REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano
TRIBUNALE DI CATANIA
SEZIONE LAVORO
Il Giudice onorario del Lavoro dott. Antonino A. M. Milazzo
all’udienza di discussione del 09 maggio 2022 ha pronunciato, ex art. 429 c.p.c., provvedendo al deposito ai sensi dell’art. 221 c. 4 D.L. 19 maggio 2020 n. 34, la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 7874/20 R.G. Sez. Lavoro, promossa
DA
P. F., elettivamente domiciliato in Catania in via Carmelo Patanè Romeo n. 28 presso lo studio dell’avv. Gennaro Esposito, che lo rappresenta e difende giusta procura in atti;
Ricorrente
CONTRO
INPS, ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE (COD.FISC.80078750587 – PARTITA IVA 02121151001), CON SEDE CENTRALE IN RO-MA,IN PERSONA DEL PRESIDENTE LEGALE RAPPRESENTANTE P.T. ELETTIVAMEN-TE DOMICILIATO AGLI EFFETTI DEL PRESENTE GIUDIZIO IN CATANIA, PIAZZA DELLA REPUBBLICA N. 26 - AVVOCATURA SEDE PROVINCIALE I.N.P.S. – PRESSO IL PROCURATORE AVV. RICCARDO VAGLIASINDI, CHE LO RAPPRESENTA E DIFENDE per mandato generale alle liti n. 80974 del 21/07/2015, a rogito n. 21569 del Notaio Dott. Paolo Castellini di Roma.
Resistente
OGGETTO: Fondo di Garanzia TFR.

Svolgimento del processo

Con ricorso depositato in data 03/12/2020, P. F. proponeva ricorso il cui contenuto si intende integralmente riportato e trascritto, chiedendo: “nel merito, accertarsi e dichiararsi il diritto della Ricorrente alla liquidazione da parte dell'INPS – Fondo di garanzia – del TFR in sostituzione del datore di lavoro e, conseguentemente, condannare l'INPS al pagamento dell'importo di €.11.962,39 a titolo di TFR, oltre interessi e rivalutazione dalla data di cessazione del rapporto sino alla data di effettivo soddisfo”.

Con memoria difensiva si costituiva Inps, che eccepiva la totale infondatezza in fatto e in diritto del ricorso e chiedeva il rigetto: “In via preliminare e/o pregiudiziale, verificare la propria competenza territoriale e per materia, nonché accertare l’eventuale nullità e/o inesistenza non sanabile della notifica dell’avverso ricorso. Ancora in via preliminare e/o pregiudiziale, dichiarare l’inammissibilità e/o l’improcedibilità dell’avverso ricorso, in quanto ormai compiutisi i termini decadenziali di legge per la proposizione dell'azione giudiziaria. Ancora in via preliminare e/o pregiudiziale, dichiarare l’intervenuta prescrizione del diritto oggetto dell’avversa domanda. In via principale, rigettare OGNI AVVERSA DOMANDA, A QUALSIASI TITOLO PROPOSTA, IN QUANTO DEL TUTTO INFONDATA per le motivazioni esposte in narrativa. Spese, competenze ed onorari come per legge. In via del tutto subordinata e residuale, riconoscere l’avverso diritto ai crediti diversi da TFR richiesti in via amministrativa, ove si intendano richiesti anche in questa fase di contenzioso, limitatamente alla minor somma come normativamente quantificata. Ancora in via del tutto subordinata e residuale, riconoscere l’avverso diritto agli accessori di legge, limitatamente al maggior importo fra gli interessi legali e la rivalutazione monetaria, con la decorrenza normativamente prevista”.

All’udienza di discussione del 09.05.2022, la causa veniva per la decisione, nella quale, sulle conclusioni rassegnate dalle parti come in atti, veniva pronunciata la presente sentenza, mediante deposito cartolare ai sensi dell’art. 221 c. 4 D.L. 19 maggio 2020 n. 34.

Motivazione

Il ricorso è fondato e va per l’effetto accolto per le motivazioni di cui in prosieguo.
In fatto.
l’odierno Ricorrente ha lavorato dal 31.05.2007 fino al 17.07.2014 alle dipendenze della SV Service S.r.l., società avente partita IVA 04147070876, come risulta dall’ultima busta paga relativa al mese di luglio 2014e definitivamente accertato dal Tribunale di Catania con il Decreto ingiuntivo di cui appresso;
-nel suddetto arco di tempo, per quanto interessa in questa sede, il Ricorrente ha maturato un Trattamento di Fine Rapporto pari a €.11.962,39, come risulta dalla busta paga già allegata e dal CUD 2015 e definitivamente accertato dal Tribunale di Catania con il Decreto ingiuntivo di cui appresso;
-in data 4.04.2015, il Ricorrente, non avendo ricevuto alcun pagamento, depositava ricorso per decreto ingiuntivo presso il Tribunale di Catania, sez. Lavoro, iscritto al n.3510/2015 R.G.L.;
-in data 17.06.2015 il Tribunale di Catania accoglieva il ricorso emettendo il Decreto ingiuntivo n.1361/2015 con cui condannava la VR Service S.r.l. al pagamento, tra l’altro, del TFR sopra citato;
il Decreto veniva munito di formula esecutiva in data 25.06.2015 e notificato presso la nuova sede della VR Service S.r.l. in Catania in via San Filippo Neri n.14 in data 22.07.2015;
-in data 28.07.2016 il Ricorrente, al fine di recuperare il proprio credito, procedeva a pignoramento mobiliare presso la sede della Società, con esito negativo ;
-pochi mesi dopo, in data 3.10.2016, la Società veniva cancellata dal Registro Imprese a seguito di procedura di liquidazione conclusasi con il bilancio di liquidazione in perdita e nessun riparto in favore dei soci;
-In data 29.11.2019 il sig. P. F. presentava domanda per intervento del Fondo di garanzia per la liquidazione del trattamento di fine rapporto (doc. n.11) con tutta la documentazione necessaria;
-In data 4.03.2020 il sig. P. F. riceveva dall’INPS comunicazione di rigetto della domanda per la seguente motivazione: “la domanda non può essere accolta in quanto il lavoratore richiedente non ha dato prova dell’insufficienza delle garanzie patrimoniali del datore di lavoro (art. 2, co. 5. L.297/1982)”;
-in data 21.04.2020,il sig. P. F. presentava ricorso amministrativo On line (RIOL) avverso il rigetto che, ad oggi, non ha ancora avuto esito;.

In diritto va evidenziato quanto segue.
Ex art. 2 L 297/1982 ed ex art. 2 D Lgs. 80/1992, in caso di insolvenza del datore di lavoro non soggetto alla legge fallimentare, il lavoratore può chiedere l’intervento del Fondo di garanzia I.N.P.S. per il pagamento del TFR e delle ultime tre mensilità; a tali fini deve provare l’infruttuoso esito dell’esecuzione forzata e comunque che le garanzie patrimoniali del datore di lavoro
esecutato sono risultate in tutto o in parte insufficienti.
Premesso che risulta ormai pacifico, oltre che incontestato, che il lavoratore può accedere al Fondo di Garanzia I.N.P.S. anche se il datore di lavoro non è fallito (Cfr.: Cass. Civ., Sez. Lav., n. 15369/2014), in merito ai presupposti per la proponibilità della domanda si rileva quanto segue.

Va rigettata l’eccezione di decadenza avanzata da parte resistente. Infatti, nel caso di specie la domanda amministrativa è stata presentata in data 29.11.2019, la decisione dell’INPS è stata comunicata in data 4.03.2020 (i termini per l'esaurimento del procedimento amministrativo scadevano dopo tre mesi dalla data di presentazione della domanda e quindi in data 1.03.2020) e il ricorso è stato depositato in data 3.12.2020, ampiamente entro il termine di decadenza, che spirava in data 1.03.2021.
Infondata, del pari, deve ritenersi l’eccezione di prescrizione sollevata dall’I.N.P.S., atteso che il ricorrente ha ottenuto l’accertamento giudiziale del TFR con Decreto ingiuntivo emesso in data 25.06.2015 e notificato alla Società debitrice in data 22.07.2015. Pertanto, nessuna prescrizione quinquennale si è compiuta, avendo il Ricorrente presentato domanda di accesso al Fondo di
garanzia in data 29.11.2019, ben prima del decorso del termine quinquennale.

Si rileva come la Suprema Corte, con riferimento al T.F.R., ma affermando principi di diritto relativi al Fondo in questione e alle obbligazioni a carico dello stesso, che, dunque, trovano applicazione anche con riguardo agli altri crediti di lavoro non corrisposti, ha ribadito (Cfr.: Cass. n. 16617/2011; n. 8265/2010) che, come è stato ritenuto dalla giurisprudenza (tra le tante, Cass. n. 27917 del 19/12/2005), mutando il precedente indirizzo, il diritto del lavoratore di ottenere dall’I.N.P.S., in caso di insolvenza del datore di lavoro, la corresponsione del T.F.R. a carico dello speciale fondo di cui alla Legge n. 297/1982, articolo 2, ha natura di diritto di credito ad una prestazione previdenziale, ed è perciò distinto ed autonomo rispetto al credito vantato nei confronti del datore di lavoro (restando esclusa, pertanto, la fattispecie di obbligazione solidale), diritto che si perfeziona (non con la cessazione del rapporto di lavoro ma) al verificarsi dei presupposti previsti da detta legge (insolvenza del datore di lavoro, verifica dell’esistenza e misura del credito in sede di ammissione al passivo, ovvero all’esito di procedura esecutiva). Ed infatti, il Fondo di garanzia costituisce attuazione di una forma di assicurazione sociale obbligatoria (con relativa obbligazione contributiva posta ad esclusivo carico del datore di lavoro), con la sola particolarità che l’interesse del lavoratore alla tutela è conseguito mediante l’assunzione da parte dell’ente previdenziale, in caso d’insolvenza del datore di lavoro, di un’obbligazione pecuniaria il cui quantum è determinato con riferimento al credito di lavoro nel suo ammontare complessivo.

Il diritto alla prestazione del Fondo nasce, quindi, non in forza del rapporto di lavoro, ma del distinto rapporto assicurativo - previdenziale, in presenza dei presupposti previsti dalla legge:
insolvenza del datore di lavoro e accertamento del credito nell’ambito della procedura concorsuale, secondo le regole specifiche di queste; formazione di un titolo giudiziale ed esperimento non satisfattivo dell’esecuzione forzata.

Nel merito, parte resistente eccepisce che non sussiste il quarto requisito ai fini dell’ottenimento del pagamento del TFR a carico del Fondo di Garanzia Inps ossia: “Insufficienza delle garanzie patrimoniali del datore di lavoro a seguito dell’esperimento dell’esecuzione forzata. Il requisito s’intende realizzato quando il lavoratore provi di aver tentato di realizzare il proprio credito in modo serio ed adeguato ricercando, con la normale diligenza, i beni del datore di lavoro nei luoghi ricollegabili alla persona dello stesso.”
In particolare, Inps afferma: “Nel caso in specie, il ricorrente ha prodotto unicamente la copia del verbale di pignoramento mobiliare negativo eseguito in Catania, Via S. Filippo Neri, N. 28 Non è stata, invece, prodotta la copia del verbale di pignoramento mobiliare negativo presso la sede legale della Società SV Service S.R.L., Matricola DM 2108719383, C.F. 04147070876, sita in Catania, Via S. Filippo Neri, N. 14 e presso la Sede operativa della medesima, sita in Catania, Via Vincenzo Monti N. 1. Non è stata, altresì, prodotta la copia della dichiarazione sostitutiva di atto
notorio sopra richiamata”.
La tesi non appare fondata. Invero, il datore di lavoro è società cancellata dal Registro imprese in data 3.10.2016, a seguito di procedura di liquidazione conclusasi con il bilancio di liquidazione in perdita e nessun riparto in favore dei soci. Ebbene, a prescindere dal verbale di pignoramento mobiliare negativo effettuato presso l’ultima sede dell’azienda in data 28 luglio 2016, la cancellazione della stessa dal Registro Imprese ha reso impossibile effettuare ulteriori pignoramenti presso i locali e la sede della società (inesistenti). A causa della natura della società (S.r.l.), le ulteriori azioni erano impossibili, ovvero il pignoramento “presso il luogo di residenza del datore di lavoro, se imprenditore individuale” e “presso la residenza di tutti coloro che rispondono illimitatamente delle obbligazioni sociali, in caso di società di persone”.
A fronte di una S.r.l. cancellata da oltre un anno e senza ripartizione di utili ai soci in sede di bilancio di liquidazione, è impossibile effettuare azioni concrete per il recupero del credito.
L’insufficienza delle garanzie patrimoniali del datore di lavoro risulta evidente, nonché provata al momento della proposizione della domanda amministrativa.


Alla luce delle superiori considerazioni il ricorso è fondato e va per l’effetto accolto, con conseguente condanna di Inps al pagamento di quanto dovuto a titolo di TFR.
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo ai sensi del D.M. 55/2014, con distrazione a favore del difensore antistatario che ha compiuto la rituale richiesta.

PQM

Il Giudice, ritenuta la propria competenza e definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe avverso disattesa ogni contraria domanda ed eccezione, così provvede:
ACCOGLIE il ricorso e CONDANNA l’Inps, in persona del legale rappresentante pro-tempore, al pagamento dell’importo di 11.962,39 a titolo di TFR, oltre interessi e rivalutazione dalla domanda al soddisfo, a favore del ricorrente;
CONDANNA l’Inps, in persona del legale rappresentante pro-tempore, al pagamento a favore del ricorrente, delle spese di giudizio, che liquida in complessivi euro 2.495,00, oltre spese generali al 15%, i.v.a. e c.p.a. come per legge, con distrazione a favore dell’Avv. Gennaro Esposito.
Catania, 09 maggio 2022.
IL GIUDICE DEL LAVORO
Dott. Antonino A. M. Milazzo


 

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