REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
SEZIONE FALLIMENTARE
Riunito in camera di consiglio, nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Adriana Puglisi -Presidente-
dott. Laura Renda -Giudice-
dott. Giuseppe Fichera -Giudice Rel. Est.-
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento di concordato preventivo iscritto al n. r.g, 24/2013
promosso da
SI.GEN.CO SISTEMl GENERALI COSTRUZIONE SPA, elettivamente domiciliata in Viale XX Settembre 43 Catania, presso lo studio degli avv.ti Vincenzo Di Cataldo e Salvatore Zappalà che la rappresentano e difendono giusta procura in atti- -ricorrente-
e con l'intervento di
PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica in sede.
SICILFERRO TORRENOVESE S.R.L., rappresentata e difesa dall'avv. Marcello Scurria – intervenuti -

Motivazione

Visto il ricorso depositato il 13 maggio 2013 da SI.GEN.CO. Sistemi Generali Costruzione s.p.a. (di
seguito SIGENCO), avente per oggetto una proposta di concordato preventivo, nonche il piano contenente la descrizione analitica delle modalità e dei tempi di adempimento della proposta, la
relazione del professionista attestatore e i documenti allegati;
visto il decreto, reso dall'intestato Tribunale in data 20 maggio 2013, che ha ammesso SIGENCO alla
procedura di concordato, fissando l'adunanza dei creditori;
vista la relazione del Commissario Giudiziale depositata il 3 ottobre 2013, come successivamente
integrata in data 14 ottobre 2013;
viste le istanze di fallimento avanzate dal Pubblico Ministero e dalla Sicilferro Torrenovese S.r.l..
sentiti la società proponente, il commissario giudiziale e i creditori intervenuti all'udienza in camera di consiglio del 11 novembre 2013 e udito il Giudice Delegato;
ritenuto che nella richiamata relazione del Commissario Giudiziale, come successivamente integrata,
l'ausiliario della procedura ha inteso segnalare al Tribunale fatti di rilievo, accertati nel corso della stessa, sulla scorta delle relazioni provenienti dai consulenti nominati dal Giudice Delegato e degli approfondimenti autonomamente svolti, così compendiabili: a) l'omessa esposizione di taluni rilevanti crediti vantati nei confronti della società proponente, nonchè di importanti contenziosi pendenti; b) l'esposizione in chirografo di crediti previdenziali, discendenti da indebita compensazione con crediti tributari inesistenti; c) l'esistenza di un attivo patrimoniale assai inferiore a quello indicato nella proposta (cl: per effetto del venire meno delle garanzie offerte da un terzo debitore della proponente, c2: per l'impossibilità di fare affidamento sui valore di un bene immobile concesso alla SIGENCO in leasing, c3: per l'inserimento nell'attivo di riserve sui lavori appaltati e crediti in contenzioso di assai dubbio fondamento); d) l'esistenza di passività superiori a quelle esposte nella proposta (d1: per maggiori oneri di gestione, d2: per le ricordate passività non esposte in proposta); e) una faicidia per i creditori chirografari, per effetto dei rilievi indicati sub c) e d), tale da esporre il detto ceto creditorio al rischio di non ricevere alcun apprezzabile soddisfacimento in sede di liquidazione dei beni ceduti;
che, in via preliminare, va osservato come ai sensi dell'art. 173, comma I, L.fall. la revoca dell'ammissione al concordato preventivo, può essere disposta soltanto quando il Tribunale accerti che il debitore "ha occultato o dissimulato parte dell 'attivo, dolosamente omesso di denunciare uno o più crediti, esposto passività insussistenti o commesso altri atti di frode", soggiungendo, il comma III della detta norma, che la revoca può intervenire, altresì, "Se il debitore durante la procedura di concordato compie atti non autorizzati a norma dell'articolo 167 o comunque diretti a frodare le ragioni dei creditori, o se in qualunque momento risulta che mancano le condizioni prescritte per l'ammissibilità del concordato";
che a tenore di un orientamento della S.C., ormai in via di sicuro consolidamento, gli “atti di frode”, presupposto della revoca dell'ammissione al concordato preventivo dopo la riformulazione della disciplina del concordato preventivo, da parte del d.l. 35/2005 prima e del d.lgs. 169/2007 poi, non possono essere più individuati semplicemente negli atti in frode ai creditori di cui agli artt. 64 e segg. l.fall., ovvero comunque in pregressi comportamenti volontari idonei a pregiudicare le aspettative di soddisfacimento del ceto creditorio, ma esigono che la condotta del debitore sia volta ad accultare situazioni di fatto idonee a influire sul giudizio dei creditori, cioè situazioni che, da un lato, se conosciute, avrebbero presumibilmente comportato una valutazione diversa e negativa della proposta e che, dall'altro, siano state “accertate" dal commissario giudiziale, cioè da lui “scoperte”, essendo prima ignorate dagli organi della procedura o dai creditori (così Cass. 23.6.2011, n.13817; Cass. 15.10.2013, n. 23387);
che, in sostanza, alla luce dell'orientamento sopra descritto, in tanto i comportamenti del debitore anteriori alla presentazione della domanda di concordato possono essere valutati ai fini della revoca dell'ammissione al concordato, in quanto abbiano una valenza decettiva e quindi siano tali da pregiudicare un “consenso informato” dei creditori;
che, ancora, a tenore dell'orientamento recentemente espresso dalle Sezioni Unite della S.C., il controllo demandato al giudice, tanto ai fini dell'ammissione alla procedura quanto ai fini dell'omologazione e della revoca ex art. 173 L.fall,, comporta una delibazione in ordine alla correttezza delle argomentazioni svolte e delle motivazioni addotte dal professionista a sostegno del formulato giudizio di fattibilità del piano, estendendosi fino ad una verifica della coerenza complessiva delle conclusioni finali prospettate (Cass. s.u. 23.1.2013, n. 1521; Cass. 25.9.2013, n. 21901);
che, allora, principiando dall'esame dei rilievi formulati dal Commissario sub a), osserva il Tribunale come il detto ausiliario abbia rilevato l'omessa indicazione, sia nel piano allegato alla proposta che nell'elenco dei creditori depositati da SIGENCO, dei crediti vantati da Italcementi s.p.a, Banca IFIS s.p.a., Saint Gobain PAM Italia s.p.a., SIMAS e CAPRARI s.p.a., per importi complessivamente superiori a circa dieci milioni di euro, tutti peraltro fondati su decreti ingiuntivi, in alcuni casi anche provvisoriamente esecutivi (Italcementi S.p.a. e Caprari S.p.a), ovvero addirittura divenuti definitivi per mancata opposizione nei termini (Banca IFIS s.p.a.);
che trattasi all'evidenza di una omissione non solo del tutto ingiustificata – dietro la quale, peraltro, può ragionevolmente escludersi un intento di fraudolento occultamento di passività in quanto la relazione dell'attestatore (occupandosene in relazione ai vari contenziosi pendenti) ha consentito di ostendere la notizia dell'esistenza di siffatti crediti – ma vieppiù gravida di sicure refluenze sulla sostenibilità dell'intera proposta concordataria, trattandosi di crediti, come visto, in alcuni casi muniti di titolo giudiziale definitivo, ovvero di ipoteca giudiziale (idonea a mutarne il rango da chirografario ad ipotecario) e per importi complessivamente idonei, da soli, ad assorbire integralmente il c.d. fondo rischi (pari a 10 milioni di euro) stanziato proprio per far fronte (tra gli altri oneri imprevisti) anche agli effetti del rilevante contenzioso pendente;
che, ancora, non v'è traccia di sorta, nè nel piano, nè nell'elenco dei creditori e neppure nella relazione dell'attestatore, del credito per € 8.819.723,95 - si veda la dichiarazione di credito resa in data 7.10.2013 (in atti) - vantato da Banco Popolare Siciliano (in forza del conto corrente cointestato con TECNIS s.p.a), dovendosi decisamente escludere che siffatta posta sia quella inserita nell'elenco dei creditori tra i "debiti diversi chirografari" e denominata “debiti VIATI Siciliacq. cooptata x caso Gelar”, in quanto, per un verso, si riferisce genericamente ad un esposizione debitoria collegata all'appalto conferito dalla committente Sicilacqua s.p.a. - e quindi solo arbitrariamente riconducibile al debito nascente dal detto conto corrente bancario - e, per altro verso, la somma indicata nell'elenco dei creditori (€ 1.204.890,97) appare assai lontana de quella effettivarnente vantata dall'istituto di credito, non potendosi neppure utilmente sostenere - perché si tratterebbe comunque di informazione gravemente errata, essendo la correntista comunque tenuta per l'intero saldo passivo verso la banca - che SIGENCO, poiché coobbligata in solido con altra correntista (la TECNIS), abbia inteso esporre un debito solo per la quota interna del 20% a lei spettante (senza considerate che il 20% di 8.8 19.723,95 è pari ad € 1.763.944,79, somma sensibilmente diversa da quella esposta nel cennato elenco dei creditori);
che neppure vi è traccia nella proposta, nel piano e nell'attestazione del professionista del credito vantato da SABA Italia s.p.a. per oltre 11 milioni di euro (si veda la nota trasmessa al Commissario in data 30,09,2013 dalla predetta, anch'essa in atti), pure oggetto di domanda riconvenzionale in seno ad un giudizio arbitrale promosso dalla medesima SIGENCO nel gennaio del 2013;
che nulla, poi, si dice negli atti depositati dalla proponente e nella relazione del professionista sui crediti vantati dalla GEL.AR. a r.l. (oggi dichiarata fallita) e da TECNIS s.p.a., oggetto di una citazione innanzi al Tribunale di Catania spiccata nel dicembre del 2012 ed avente un petitum di ben 31 milioni di euro;
che le descritte manchevolezze - gravissime, visto che una soccombenza totale nei giudizi pendenti comporterebbe un aumento del passivo di circa il 50% rispetto a quello esposto in proposta – appaiono prive di qualsivoglia plausibile giustificazione, non avendo pregio la tesi, pure strenuamente sostenuta da SIGENCO nelle memorie in atti, che le liti promosse nei confronti della proponente e taciute sia nella proposta che nell'attestazione, siano quelle del tutto prive di qualsivoglia anche minimo fondamento, dovendosi evidenziare - a tacere di ogni altra considerazione - come a tenore dell'insegnamento della S.C., la sussistenza di crediti oggetto di contestazione giudiziale non preclude il loro doveroso inserimento nella proposta (eventualmente in apposita classe ad essi riservata), assolvendo tale adempimento, ricadente sul debitore ed oggetto di controllo critico sulla regolarità della procedura assolto direttamente dal tribunale, ad una fondamentale esigenza di informazione dell'intero ceto creditorio: da un lato, infatti, tale omissione pregiudica gli interessi di coloro che al momento non dispongono ancora dell'accertamento definitivo dei propri diritti (ma che possono essere ammessi al voto, ex art. 176 legge fall., con previsione di specifico trattamento per l'ipotesi che le pretese siano confermate o modificate in sede giurisdizionale), e, dall'altro, essa altera le previsioni del piano di soddisfacimento degli altri creditori certi, non consentendo loro di esprimere valutazioni prognostiche corrette e di atteggiarsi in modo pienamente informato circa il proprio voto (così, testualmente, Cass. 26.7.2012, n. 13284);
che, del resto, della sicura necessità di portare a conoscenza del ceto creditorio tutte le pretese avanzate da terzi nei confronti di SIGENCO (quale che ne fosse il loro fondamento), erano ben consapevoli sia la società proponente - la quale nell'elenco dei creditori ha inserito espressamente la categoria dei “fornitori privilegiati in contestazione" e quella dei "fornitori (chirografari n.d.r.) in contestazione" - che il professionista attestatore, il quale, al fine di vagliare la congruità del fondo rischi appostato da SIGENCO per il contenzioso (10 milioni di euro, che si aggiungono ai 2 milioni stanziati per i costi sopravvenuti dalle società consortili partecipate dalla debitrice), ha preso in esame tutti i giudizi civili e tributari pendenti (anche quelli la cui prognosi, secondo il parere appositamente acquisito da un legale, appariva favorevole alla SIGENCO “al 100%”), mentre inopinatamente nulla ha inteso riferire su pretese, già oggetto di iniziative giudiziarie (cause civili e arbitrati), di valore pari a oltre quattro volte l'intero fondo rischi all'uopo appostato;
che, allora, il quadro delle plateali, gravissime e reiterate omissioni serbate all'interno della proposta concordataria, del relativo piano e della relazione dell'esperto, sia in relazione a poste creditorie neppure contestate, sia su quelle (per importi rilevantissimi) pure contestate, rende manifesta, da un lato, la dolosa volontà di SIGENCO di occultare parte del passivo, inducendo il ceto creditorio chirografario a confidare, erroneamente, in percentuali di soddisfacimento apprezzabili (si veda la
relazione del commissario, all'udienza fissata per l'adunanza dei creditori, ove il passivo chirografario, sulla base delle sole dichiarazioni di credito, risulta asceso ad oltre 96 milioni, rispetto ai 76 milioni indicati nel piano), e, dall'altro, l'inidoneità della relazione del professionista attestatore – per la sua oggettiva portata decettiva – a consentire il superamento del vaglio di ammissibilità ai sensi dell'art. 161 l.fall.
che, in definitiva, acclarata la fraudolenta omissione dell'esposizione debitoria complessiva della SIGENCO, nonché la sostanziale inattendibilità della relazione del professionista attestatore ed assorbito l'esame degli ulteriori rilievi spiccati dal Commissario nella relazione in atti, ai sensi, ai sensi dell'art. 173, commi I e III, l.fall. deve senz'altro, andare revocata l'ammissione al concordato preventivo e quindi procedersi – contestualmente – al vaglio delle istanze di fallimento presentate dal pubblico Ministero e dal creditore Sicilferro Torrenovese S.r.l.;
che a parere del Collegio sussistono tutti i presupposti per la dichiarazione di fallimento della SIGENCO, sulla base delle risultanze che seguono:
a) questo Tribunale è competente, ai sensi dell'art. 9 L.fall., considerato che è accertato che la sede dell'impresa si trova nel circondario;
b) la proponente il concordato è soggetta alle disposizioni sui procedimenti concorsuali ai sensi dell'art. 1 L.fall., poiché si tratta di imprenditore collettivo che ha esercitato attività commerciale, avente pacificamente caratteristiche tali da superare - nel triennio rilevante - tutte le soglie minime individuate alternativamente dall'art. l, comma II, L.fall., quanto all'attivo patrimoniale, ai ricavi lordi e all'esposizione debitoria complessiva;
c) la proponente si trova nello stato di insolvenza previsto dall'art. 5 L.fall,, come risulta dalla mera lettura del ricorso per ammissione alla procedura di concordato e, vieppiù, dalla relazione ex art. 172 l.fall, del commissario giudiziale, ove emerge un patrimonio complessivo stimato della società (nell'ipotesi più rigorosa formulata dal Commissario) di circa 31 milioni di euro, all'evidenza del tutto inidoneo al soddisfacimento del ceto creditorio, che all'attualità vanta crediti, sia pure in parte contestati, ascendenti complessivarnente ad oltre 31 milioni di euro di rango privilegiato ed oltre 96 milioni di euro al chirografo;
d) la SIGENCO è stata posta in condizione di esercitare il proprio diritto di difesa, avendo esplicato tutte le proprie domande eccezioni e difese, già nella fase precedente all'ammissione al concordato preventivo e poi nel corso del procedimento aperto ex art. 273 l.fall., in contraddittorio con la parte pubblica e i creditori, direttamente innanzi al Collegio;
visti gli artt. 1, 5, 6, 9, 15, I6, 161, 162, 173, R.D. 16.3.1942 n. 267;

PQM

Revoca l'ammissione al concordato preventivo della SI.GEN.CO SISTEMI GENERALI COSTRUZIONE SPA.
Dichiara il fallimento della SI.GEN.CO SISTEMI GENERALI COSTRUZIONE SPA, _____
Amministratore unico _____ .
Delega alla procedura il Giudice Giuseppe Fichera
Nomina curatore l'avv. Giuseppe Augello
Ordina al legale rappresentante della società fallita di depositare in Cancelleria, entro 3 giorni, i bilanci, le scritture contabili e fiscali obbligatorie, nonché l'elenco dei creditori.
Ordina al curatore di procedere immediatamente all'apposizione dei sigilli sui beni che si trovano nella sede dell'impresa e sugli altri beni della società fallita.
Stabilisce il giorno 20 maggio 2014, ore 11, per l'adunanza dei creditori, che avrà luogo nell'Ufficio del Giudice Delegato, per la verificazione dello stato passivo.
Assegna ai creditori e ai terzi che vantino diritti reali su cose in possesso della fallita il termine perentorio di giorni trenta prima dell'adunanza suddetta, per trasmettere via PEC al curatore le relative domande di insinuazione.
Non esistendo nel fallimento fondi liquidi e disponibili, si autorizza la prenotazione a debito.
Dispone che la presente sentenza venga notificata alla società fallita, comunicata al curatore ed al ricorrente ed iscritta presso l'Ufficio del Registro delle imprese, ai sensi dell'art. 17 L.Fall.
Così deciso in Catania, nella Camera di Consiglio della Sezione fallimentare, il giorno 21 novembre 2013
Il Giudice estensore Dott. Giuseppe Fichera
Il presidente Dott. Adriana Puglisi
Depositato in cancelleria il 21 novembre 2013


 

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