Civile Ord. Sez. 1 Num. 23326 Anno 2019
Presidente: BISOGNI GIACINTO
Relatore: IOFRIDA GIULIA
Data pubblicazione: 18/09/2019

sul ricorso 7687/2017 proposto da:
Ministero della Giustizia, in persona del Ministro pro tempore, domiciliato in Roma, Via dei Portoghesi n.12, presso l'Avvocatura Generale dello Stato, che lo rappresenta e difende ope legis;
-ricorrente -
contro
L. S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, Via Ildebrando Goiran, n.4, presso lo studio dell'avvocato Ballatore Benedetta, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato Gatto Andrea, giusta procura a margine del controricorso;
-controricorrente -
avverso la sentenza n. 3465/2016 della CORTE D'APPELLO di MILANO, pubblicata il 20/09/2016;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 29/05/2019 dal cons. IOFRIDA GIULIA.

Svolgimento del processo

La Corte d'appello di Milano, con sentenza n.3465/2016, depositata in data 2/09/2016, - in controversia concernente l'opposizione proposta dal Ministero di Giustizia avverso decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale di Milano nel 2011, con il quale si era ingiunto all'amministrazione di pagare alla L. LTD la somma di oltre € 483.000, oltre interessi di mora previsti dal d.lgs. 231/2002, a titolo di corrispettivo per il noleggio di attrezzature per la radiolocalizzazione e monitoraggio ambientale, concesse in uso a diverse Procure della Repubblica e soprattutto alla Procura della Repubblica di Trapani, - ha riformato la decisione di primo grado, che aveva accolto l'opposizione del Ministero, per difetto di un valido rapporto contrattuale tra le parti, revocando l'ingiunzione opposta.

In particolare, i giudici d'appello hanno sostenuto che ogni singolo preventivo scritto, inoltrato dalla società alla Procura della Repubblica interessata, contenente la descrizione dell'oggetto dell'offerta, del costo giornaliero per il noleggio e dei costi per le prestazioni accessorie, ed accettato dal destinatario, integrava gli estremi della forma scritta ad substantiam richiesta per un valido accordo contrattuale della pubblica amministrazione, pur in assenza di una preventiva procedura di gara selettiva; inoltre l'effettività del noleggio era dimostrata dalla stessa trasmissione delle immagini registrate; ad avviso della Corte territoriale, poi, l'attività di noleggio delle attrezzature dei privati per le intercettazioni non integrava una spesa straordinaria ex art.70 del TUSG, "in quanto connaturate al normale svolgimento dell'attività di indagine del PM in relazione all'accertamento di un certo tipo di reati", con conseguente inoperatività dell'art.168 TUSG.
Avverso la suddetta pronuncia, il Ministero della Giustizia propone ricorso per cassazione, affidato a tre motivi, nei confronti di L. LTD srl, (che resiste con controricorso). Entrambe le parti hanno depositato memorie.

Motivazione

1. Il ricorrente lamenta: 1) con il primo motivo, la violazione e/o falsa applicazione, ex art.360 n. 3 c.p.c., degli artt. 3, comma 1, lett.n), 5 lett.ibis, 70, 71, 168, 170 e 171 DPR 115/2002, dovendo il corrispettivo in oggetto afferire alle spese straordinarie indispensabili ex art.71 TUSG disposte dall'Autorità giudiziaria in caso di necessità, con conseguente rispetto dell'iter di liquidazione del compenso ivi stabilito, integrato dall'emissione di un decreto di liquidazione ex art.168 citato, non essendo sufficiente la mera fattura quietanzata dal magistrato procedente; 2) con il secondo motivo, la violazione e/o falsa applicazione, ex art.360 n. 3 c.p.c., dell'art. 17 RD 2240/1923 e 34 e ss. d.lgs. 163/2006, dovendo ritenersi errato il giudizio della Corte d'appello in ordine alla formazione dell'accordo tra le parti per facta concludentia, in difetto di un contratto scritto proveniente dall'organo della P.A. competente ad esternare la volontà dell'ente; 3) con il terzo motivo, la violazione e/o falsa applicazione, ex art.360 n. 3 c.p.c., dell'art.4 d.lgs. 231/2002, avendo erroneamente la Corte d'appello ritenuto, oltre che rituale la procedura monitoria attivata, anche applicabile la suddetta normativa per la parte concernente la disciplina degli interessi moratori, laddove non essendosi in presenza di una comune transazione commerciale, non essendo ammissibile una decorrenza degli interessi moratori prima dell'emanazione del
decreto di liquidazione del corrispettivo, costituente il titolo esecutivo.

2. Il ricorso è fondato nei sensi di cui in motivazione.
Questa Corte, con pronuncia n. 2074/2019, ha già chiarito che "in materia di spese di giustizia, la liquidazione del compenso per il noleggio ad una Procura della Repubblica di apparecchiature destinate ad intercettazioni telefoniche ed ambientali, intendendosi con ciò la messa a disposizione delle menzionate apparecchiature e, se del caso, del personale addetto al loro funzionamento, deve essere effettuata ai sensi dell'art. 168 del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115"; l'art.168 T.U.S. prevede che "la liquidazione delle spettanze agli ausiliari del magistrato e dell'indennità di custodia è effettuata con decreto di pagamento, motivato, del magistrato che procede".
Questa Corte ha ritenuto che alle spese del processo penale anticipate dall'erario e ripetibili, contemplate dal T.U. sulle spese di giustizia, DPR 115/2002, art.5 comma 1, ed in particolare alle spese straordinarie, contemplate nella disposizione di chiusura del primo comma citato ed esplicitate dall'art.70 successivo (secondo cui: "Sono spese straordinarie quelle non previste nel presente testo unico e ritenute indispensabili dal magistrato che procede, il quale applicherà, in quanto compatibili, le disposizioni di cui agli articoli 61, 62 e 63 e dell'articolo 277 e per l'importo utilizzerà prezzari analoghi. Il decreto di pagamento è disciplinato dagli articoli 168, 169, 170 e 171"), sono equiparate anche le spese in oggetto, vale a dire le spese per il noleggio di strumentazioni utili all'esecuzione di intercettazioni telefoniche ed ambientali, cosicché la loro quantificazione non è mai affidata alla libera contrattazione, ma si svolge nel rispetto di previsioni autoritative alle quali, in sede di liquidazione, occorre attenersi. In definitiva, "le attività strettamente funzionali ed inerenti al processo penale, e le relative spese, si connotano per il loro rilievo pubblicistico e si collocano al di fuori della libera contrattazione, sicché la liquidazione di queste ultime deve inalvearsi nell'apposito procedimento previsto dal testo unico".

Questa Corte peraltro già con la sentenza n. 2573/2016 (riguardante un'opposizione ex art.170 T.U. 115/2002 promossa da una società, che aveva messo a disposizione dell'Ufficio giudiziario gli impianti per eseguire le intercettazioni telefoniche, avverso il decreto della Procura della Repubblica di liquidazione del compenso, lamentandosi la mancata liquidazione dei compensi per le attività di tracciamento riferite a comunicazioni internazionali) aveva chiarito, in motivazione, che "le spese di intercettazione (pacificamente rientranti fra quelle di giustizia, anche alla luce della loro menzione, senza specifica disciplina, all'art. 5, lett. i-bis, del D.P.R. n. 115 del 2002, introdotto dall'art. I, comma 326, della legge n. 311 del 30 dicembre 2004) sono tradizionalmente ricondotte fra quelle straordinarie ex art. 70 del D.P.R. n. 115 del 2002, come chiarito dalla Circolare del Ministero della Giustizia, Dipartimento per gli Affari di Giustizia dell'8 ottobre 2002, n. 6 (v. art. I, ultimo comma)", affermando che "anche il soggetto non qualificabile come ausiliario del magistrato secondo la terminologia di cui all'art. 3 del D.P.R. n. 115 del 2002 è comunque legittimato a proporre opposizione ai sensi dell'art. 170 del D.P.R. n. 115 del 2002, qualora si tratti di liquidazione di spese straordinarie ex art. 70 del D.P.R. n. 115 del 2002".

La sentenza della Corte d'appello non è dunque conforme a tale principio di diritto, avendo la Corte territoriale erroneamente ritenuto che il credito della società, correlato a prestazioni svolte nell'ambito di un rapporto privatistico, potesse essere azionato in via monitoria.
Invece, pur non essendo i gestori di telefonia (in relazione ai quali opera l'art.96 del d.lgs. 259/2003, Codice delle comunicazioni elettroniche che stabilisce l'obbligatorietà per gli operatori telefonici delle "prestazioni a fini di giustizia effettuate a fronte di richieste di intercettazioni e di informazioni da parte delle competenti autorità giudiziarie") e le ditte che noleggiano apparati funzionali alle operazioni di intercettazione "ausiliari" del magistrato, e tantomeno custodi, l'estensione della disciplina di cui all'articolo 168 del testo unico anche alla liquidazione delle spese per intercettazioni costituisce affermazione consolidata. Questa Corte, infatti, valorizzando l'espressione "magistrato che procede", contenuta nel citato articolo 168, ha individuato il magistrato competente alla liquidazione delle spese in parola nell'autorità giudiziaria "cui è demandata la decisione nel merito e che, per tale ragione, ha la disponibilità e la signoria degli atti al momento della richiesta di liquidazione» (Cass. pen. n. 34184 del 6 settembre 2012; Cass. pen. n. 19650 dell'8 maggio 2009; Cass. pen. n. 7710 del 20 febbraio 2009; Cass. pen. n. 21703 del 29 maggio 2008; Cass. pen. n. 21757 del 22 giugno 2006).
Vero che, come osservato dalla controricorrente in memoria, l'art.5 del T.U. 115/2002, sulle spese di giustizia, nell'ambito delle disposizioni generali relative al processo penale, ha individuato, alla lettera i bis), a seguito di una novella del 2004, tra le spese ripetibili " i-bis) le spese relative alle prestazioni previste dall'articolo 96 del decreto legislativo 10 agosto 2003, n. 259, e quelle funzionali all'utilizzo delle prestazioni medesime" (estrapolandole dal novero delle spese straordinarie); tuttavia, come rilevato nel precedente di questa Corte n. 2074, tale disposizione individua anche, a mo' di norma di chiusura, tra le spese ripetibili "h) le spese straordinarie", che, secondo il successivo art.70, sono quelle non previste dal testo unico e ritenute indispensabili dal magistrato che procede.
L'art.168 bis, introdotto dal d.lgs. 120/2018, prevede, ora, espressamente che la liquidazione delle spese relative alle prestazioni di cui all'articolo 96 del decreto legislativo 10 agosto 2003, n. 259, e di quelle funzionali all'utilizzo delle prestazioni medesime sia "effettuata senza ritardo con decreto di pagamento del pubblico ministero che ha richiesto o eseguito l'autorizzazione a disporre le operazioni di intercettazione" e che, avverso il decreto di pagamento è ammessa opposizione ai sensi dell'articolo 170 della stessa legge.
Il suddetto intervento legislativo, che ha equiparato la disciplina delle spese per cui è causa a quella delle spese straordinarie di giustizia, non potendo le stesse rientrare nell'ambito di un rapporto privatistico, deve ritenersi confermativo della interpretazione giurisprudenziale, che va quindi confermata; il legislatore è intervenuto per eliminare
essenzialmente i dubbi interpretativi inerenti all'individuazione dell'autorità giudiziaria (PM o GIP).
Tale disposizione recepisce dunque gli orientamenti giurisprudenziali pregressi, confermando la volontà del legislatore di inserire le spese per intercettazioni nel novero di quelle di giustizia, anche con riguardo alle modalità di liquidazione.
La questione dell' applicabilità degli interessi commerciali è di conseguenza assorbita.

3. Per tutto quanto sopra esposto, in accoglimento del ricorso, la sentenza impugnata va cassata senza rinvio, in quanto il credito non poteva essere azionato in sede monitoria, con conseguente caducazione anche del decreto ingiuntivo. Ricorrono giusti motivi, rappresentati dal solo recente consolidarsi della giurisprudenza di questo giudice di legittimità, per compensare integralmente tra le parti le spese dell'intero giudizio.

PQM

La Corte accoglie il ricorso e cassa senza rinvio la sentenza impugnata; dichiara integralmente compensate tra le parti le spese dell'intero giudizio.
Così deciso, in Roma, nella camera di consiglio del 29 maggio 2019.
Pubblicato in data 18/09/2019


 

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