REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
TRIBUNALE DI CATANIA
Sezione Lavoro
Il giudice del Tribunale di Catania dott.ssa Valentina Maria Scardillo, in funzione di Giudice del Lavoro, dando pubblica lettura del dispositivo e dell’esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, all’udienza del 20 febbraio 2015 , ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. R.G.3249 /2009
promossa da
CIPRIA SILVESTRA rappresentata e difesa dall’avv. ORAZIO STEFANO ESPOSITO giusta procura come in atti -opponente-
contro
I.N.P.S. - ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE anche quale mandatario della SCCI spa, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’avv. DOMENICA DI LEO giusta procura come in atti -opposto-
RISCOSSIONE SICILIA S.P.A. (GIA’ SE.RI.T. SICILIA S.P.A.) in persona del legale rappresentante pro tempore - -non costituita-

Svolgimento del processo

Con ricorso depositato in data 20 aprile 2009 la ricorrente in epigrafe indicata proponeva opposizione avverso la cartella n. 293 ______ notificatale in data 11.3.2009 per omissioni contributive relative alla gestione commercianti dell’INPS. Motivo dell’opposizione era l’insussistenza dell’obbligo contributivo.
Si costituiva l’INPS che insisteva nella propria posizione.
Non si costituiva la Serit.
All’odierna udienza la causa veniva decisa con la presente sentenza.

Motivazione

Va dichiarata la tempestività dell’opposizione all’iscrizione a ruolo, avvenuta nel termine perentorio di cui all’art. 24 dlgs 46/99.
Sempre in via preliminare va dichiarata la carenza di legittimazione passiva della Serit Sicilia spa non essendo stati formulati motivi di opposizione inerenti vizi procedurali e successivi alla fase della consegna dei ruoli al concessionario.
Vero è che, prima della modifica introdotta dal d.l. n. 209 del 2002 convertito in legge n. 265 del 2002, l’art. 24 comma 5 dlgs citato prevedeva che il ricorso introduttivo andasse notificato anche al concessionario; tuttavia tale onere di notifica era già stato inteso quale mera denuntiatio litis (si legga in tal senso ex multis, Sez. L, Sentenza n. 11687 del 12/05/2008: “Nel giudizio di opposizione a cartella esattoriale, notificata dall'istituto di credito concessionario per la riscossione di contributi previdenziali pretesi dall'I.N.P.S., la legittimazione passiva spetta unicamente a quest'ultimo ente, quale titolare della relativa potestà sanzionatoria, mentre l'eventuale domanda in opposizione, attinente a tale oggetto, formulata contestualmente anche nei confronti del concessionario della gestione del servizio di riscossione tributi, deve intendersi come mera "denuntiatio litis" prevista dall'art. 24 del d.lgs. n. 46 del 1999 nel testo anteriore alle modifiche introdotte dal d.l. n. 209 del 2002, conv. in l. n. 265 del 2002 che non vale ad attribuirgli la qualità di parte e a far nascere la necessità di un litisconsorzio necessario”).
Con il citato dl 209/2002 convertito in l. 265/2002 (art. 4), l’onere di notifica suddetto è stato soppresso, anche al fine di evitare equivoci processuali e conseguenze derivanti (con particolare riferimento al regime delle spese processuali sostenute dal concessionario, nel caso di avvenuta costituzione in giudizio, a fronte della obiettiva equivocità -relativa al significato di vocatio in ius o di mera litis denuntiatio- della notifica dell’atto introduttivo del ricorso con il decreto di fissazione dell’udienza).
Sicchè è rimasto vigente unicamente l’onere previsto dal comma 7 dell’art. 24 dlgs 46/99 e finalizzato ad inibire la prosecuzione degli atti di riscossione da parte del concessionario: “Il ricorrente deve notificare il provvedimento di sospensione al concessionario”.

Venendo all’esame del merito, osserva il decidente che nelle opposizioni a cartella di pagamento è onere dell’intimante opposto (come nelle opposizioni a decreto ingiuntivo) -che riveste la posizione di attore in senso sostanziale- fornire la prova dei fatti costituenti il presupposto della posizione creditoria vantata.
Nella specie sarebbe stato onere dell’INPS fornire la prova della sussistenza dei presupposti per il sorgere dell’obbligo di parte ricorrente, con riferimento agli anni in questione, di iscrizione nella gestione commercianti.
Al riguardo è utile premettere la disciplina che regola la assicurazione presso la gestione commercianti.
Ai sensi dell’art. 1 comma 203 della legge 23 dicembre 1996 n. 662: “Il primo comma dell'articolo 29 della legge 3 giugno 1975, n. 160, e' sostituito dal seguente: "L'obbligo di iscrizione nella gestione assicurativa degli esercenti attivita' commerciali di cui alla legge 22 luglio 1966, n. 613, e successive modificazioni ed integrazioni, sussiste per i soggetti che siano in possesso dei seguenti requisiti: a) siano titolari o gestori in proprio di imprese che, a prescindere dal numero dei dipendenti, siano organizzate e/o dirette prevalentemente con il lavoro proprio e dei componenti la famiglia, ivi compresi i parenti e gli affini entro il terzo grado, ovvero siano familiari coadiutori preposti al punto di vendita; b) abbiano la piena responsabilita' dell'impresa ed assumano tutti gli oneri ed i rischi relativi alla sua gestione. Tale requisito non e' richiesto per i familiari coadiutori preposti al punto di vendita nonche' per i soci di societa' a responsabilita' limitata; c) partecipino personalmente al lavoro aziendale con carattere di abitualita' e prevalenza; d) siano in possesso, ove previsto da leggi o regolamenti, di licenze o autorizzazioni e/o siano iscritti in albi, registri o ruoli".

La iscrizione alla gestione commercianti è quindi obbligatoria ove si realizzino congiuntamente le ipotesi previste dalla legge e cioè: la titolarità o gestione di imprese organizzate e dirette in prevalenza con il lavoro proprio e dei propri familiari; la piena responsabilità ed i rischi di gestione (unica eccezione per i soci di s.r.l.); la partecipazione al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza; il possesso, ove richiesto da norme e regolamenti per l’esercizio dell’attività propria, di licenze e qualifiche professionali.
Va aggiunto che l’intervento di interpretazione autentica contenuto nell’art. 12 comma 11 dl 78/2010 convertito in l. 122/2010 (rispetto al quale la Consulta ha reiteratamente escluso i prospettati dubbi di costituzionalità: cfr. C.Cost. 15/2012 e 32/2013) ha definito la questione del ruolo del comma 208 dell’art. 1 l. 662/1996 (che prevede il principio del cd assorbimento finalizzato all’iscrizione in una sola gestione previdenziale), chiarendo che tale assorbimento opera unicamente quando viene esercitata attività d’impresa in forma mista da parte di commercianti, artigiani e coltivatori diretti e non già allorchè, all’interno della stessa tipologia di attività di impresa (quale quella commerciale), il medesimo soggetto operi sia come amministratore (con il conseguente sorgere dell’obbligo di iscrizione alla gestione separata) sia come commerciante (con il conseguente obbligo di versamento alla gestione commercianti). In tale ipotesi si verificano i presupposti dell’obbligo di doppia iscrizione e contribuzione (contra, antecedentemente all’intervento del legislatore, cfr. SU Cass. 3240/2010).
Se è dunque vero che in sede giudiziaria non dovrà più valutarsi la prevalenza dell’attività di amministratore su quella di socio lavoratore, resta tuttavia fermo che -ai fini del sorgere dell’obbligo di iscrizione e di contribuzione dell’amministratore (anche) alla gestione commercianti- deve sussistere la prova dell’abitualità e prevalenza della partecipazione personale al lavoro aziendale come richiesto dall’art. 1 comma 203 l.662/1996.

Al riguardo conserva tutt’ora valenza quanto affermato dalla Cass. SU 3240/2010 in punto alla distinzione tra attività di amministrazione e attività commerciale: “….non esistono disposizioni che indicano in dettaglio quali compiti siano demandati alla figura dell’amministratore nella srl. E’ vero però che non può farsi rientrare nell’incarico solo il compimento di atti giuridici, poiché all’amministratore è affidata la gestione della società e, dunque, una attività di contenuto imprenditoriale che si estrinseca nell’organizzazione e nel coordinamento dei fattori di produzione, comprendendovi sia il momento decisionale vero e proprio, sia quello attuativo delle determinazioni assunte, ancorchè quest’ultimo non debba essere caratterizzato dall’abitualità dell’impegno esecutivo. Tali elementi si distinguono da quelli richiesti per l’iscrizione nella gestione commercianti. Invero detta assicurazione è posta a protezione, fina dalla sua iniziale introduzione, non già dell’elemento imprenditoriale del lavoratore autonomo –sia esso commerciante, coltivatore diretto o artigiano- ma per il fatto che tutti costoro sono accomunati ai lavoratori dipendenti dall’espletamento di attività lavorativa abituale, nel suo momento esecutivo, connotando detto impegno personale come elemento prevalente”.

Nella fattispecie, al contrario, non vi è nessuna prova in atti circa l’effettiva sussistenza dei presupposti per l’iscrizione del ricorrente nella gestione previdenziale in questione, non risultando né specificatamente dedotti né dimostrati i requisiti suddetti. Né può ritenersi sufficiente a tale fine il mero rilascio di licenza di commercio itinerante, a fronte della mancata apertura della partita IVA e della revoca della suddetta licenza per inutilizzazione della stessa.
In definitiva va dichiarata l’illegittimità dell’iscrizione stessa con conseguente annullamento della cartella impugnata.
Il peso delle spese processuali, liquidate come in dispositivo, segue la soccombenza nei confronti dell’INPS; nulla nei confronti della Serit.

PQM

Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe indicata dichiara illegittima l’iscrizione a ruolo dei contributi e delle somme aggiuntive di cui alla cartella impugnata, che per l’affetto annulla;
condanna l’I.N.P.S. al pagamento, in favore dell’opponente, delle spese del giudizio, che liquida in complessivi € 1.775,00 oltre a spese generali, CPA e IVA come per legge disponendone la distrazione in favore del difensore avv. ORAZIO STEFANO ESPOSITO dichiaratosi antistatario;
compensa le spese nei confronti della Serit Sicilia spa.
Così deciso in Catania il 20 febbraio 2015 .
Il Giudice del Lavoro
Valentina Maria Scardillo


 

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