patto di non concorrenza nè il rigetto della relativa domanda, ma ha impugnato soltanto le statuizioni relative alle altre domande, rispetto alle quali la sua legittimazione era stata esclusa; ne consegue l'inammissibilità del ricorso.
Alla inammissibilità del ricorso principale consegue l'assorbimento dei ricorsi incidentali condizionati.
Soccorrono giusti motivi, in considerazione della peculiarità e complessità della vicenda che ha dato luogo al contenzioso, per compensare le spese del giudizio di cassazione.

PQM

riunisce i ricorsi, dichiara inammissibile il ricorso principale ed assorbiti i ricorsi incidentali; compensa le spese del giudizio di cassazione.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 27 marzo 2014.
Depositato in Cancelleria il 26 maggio 2014


 

Collabora con DirittoItaliano.com

Vuoi pubblicare i tuoi articoli su DirittoItaliano?

Condividi i tuoi articoli, entra a far parte della nostra redazione.

Copyright © 2020 DirittoItaliano.com, Tutti i diritti riservati.