Svolgimento del processo

Con ricorso depositato in data 3 agosto 2015 l'Agenzia delle Entrate di Ancona ha proposto appello avverso la sentenza n. 20/03/2015, depositata il 15/01/2015, con cui la Commissione Tributaria Provinciale di Ancona ha accolto il ricorso proposto da P B avverso il silenzio rifiuto sulle istanze di rimborso dell'IRAP degli anni dal 2000 al 2007. La CTP ha ritenuto che la ricorrente avesse diritto al rimborso dell'IRAP, svolgendo attività libero professionale (pediatra) nell'ambito del servizio sanitario nazionale ed avvalendosi soltanto di una segretaria, atteso che per i liberi professionisti la presenza di collaboratori ancillari, per costante orientamento giurisprudenziale, non dava vita ad autonoma organizzazione, cui è condizionata la soggezione al tributo. Assume l'appellante Ufficio che, nel frattempo, aveva rivisto la posizione della ricorrente, riconoscendo il diritto al rimborso dell'imposta versata negli anni dal 2000 al 2004, per un totale di euro 12.701,84; negli anni successivi, però, pur considerando i mutamenti giurisprudenziali, non riteneva di concedere il rimborso, data la presenza di un dipendente part-time. Pertanto ha concluso come in epigrafe. Non si è costituita la contribuente.

La Commissione, nell'odierna camera di consiglio, ha deciso la causa come di seguito

Motivazione

Va subito premesso che, di recente, la Suprema Corte, a sezioni unite, ha riesaminato la questione, affermando il seguente principio di diritto: " ... Con riguardo al presupposto dell'IRAP, il requisito dell'autonoma organizzazione- previsto dal D.Lgs. 15 settembre 1997, n. 496, art. 2, -il cui accertamento spetta al giudice di merito ed è insindacabile in sede di legittimità se congruamente motivato, ricorre quando il contribuente: a) sia, sotto qualsiasi forma, il responsabile dell'organizzazione e non sia, quindi, inserito in strutture organizzative riferibili ad altrui responsabilità ed interesse; b) impieghi beni strumentali eccedenti, secondo l'id quod plerumque accidit, il minimo indispensabile per l'esercizio dell'attività in assenza di organizzazione, oppure si avvalga in modo non occasionale di lavoro altrui che superi la soglia dell'impiego di un collaboratore che esplichi mansioni di segreteria ovvero meramente esecutive ..... Se fra gli elementi suscettibili di combinarsi con il lavoro dell'interessato, potenziandone le possibilità necessarie, accanto ai beni strumentali vi sono i mezzi "personali" di cui egli può avvalersi per lo svolgimento dell'attività, perché questi davvero rechino ad essa un apporto significativo occorre che le mansioni svolte dal collaboratore non occasiona/e concorrano o si combinino con quel che è il proprium della specifica (professionalità espressa nella) "attività diretta allo scambio di beni o di servizi", di cui fa discorso il D.Lgs. n. 946 del 1997, art. 2 .... " (così Cass. sez. un. sent. n. 9451 del10/05/2016). In altri termini, i mezzi personali di cui dispone il libero professionista devono essere tali, per entità e qualità, da incrementarne il fatturato - che costituisce l'imponibile IRAP - e ciò non consegue alla presenza di un collaboratore che esplichi mansioni esecutive bensì di un collaboratore che abbia la medesima professionalità del primo, tale, quindi, da produrre valore aggiunto. Dall'applicazione di tali principi, del tutto condivisi dalla Commissione, consegue l'infondatezza dell'appello, atteso che la presenza di un dipendente part - time non realizza affatto quella condizione oggettiva richiesta dalle norme e ben esplicitata dalla Suprema Corte nella sentenza sopra riportata.

Pertanto l'appello va rigettato, con conseguente conferma della sentenza impugnata, che ha fatto buon governo dei principi in materia.

Nulla sulle spese, attesa la mancata resistenza della controparte processuale, pur se vittoriosa.

PQM

la Commissione rigetta l'appello dell'Ufficio. Nulla sulle spese.


 

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