REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI CATANIA SECONDA SEZIONE LAVORO
Il giudice del lavoro del Tribunale di Catania, dott. Giuseppe Giovanni Di Benedetto, a seguito dell’udienza del 22.1.2021 svolta nelle forme di cui all’art. 221 co. 4 D.L. 34/2020, conv. con mod. dalla l. 77/2020, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 751/2019 R.G.L., avente a oggetto opposizione avverso avviso di addebito,
PROMOSSA DA D.S., con l’Avv. Orazio Stefano Esposito;
- opponente -
CONTRO
I.N.P.S., (Istituto Nazionale per la Previdenza Sociale), in persona del suo presidente pro tempore, anche quale mandatario della SCCI S.p.A. – Società per la Cartolarizzazione dei
crediti INPS, con l’Avv. Gaetana Angela Marchese;

Motivazione

1. Premessa.
Con l’odierno ricorso, depositato il 24/1/2019, parte attrice ha promosso opposizione avverso l’avviso di addebito n. 593 2018 0009581684, avente a oggetto contributi previdenziali IVS e somme aggiuntive, inerenti alla gestione commercianti, relativi agli anni 2014-2018.

Deduce la decadenza ex art. 25 D.Lgs. 46/1999 e l’insussistenza dei presupposti per la propria iscrizione alla gestione commercianti.

Si sono costituiti in giudizio l’INPS e la SCCI S.p.A., chiedendo il rigetto del ricorso.
L’udienza del 22.1.2021 è stata svolta nelle forme di cui all’art. 221 co. 4 D.L. 34/2020, conv. con mod. dalla l. 77/2020, e, a seguito della stessa, ritenuta la causa matura per la decisione, viene emessa la presente sentenza.

2. Tempestività.

Preliminarmente, è necessario verificare la tempestività dell’opposizione.

Sul punto, peraltro, va precisato che l'ammissibilità dell’opposizione va esaminata d’ufficio dal giudice, anche nell’ipotesi di contumacia dei convenuti, atteso che il termine previsto per l’impugnazione della cartella esattoriale dall’art. 24, comma 5°, del D.Lgs. n. 46 del 1999, avente carattere perentorio, deve considerarsi fissato a pena di decadenza, così come di recente ribadito dalla Suprema Corte di Cassazione (cfr. C. Cass. 4506/2007; in merito alla rilevabilità d’ufficio della inammissibilità dell’opposizione per inosservanza del termine perentorio di cui all’art. 617 c.p.c., inoltre, v. C. Cass. 8765 del 1997, C. Cass. 9912 del 2001, C. Cass. 17460/2007, C. Cass. 3404/2004).

In relazione al termine per proporre opposizione al ruolo, il citato art. 24 co. 5 d.lgs. 46/1999 stabilisce che “contro l'iscrizione a ruolo il contribuente può proporre opposizione al giudice del lavoro entro il termine di quaranta giorni dalla notifica della cartella di pagamento. Il ricorso va notificato all'ente impositore”.
In relazione al termine per proporre opposizione agli atti esecutivi, l’art. 29 d.lgs. 46/1999 stabilisce che “le opposizioni all'esecuzione ed agli atti esecutivi si propongono nelle forme ordinarie”, per cui trova applicazione l’art. 617 co. 1 c.p.c., secondo cui “le opposizioni relative alla regolarità formale del titolo esecutivo e del precetto si propongono, prima che sia iniziata l’esecuzione, davanti al giudice indicato nell’art. 480 terzo comma, con atto di citazione da notificarsi nel termine perentorio di venti giorni dalla notificazione del titolo esecutivo o del precetto” (il previgente termine di 5 giorni è divenuto di venti giorni a decorrere dal 1° marzo 2006 per effetto delle modifiche apportate dal d.l. 35/2005, conv. in l. 80/2005).
Al riguardo, la Suprema Corte ha recentemente statuito che “In tema di opposizione a cartella esattoriale relativa a contributi previdenziali, è possibile esperire, con un unico atto, sia un'opposizione sul merito della pretesa oggetto di riscossione, di cui all'art 24 del d.lgs. 26 febbraio 1999, n. 46, sia un'opposizione agli atti esecutivi, inerente l'irregolarità formale della cartella, regolata dagli art. 617 e 618 bis cod. proc. civ., per il rinvio alle forme ordinarie operato dall'art. 29, comma 2, del d.lgs. n. 46 del 1999. Ne consegue che, qualora l'opposizione sia stata depositata entro il termine perentorio di quaranta giorni, di cui all'art 24, comma 5, del d.lgs. n. 46 del 1999, ma oltre quello di venti giorni, di cui all'art. 617 cod. proc. civ. (come modificato dal d.l. 14 marzo 2005, n. 35, conv. con modif. in l. 14 maggio 2005, n. 80, vigente "ratione temporis"), va ritenuta la tardività delle eccezioni formali, ossia di quelle attinenti la regolarità della cartella di pagamento e della notificazione”, così superando l’indirizzo in precedenza espresso da C. Cass. 14963/2012 (cfr. C. Cass. 15116/2015, che richiama C. Cass. 25757/2008 e C. Cass. 18207/2003).

Nella fattispecie in esame, la data di notifica allegata da parte ricorrente (17.1.2019) non è specificamente contestata dai resistenti costituiti e risulta peraltro dalla documentazione in atti (cfr. relata di notificazione prodotta dall’Ente previdenziale).

Da quanto detto consegue che la presente opposizione a ruolo deve ritenersi tempestiva e si devono esaminare nel merito le contestazioni mosse dall’opponente, quanto all’esistenza stessa dei crediti iscritti a ruolo in questione.

3. Merito.

Ciò posto, stante il carattere assorbente, va esaminato e accolto il motivo di opposizione relativo all’infondatezza della pretesa contributiva fatta valere dall’Inps (cfr., in tal senso, sentenze del Tribunale di Catania, sezione lavoro, n. 5828/2019 – est. G.O.T. dott. D. Circosta – e n. 3956/2020 – est. dott.ssa C. Musumeci).

Innanzitutto, va evidenziato che, siccome dedotto da parte ricorrente e non specificamente contestato dall’Ente previdenziale, l’Inps fonda la propria pretesa sull’asserito omesso versamento da parte del ricorrente dei contributi dovuti alla gestione commercianti, cui risulta iscritto d’ufficio poiché socio accomandatario della “Stella Marina di Distefano Salvatore e C. s.a.s.”.

Ciò premesso, appare opportuno richiamare la disciplina di riferimento.

L’art. 29 co. 1 l. 160/1975, come sostituito dall’art. 1 co. 203 l. 662/1996, stabilisce che “L'obbligo di iscrizione nella gestione assicurativa degli esercenti attività commerciali di cui alla legge 22 luglio 1966, n. 613, e successive modificazioni ed integrazioni, sussiste per i soggetti che siano in possesso dei seguenti requisiti:
a) siano titolari o gestori in proprio di imprese che, a prescindere dal numero dei dipendenti, siano organizzate e/o dirette prevalentemete con il lavoro proprio e dei componenti la famiglia, ivi compresi i parenti e gli affini entro il terzo grado, ovvero siano familiari coadiutori preposti al punto di vendita;
b) abbiano la piena responsabilità dell'impresa ed assumano tutti gli oneri ed i rischi relativi alla sua gestione. Tale requisito non è richiesto per i familiari coadiutori preposti al punto di vendita nonché per i soci di società a responsabilità limitata;
c) partecipino personalmente al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza;
d) siano in possesso, ove previsto da leggi o regolamenti, di licenze o autorizzazioni e/o siano iscritti in albi, registri o ruoli
”.

Il successivo co. 208 della citata l. 662/1996 prevede che “Qualora i soggetti di cui ai precedenti commi esercitino contemporaneamente, anche in un'unica impresa, varie attività autonome assoggettabili a diverse forme di assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti, sono iscritti nell'assicurazione prevista per l'attività alla quale gli stessi dedicano personalmente la loro opera professionale in misura prevalente. Spetta all'Istituto nazionale della previdenza sociale decidere sulla iscrizione nell'assicurazione corrispondente all'attività prevalente. Avverso tale decisione, il soggetto interessato può proporre ricorso, entro 90 giorni dalla notifica del provvedimento, al consiglio di amministrazione dell'Istituto, il quale decide in via definitiva, sentiti i comitati amministratori delle rispettive gestioni pensionistiche”.

In ordine all’interpretazione di tale norma, l’art. 12 co. 11 D.L. 78/2010, conv. con mod. in l. 122/2010, in senso contrario alla precedente giurisprudenza di legittimità, ha stabilito che “l'art. 1, comma 208 della legge 23 dicembre 1996, n. 662 si interpreta nel senso che le attività autonome, per le quali opera il principio di assoggettamento all'assicurazione prevista per l'attività prevalente, sono quelle esercitate in forma d'impresa dai commercianti, dagli artigiani e dai coltivatori diretti, i quali vengono iscritti in una delle corrispondenti gestioni dell'Inps. Restano, pertanto, esclusi dall'applicazione dell'art. 1, comma 208, legge n. 662/96 i rapporti di lavoro per i quali è obbligatoriamente prevista l'iscrizione alla gestione previdenziale di cui all'art. 2, comma 26, legge 8 agosto 1995, n. 335”.

In merito, sono intervenute le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, evidenziando che “In tema di iscrizione assicurativa per lo svolgimento di attività autonome, l'art. 12, comma 11, del d.l. n. 78 del 2010, convertito, con modificazioni, nella legge n. 122 del 2010 — che prevede che l'art. 1, comma 208, legge n. 662 del 1996, si interpreta nel senso che le attività autonome per le quali opera il principio di assoggettamento all'assicurazione prevista per l'attività prevalente, sono quelle esercitate in forma d'impresa dai commercianti, dagli artigiani e dai coltivatori diretti, i quali vengono iscritti in una delle corrispondenti gestioni dell'Inps, mentre restano esclusi dall'applicazione dell'art. 1, comma 208, legge n. 662 del 1996, i rapporti di lavoro per i quali è obbligatoriamente prevista l'iscrizione alla gestione previdenziale di cui all'art. 2, comma 26, della legge n. 335 del 1995 — costituisce norma dichiaratamente ed effettivamente di interpretazione autentica, diretta a chiarire la portata della disposizione interpretata e, pertanto, non è, in quanto tale, lesiva del principio del giusto processo di cui all'art. 6 Cedu, trattandosi di legittimo esercizio della funzione legislativa garantita dall'art. 70 cost. ” (cfr. C. Cass. S.U. 17076/2011 e C. Cass. S.U. 17074/2011. Sulla legittimità costituzionale della norma di interpretazione autentica si è pronunciata C. Cost. 15/2012).

Come precisato dalle citate Sezioni Unite, in definitiva, “In caso di esercizio di attività in forma d'impresa ad opera di commercianti o artigiani ovvero di coltivatori diretti contemporaneamente all'esercizio di attività autonoma per la quale è obbligatoriamente prevista l'iscrizione alla gestione previdenziale separata di cui all'art. 2, comma 26, legge n. 335 del 1995, non opera l'unificazione della contribuzione sulla base del parametro dell'attività prevalente, quale prevista dall'art. 1, comma 208, legge n. 662 del 1996”.

Questo essendo il quadro normativo di riferimento e ferma l’inapplicabilità del criterio della prevalenza ai soci e amministratori di società di capitali, l’iscrizione di tali categorie di soggetti nella gestione commercianti è pur sempre subordinata all’effettivo svolgimento di attività lavorativa commerciale nell’ambito della società, secondo i parametri di cui al citato art. 1 co. 203 l. 662/1996.

L’iscrizione alla gestione commercianti è quindi obbligatoria ove si realizzino congiuntamente le ipotesi previste dalla legge e cioè: la titolarità o gestione di imprese organizzate e dirette in prevalenza con il lavoro proprio e dei propri familiari; la piena responsabilità ed i rischi di gestione (unica eccezione per i soci di s.r.l.); la partecipazione al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza; il possesso, ove richiesto da norme e regolamenti per l’esercizio dell’attività propria, di licenze e qualifiche professionali.

Ai fini di tale iscrizione, in altri termini, non è sufficiente la mera qualità di socio o di amministratore di un soggetto, ma è altresì necessario dimostrare, insieme agli altri requisiti, lo svolgimento dell’attività lavorativa nell’azienda con carattere di abitualità e prevalenza.

Al riguardo, come evidenziato dalle Sezioni Unite della Suprema Corte, “non esistono disposizioni che indicano in dettaglio quali compiti siano demandati alla figura dell'amministratore nella srl. È vero però che non può farsi rientrare nell'incarico solo il compimento di atti giuridici, perché all'amministratore è affidata la gestione della società, e dunque una attività di contenuto imprenditoriale, che si estrinseca nell'organizzazione e nel coordinamento dei fattori di produzione, comprendendovi sia il momento decisionale vero e proprio, sia quello attuativo delle determinazioni assunte, ancorché quest'ultimo non debba essere caratterizzato dalla abitualità dell'impegno esecutivo. Tali elementi si distinguono da quelli richiesti per la iscrizione alla gestione commercianti. Invero detta assicurazione è posta a protezione, fin dalla sua iniziale introduzione, non già dell'elemento imprenditoriale del lavoratore autonomo, sia esso commerciante, coltivatore diretto o artigiano, ma per il fatto che tutti costoro sono accomunati ai lavoratori dipendenti dall'espletamento di attività lavorativa abituale, nel suo momento esecutivo, connotandosi detto impegno personale come elemento prevalente (rispetto agli altri fattori produttivi) all'interno dell'impresa” (cfr. C. Cass. S.U. 3240/2010).

Nella fattispecie, difettano i requisiti per l’iscrizione della ricorrente alla gestione commercianti.

Ed infatti, parte ricorrente ha contestato la pretesa fatta valere dell’Inps e di avere svolto alcuna attività per la quale l’Inps ha provveduto alla sua iscrizione nella gestione commercianti; in particolare, ha dedotto di essere stato socio della predetta società ma di non avere mai esercitato alcuna attività commerciale con carattere di prevalenza.

Orbene, a fronte delle contestazioni attoree e della documentazione in atti, l’Istituto resistente non ha dimostrato la sussistenza dei presupposti di legge per l’iscrizione dell’odierno opponente nella gestione commercianti, non risultando provato in particolare il requisito della partecipazione al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza, previsto ai fini della iscrizione alla predetta gestione.

Quanto sinora affermato, anche in precedenti pronunce di questo Tribunale, ha trovato conferma anche di recente nella sentenza della Suprema Corte n. 3835/2016, che in fattispecie analoga a quella in esame, per essere relativa sempre a società di persone, ha precisato: “Nelle società in accomandita semplice, in forza dell'art. 1, comma 203, della l. n. 662 del 1996, che ha modificato l'art. 29 della l. n. 160 del 1975, e dell'art. 3 della l. n. 45 del 1986, la qualità di socio accomandatario non è sufficiente a far sorgere l'obbligo di iscrizione nella gestione assicurativa degli esercenti attività commerciali, essendo necessaria anche la partecipazione personale al lavoro aziendale, con carattere di abitualità e prevalenza, la cui prova è a carico dell'istituto assicuratore”.

Nella sentenza citata la Suprema Corte non ha quindi condiviso l’assunto dell’Ente previdenziale secondo cui l’obbligo dell’iscrizione nella gestione commercianti per il socio accomandatario sorgerebbe automaticamente per la posizione dallo stesso rivestita all’interno della società.

In parte motiva si legge: “ (...) vanno tenuti distinti i due piani del funzionamento della società, con i connessi poteri di amministrazione, e della gestione della attività commerciale, che ben può essere affidata a terzi estranei alla compagine sociale o ad altri soci che non siano anche amministratori della società”.

È stata quindi ribadita la necessità di accertare autonomamente i due requisiti di cui alle lettere b) e c) della normativa citata, ovvero la responsabilità illimitata per i rischi di gestione e la partecipazione personale al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza.

Nel caso di specie, come detto, l’Istituto non ha provato lo svolgimento di attività lavorativa con continuità e prevalenza da parte del ricorrente nella citata società.

In particolare, non è stato provato che il ricorrente, nel periodo in esame, abbia svolto attività lavorativa nella società suindicata e che tale attività – ove esistita – abbia rivestito i chiesti caratteri di abitualità e prevalenza, tali da consentirne l’iscrizione nella gestione commercianti, non potendo tale dato desumersi ex se dalla mera qualità di socio accomandatario della “Stella Marina di Distefano Salvatore e C. s.a.s.” rivestita dall’opponente.

Più specificamente, va evidenziata la genericità delle allegazioni e degli elementi dedotti dall’Istituto a sostegno della fondatezza del preteso credito contributivo, che di per sé non consentono di ritenere allegati e/o provati (o provabili) i titoli della pretesa azionata attraverso la notifica dell’avviso di addebito.

Sul punto, occorre precisare che, nei giudizi di opposizione al ruolo ex art. 24 D. lgs. 46/1999, il ruolo di attore in senso sostanziale spetta all’Istituto Previdenziale, ancorché formalmente convenuto da parte ricorrente, analogamente a quanto si verifica nelle ipotesi di opposizione a decreto ingiuntivo.

Stante il ruolo di attore sostanziale rivestito dall’INPS in sede di opposizione a ruolo, grava sull’Istituto il rischio processuale (c.d. onere della prova) della mancata prova degli elementi costitutivi del diritto preteso.

Alla stregua di quanto esposto, tenuto conto della genericità delle allegazioni e degli elementi dedotti dall’Istituto a sostegno della fondatezza del preteso credito contributivo e del mancato assolvimento dell’onere, sullo stesso gravante, di provare i presupposti per l’iscrizione dell’opponente nella gestione commercianti, assorbito ogni ulteriore profilo, vanno dichiarati non dovuti i contributi previdenziali IVS e somme aggiuntive portati dall’avviso di addebito de quo e illegittima la loro iscrizione a ruolo.

Va, in conseguenza, annullato l’avviso di addebito opposto.
4. Spese.
Le spese di lite seguono la soccombenza ex art. 91 c.p.c. e, liquidate come in dispositivo, vanno poste a carico di parte resistente e distratte in favore del procuratore di parte ricorrente.


Scarica copia del provvedimento: Trib Lavoro sentenza 322/2021

 

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