Svolgimento del processo

1. Il Pubblico Ministero presso il Tribunale di Bologna ha proposto ricorso avverso la ordinanza in data 12/07/2019 del Tribunale del riesame di revoca del sequestro preventivo, antecedentemente imposto dalla ordinanza del G.i.p. del Tribunale di Bologna su tutti i beni di proprietà di L. S., per il reato di cui all'art. 10 ter del D.Igs. n. 74 del 2000, per avere omesso il versamento dell'IVA per l'annualità 2016 per l'ammontare complessivo di 542.959,00 euro.

2. Con un unico complessivo motivo premette che il provvedimento impugnato ha censurato la scelta del P.M. di applicare la misura del sequestro per equivalente nei confronti dell'indagato piuttosto che sui conti correnti della società B. S.p.a. (in fallimento dal 16/03/2018) del tutto capienti per soddisfare l'ablazione del profitto del reato, in virtù della insensibilità dello strumento coercitivo rispetto alla procedura fallimentare. Osserva tuttavia che le ragioni sottese alla scelta di procedere nelle forme della confisca per equivalente nei confronti della persona fisica trovano fondamento nella antecedenza cronologica della dichiarazione di fallimento della società rispetto al decreto di sequestro, dichiarazione che ha determinato la circostanza per cui i beni della società, teoricamente aggredibili, fossero già stati appresi dalla curatela fallimentare e soggiacessero quindi al principio della par condicio. creditorum, non scalfibile neppure da un vincolo ablativo imposto dalla autorità giudiziaria in assenza di una legittima causa di prelazione. Diversamente ragionando, il vincolo imposto dal sequestro determinerebbe il depauperamento della massa patrimoniale a danno del ceto dei creditori. Sotto un diverso profilo sottolinea la insussistenza del presupposto legittimante la confisca ai danni della società, ovvero il rinvenimento di un profitto derivante dal reato, tale non essendo il denaro oggetto del patrimonio fallimentare, posto che tra le somme in giacenza sui conti intestati alla società devono ricomprendersi anche tutti i proventi derivanti dal fruttuoso esercizio della curatela fallimentare.

3. Successivamente ha presentato memoria il Difensore dell'indagato instando per l'inammissibilità del ricorso.

Motivazione

1. Il ricorso è fondato. Va premesso che, come affermato dalle Sezioni Unite di questa Corte, il sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente è legittimamente effettuato allorquando, essendo il reperimento dei beni costituenti il profitto del reato impossibile, sia pure anche solo transitoriamente, ovvero essendo gli stessi non aggredibili per qualsiasi ragione, non possa farsi luogo al sequestro in via diretta (Sez. U., n. 10561 del 30/01/2014, Gubert, Rv. 258648). Sicché, in altri termini, mentre deve ritenersi escluso il ricorso, in via principale, al solo sequestro finalizzato alla confisca per equivalente, la giurisprudenza di questa Corte ne ha ammesso, sino ad oggi, la praticabilità quando risulti ex actis, anche in via genetica, l'impossibilità di esecuzione del sequestro in forma specifica purché sussistente al momento della richiesta e dell'adozione della misura, non essendo necessaria la preventiva ricerca dei beni (ex multis, Sez. 3, n. 41073 del 30/09/2015, Scognamiglio, Rv. 265028); in tal caso, fornita la prova che il profitto o il prezzo del reato non è stato rintracciato e neppure è, con l'uso della normale diligenza, prontamente rintracciabile, la condizione negativa si considera adempiuta e il titolare dell'azione cautelare pienamente legittimato a richiedere ed il giudice cautelare a disporre il sequestro finalizzato alla confisca di valore.

Ciò posto in via generale, deve ritenersi che la non aggredibilità dei beni in via diretta, che ben può rappresentare, come appena visto, la condizione per potere operare il sequestro finalizzato alla confisca per equivalente nei confronti della persona fisica, ricorra anche nel caso di intervenuto fallimento della persona giuridica in quanto, come già chiarito da questa Corte (Sez. 3, n. 45574 del 29/05/2018, E., Rv. 273951 e successivamente, Sez. 3, n. 51462 del 04/10/2019, P.M. in proc.'Salvio, non mass.), il vincoloapposto a segúito della dichiarazione di fallimento importa lo spossessamento e il venir meno del potere di disporre del proprio "patrimonio in capo al fallito, attribuendo invece al curatore il compito di gestire tale patrimonio al fine di evitarne il depauperamento. Tale conclusione, posta in dubbio da pronunce che hanno invece individuato in capo al fallito la titolarità dei beni sino al momento della vendita fallimentare (Sez. 5, n. 52060 del 30/10/2019, Angeli, Rv. 277753, e Sez. 4, n. 7550 del 05/12/2018, Sansone, Rv. 275129), è stata, da ultimo, implicitamente fatta propria da Sez. U, n. 45936 del 26/09/2019, fallimento di Mantova Petroli Srl in liquidazione, Rv. 277257) laddove la stessa (v. § 3.) ha dato per acquisita l'esclusione della possibilità di eseguire il sequestro su beni appartenenti alla massa fallimentare. Ne consegue, in definitiva, che la peculiare natura dell'attivo fallimentare derivante da tale spossessamento è di ostacolo all'applicabilità dell'art. 12-bis del d. Igs. n. 74 del 2000 che individua, quale limite all'operatività della confisca, l'appartenenza dei beni che costituiscono il profitto o il prezzo del reato a terzi estranei al reato.

2. Tanto premesso, risulta nella specie, per come emergente dalla stessa ordinanza impugnata, che, allorquando venne posto in esecuzione il decreto del 26/03/2019 di sequestro preventivo in via diretta nei confronti della G. S.p.a., quest'ultima era già stata dichiarata fallita il 16/03/2018, in tal modo dunque divenendo i beni della stessa, ormai passati nella disponibilità della curatela, insuscettibili di ablazione, e dunque anche di sequestro ad essa finalizzato, per effetto dei principi appena ricordati. Ne consegue che l'ordinanza impugnata, che a tali principi non si è attenuta, ritenendo invece, sulla base di letture giurisprudenziali non focalizzate alla luce della giurisprudenza sopra richiamata, che fosse possibile procedere al sequestro diretto nei confronti della società in conseguenza della ritenuta "primazia" del sequestro preventivo finalizzato alla confisca obbligatoria rispetto alle ragioni derivanti dalla procedura fallimentare, deve essere annullata con rinvio per nuova deliberazione.

PQM

Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo esame al Tribunale di Bologna


 

Collabora con DirittoItaliano.com

Vuoi pubblicare i tuoi articoli su DirittoItaliano?

Condividi i tuoi articoli, entra a far parte della nostra redazione.

Copyright © 2020 DirittoItaliano.com, Tutti i diritti riservati.