TRIBUNALE DI CATANIA
Quarta sezione civile
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Catania, nella persona del Giudice dott.ssa Chiara Salamone, ha emesso la seguente
SENTENZA
Nel procedimento civile iscritto al n. R.G. 4576/2018
promosso da
C. G., rappresentato e difeso dall’avv. Orazio Esposito, C.F. SPSRST77T15C351X, e dall’avv. Gennaro Esposito, C.F. SPSGNR84B22C351W, ed elettivamente domiciliato in via Carmelo Patanè Romeo n. 28, Catania (CT);
opponente
contro
VITTORIA ASSICURAZIONI S.P.A.;
opposto
avente ad oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo – contratto di assicurazione – surrogazione legale.
Le parti hanno precisato le conclusioni dinanzi al sottoscritto Giudice, subentrato nella titolarità del procedimento nel mese di gennaio 2020, all’udienza del 24.05.2022, tenuta con modalità di trattazione scritta ai sensi dell’art. 83 d.l. 18/20, il cui verbale si intende trascritto. Il procedimento è stato dunque assunto in decisione, senza l’assegnazione di termini.

Svolgimento del processo

Il procedimento ha ad oggetto il decreto ingiuntivo n. 6460/2017 emesso dal Tribunale di Catania, con cui C. G. è stato condannato a corrispondere a Vittoria Assicurazioni S.p.A. euro 33.472,85, oltre interessi e spese, in ragione del mancato pagamento della somma versata dalla compagnia assicuratrice all’istituto mutuante ECLA s.p.a. (mandataria di Apulia Prontoprestito s.p.a.) a seguito della cessazione del rapporto di lavoro del debitore, in ragione della polizza di assicurazione rischio impiego n. 519531 stipulata in via accessoria rispetto al contratto. In particolare, il contratto di mutuo stipulato da C. G. prevedeva l’erogazione della somma di euro 49.560,00, da restituirsi in 120 rate mensili consecutive dell’importo di euro 413,00 ciascuna, mediante cessione pro solvendo di quote del quinto dello stipendio da parte di Serit Sicilia s.p.a., datrice di lavoro del mutuatario; il contratto è in seguito rimasto parzialmente inadempiuto a causa della cessazione del rapporto di lavoro dell’opponente, avvenuta in data 01.03.2009, e, in ragione dell’avverarsi del rischio assicurato, la società assicuratrice ha liquidato in favore della società finanziaria mutuante la somma di euro 33.472,85, quale debito residuo calcolato al netto delle 27 quote di retribuzione già versate dalla datrice di lavoro; di conseguenza, Vittoria assicurazioni s.p.a. si è surrogata nei diritti della società finanziaria ed ha dunque chiesto ed ottenuto il decreto ingiuntivo in esame.
C. G. ha proposto opposizione eccependo l’illegittima richiesta degli interessi moratori a decorrere dalla cessazione del rapporto di lavoro, in luogo degli interessi maturati nel momento in cui è avvenuto il pagamento; si è altresì opposto alla qualificazione degli stessi come moratori, precisando la loro natura di interessi legali. L’opponente ha dunque concluso chiedendo la revoca del decreto ingiuntivo.
Vittoria Assicurazioni s.p.a. si è costituita in giudizio deducendo quanto segue: la fondatezza della domanda di ingiunzione per la parte relativa alla sorte capitale di euro 33.472,85, poiché non contestata dall’opponente; il riconoscimento degli interessi corrispettivi, dovuti ex lege ai sensi dell’art. 1282 c.c., dalla data di interruzione del rapporto di lavoro sino al saldo effettivo e ciò indipendentemente dalla terminologia usata nel ricorso monitorio, considerato che il tasso richiesto è comunque quello legale; infine, in via subordinata, la sussistenza dei presupposti per il riconoscimento degli interessi di mora a decorrere dalla richiesta di pagamento trasmessa il 12.03.2013 a mezzo di raccomandata a/r.
L’opposta ha dunque concluso chiedendo:
“- in via preliminare concedere ex art. 648 c.p.c. la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, non essendo la dispiegata opposizione fondata su prova scritta o di pronta soluzione;
- in via preliminare e subordinata - atteso che controparte nulla contesta in ordine alla fondatezza della domanda monitoria nella parte in cui richiede il pagamento della somma in linea capitale di € 33.472,84 - concedere ex art. 648 c.p.c. la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto limitatamente alla somma richiesta in linea capitale, ovvero pronunciare ordinanza ex art. 186 bis c.p.c. con riguardo alla medesima somma;
- nel merito, in via principale, respingere in toto le domande e le eccezioni di parte attrice opponente in quanto infondate in fatto ed in diritto e per l’effetto confermare in ogni sua parte il decreto ingiuntivo opposto;
- nel merito, in via subordinata, nella denegata ipotesi in cui il Giudice ritenga illegittima la richiesta di interessi come portata in ricorso per ingiunzione, previa revoca del decreto opposto dichiarare tenuto e condannare il Sig. C. al pagamento, a favore di Vittoria Assicurazioni S.p.a., della somma incontestata di € 33.472,84 oltre ad interessi moratori calcolati al tasso di legge dal 12/03/2013 al saldo effettivo, ovvero dal termine che sarà dal Giudice ritenuto applicabile al saldo effettivo”.

Con ordinanza del 16.07.2018, il Giudice precedente titolare del procedimento ha concesso la provvisoria esecutorietà del decreto opposto ed ha assegnato i termini per l’avvio del procedimento di mediazione, che è stato di seguito concluso con esito negativo, come da verbale di data 08.10.2018 in atti.

Motivazione

Così ricostruite le domande, eccezioni e difese delle parti e l’iter del procedimento, l’opposizione deve ritenersi fondata.
C. G., con unico motivo di opposizione, ha fatto valere in giudizio l’illegittimità del decreto ingiuntivo nella parte attinente al riconoscimento degli interessi moratori a decorrere dall’avverarsi del rischio assicurato (data della cessazione del rapporto di lavoro, ovverosia 01.03.2009); lo stesso, infatti, ha dedotto che gli interessi per cui è causa siano sorti in un momento diverso, individuato nella data in cui la compagnia assicurativa ha operato la liquidazione (30.07.2014). Si osserva che la restante parte del credito, per la sorte capitale, non è contestata, circostanza rilevante ai sensi dell’art. 115 c.p.c.

La questione può essere risolta previo inquadramento della fattispecie nel meccanismo della surrogazione legale ai sensi degli artt. 1203 e 1916 c.c., alla stregua dei quali la compagnia di assicurazioni, avendo corrisposto al creditore l’indennizzo pattuito per l’interruzione del pagamento periodico del debito, è stata surrogata nei diritti della società finanziaria nei confronti del debitore.
Risulta derimente il principio descritto dall’art. 1916 c.c, a mente del quale “l’assicuratore che ha pagato l’indennità è surrogato, fino alla concorrenza dell’ammontare di essa, nei diritti dell’assicurato verso i terzi responsabili”: da questo deriva una successione a titolo particolare nel credito risarcitorio, fino alla concorrenza dell’ammontare dell’indennizzo, con subingresso della compagnia assicurativa nella stessa posizione della finanziaria. La limitazione di tale successione all’ammontare dell’indennità corrisposta (“fino alla concorrenza di essa”, secondo quanto prevede la norma richiamata) non si pone in contrasto con il fatto che l’assicuratore surrogato acquista a titolo derivativo gli stessi diritti spettanti al creditore originario, bensì risponde all’esigenza di evitare una duplicazione di azioni ed un’indebita locupletazione dell’assicuratore (sotto entrambi i profili la norma è espressione del cosiddetto principio indennitario).
Tale regola consente di risolvere il quesito posto al centro dell’odierno procedimento nel senso della limitazione del credito di Vittoria assicurazioni s.p.a. all’importo effettivamente corrisposto alla società finanziaria originaria creditrice, oltre interessi decorrenti dalla data del pagamento (30.07.2014, conformemente alla impostazione accolta dalla stessa parte opponente), trattandosi di obbligazione pecunaria, per cui decorre la mora ex re ai sensi dell’art. 1219 c.c. In altri termini, sebbene possa affermarsi in via generale che il credito dell’originaria parte creditrice finanziatrice includa gli interessi dal momento della cessazione del rapporto di lavoro (1.3.2009), lo stesso non può dirsi del credito di Vittoria assicurazione, la quale avendo pagato in data 30.07.2014 (e si osservi, una cifra verosimilmente minore e non comprendente detti interessi), ha diritto di ottenere da C. G., in via della surrogazione, al massimo, l’importo pagato, oltre interessi decorrenti proprio dalla data del pagamento.

Si osserva, inoltre, per quanto attiene alle ulteriori doglianze di parte opponente in ordine alla natura degli interessi da corrispondere, che trattasi in effetti di interessi moratori, derivando gli stessi dalla mora ex re del debitore, ma gli stessi sono stati comunque richiesti non al tasso convenzionale, bensì al tasso legale, comunque in conformità con quanto disposto dall’art. 1282 c.c.
Per i motivi suesposti, l’opposizione deve essere accolta, il decreto ingiuntivo deve essere revocato e C. G. deve essere condannato a corrispondere a Vittoria assicurazioni s.p.a. euro 33.472,84, oltre interessi al tasso legale a decorrere dal 30.07.2014.
Le spese, in applicazione del principio della soccombenza, vengono poste a carico di parte opposta e liquidate in misura pari ai parametri minimi ai sensi del D.M. 55/2014 tenuto conto del valore della controversia, del carattere limitato delle questioni giuridiche esaminate (relative ai soli accessori del credito), della ridotta attività processuale compiuta, del carattere documentale del procedimento, dell’assenza di memorie e delle modalità di assunzione della decisione, con distrazione a favore dei procuratori anticipatari ai sensi dell’art. 93 c.p.c.

PQM

Il Giudice, definitivamente pronunciando sul procedimento iscritto al n. R.G. 4576/2018, così decide:
- revoca il decreto ingiuntivo n. 6460/2017 emesso dal Tribunale di Catania;
- condanna C. G. a corrispondere a Vittoria assicurazioni s.p.a. euro 33.472,84, oltre interessi al tasso legale a decorrere dal 30.07.2014;
- condanna Vittoria assicurazioni s.p.a. a corrispondere a C. G. le spese di lite, liquidate in euro 3.972,00, oltre il 15% per spese generali, con distrazione a favore dei procuratori anticipatari avv. Orazio Esposito e avv. Gennaro Esposito.
Catania, 25/05/2022
Il Giudice
dott.ssa Chiara Salamone


 

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