REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Commissione Tributaria Regionale per la SICILIA Sezione 05, riunita in udienza il 10/06/2021 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
VASTA ISIDORO, Presidente
MOCCIARO GAETANO, Relatore
ATTINELLI MAURIZIO, Giudice
in data 10/06/2021 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull’appello n. 8507/2017 depositato il 04/12/2017
proposto da

Difesa da
Marco Di Pietro - DPTMRC77R28C351V
ed elettivamente domiciliata presso marco.dipietro@pec.ordineavvocaticatania.it
contro
Ag. Riscossione Catania Riscossione Sicilia S.p.a. - Via Luigi Rizzo N.39 95100 Catania CT elettivamente domiciliato presso direzioneprovincialect@pec.riscossionesicilia.it
Avente ad oggetto l’impugnazione di:
- sentenza n. 9130/2017 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale CATANIA sez. 12 e pubblicata il 29/09/2017
Atti impositivi:
- Cartella di pagamento n. 29320120007783873 IRPEF-ALTRO 2008
- Avviso di intimazione n. 29320149068214324 IRPEF-ALTRO 2008

Richieste delle parti
Appellante: accertare e dichiarare la fondatezza del proposto appello e disporre la riforma della sentenza impugnata, condannando Riscossione Sicilia S.p.A. a rifondere all’odierna appellante le spese di lite del primo grado di giudizio; con vittoria di spese, competenze ed onorari per entrambi i gradi di giudizio, con distrazione in favore del procuratore che dichiara di avere anticipato le prime e non riscosso le seconde; discussione in pubblica udienza.
Appellato:

Svolgimento del processo

Il giudizio di appello è stato proposto con appello notificato a mezzo ufficiale giudiziario in data 21/11/2017.
L’appellato Agente della riscossione, RISCOSSIONE SICILIA S.p.A. non si è costituito.
La controversia è passata in decisione sulla base degli atti secondo il disposto di cui all’art. 27, comma 2, del D.L. n. 137/2020.

Motivazione

Con la sentenza oggetto di impugnativa, la Commissione Tributaria Provinciale di Catania, Sez. 12, ha accolto il ricorso proposto dal contribuente avverso gli atti impositivi sopra specificati, disponendo la compensazione delle spese.
Propone appello il contribuente sul solo capo delle spese, contestando l'intervenuta compensazione, per Erroneità della decisione – Omessa motivazione – Violazione e/0 falsa applicazione dell’art. 15 D. Lgs. 546/92 e dell’art. 24 Costituzione.

L’appello è fondato e va accolto.
Il Collegio osserva che a seguito delle modifiche normative apportate dall'articolo 9 D. Lgs. 156/2015 all'articolo 15 D. Lgs. 546/1992, il principio base di liquidazione delle spese processuali nel processo tributario è quello della soccombenza. In base a tale principio la parte soccombente è condannata al rimborso delle spese di giudizio che sono liquidate con la sentenza.
Il giudice tributario può statuire la compensazione delle spese di giudizio solo in caso di soccombenza reciproca oppure di gravi ed eccezionali ragioni che devono però essere espressamente motivate.
Sul punto, è intervenuta più volte la Suprema Corte di Cassazione, la quale ha statuito che la decisione del giudice tributario di compensare le spese processuali deve essere adeguatamente
motivata, in quanto la regola base del processo tributario, ai sensi dell'articolo 15 D. Lgs. 546/1992, è quella della soccombenza. (Ordinanze: 4871 e 12867, rispettivamente del 24/2/2017 e del 22/5/2017; 6614 del 16-03-2018; 8272/2020).
Orbene, nel caso in esame non vi è stata reciproca soccombenza, essendo stato integralmente accolto il ricorso proposto e la sentenza impugnata non esplicita i giusti motivi della disposta integrale compensazione delle spese. In tale contesto, quindi, deve essere accolto l'appello del contribuente con cui contesta la compensazione delle spese conseguenti all'accoglimento integrale del suo ricorso, con condanna dell’Agente della Riscossione di Catania – Riscossione Sicilia S.p.A. al pagamento delle spese di lite per entrambi i gradi di giudizio, liquidate come in dispositivo, sulla base del valore della lite (parametro tabellare minimo).

PQM

La Commissione Tributaria Regionale della Sicilia, Sezione staccata di Catania, Sezione 5, definitivamente pronunciando sul giudizio R.G.A. 8507/2017, disattesa ogni diversa deduzione e
istanza, in accoglimento dell’appello e in parziale riforma della sentenza appellata, condanna l’Agente della Riscossione di Catania - Riscossione Sicilia S.p.A. al pagamento delle spese di giudizio di primo grado, che liquida nella somma di euro 2.293,00 oltre al contributo unificato, c.p.a., i.v.a. e spese generali come per legge.
Condanna l’Agente della Riscossione di Catania - Riscossione Sicilia S.p.A. al pagamento delle spese di giudizio di secondo grado, che liquida nella somma di euro 944,00 oltre al contributo
unificato, c.p.a., i.v.a. e spese generali come per legge, con distrazione in favore del difensore che ne ha fatto richiesta.
Catania, lì 10/06/2021
IL GIUDICE ESTENSORE IL PRESIDENTE
Gaetano Mocciaro Isidoro Vasta

Depositata in segreteria l'8.10.2021


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