Svolgimento del processo

L'Agenzia delle Entrate di Macerata ha depositato in data 13.11.2014 il proprio ricorso contro la sentenza n. 89/02/14 con la quale la Commissione Tributaria di Macerata aveva parzialmente accolto il ricorso del contribuente, lavoratore autonomo (agente di commercio), avverso i silenzi rifiuti alle proprie istanze di rimborso IRAP relative agli anni 2000-2008, determinando in euro. 31.814,27 la somma da restituire al ricorrente (parte della somma, per errore, era stata chiesta infatti due volte in restituzione dal contribuente).
Il motivo di gravame sollevato riguarda la natura di impresa familiare della parte contribuente, il quale si è avvalso del supporto, come collaboratrice familiare, (con una partecipazione del 49%), della propria consorte; per la qual cosa l'Agenzia ritiene che il reddito dell'appellato debba essere assoggettato all'IRAP.
In via subordinata l'Agenzia chiede la declaratoria di decadenza dai diritti di ripetizione dei versamenti effettuati nel corso del 2000, con riduzione della somma da ?. 31.814,27 ad ?. 26.171,46.

Il contribuente si è costituito in giudizio depositando in data 22.12.2014 articolate controdeduzioni a sostegno delle proprie tesi. In data odierna, espletati gli incombenti di cui a verbale, la controversia è stata decisa come in dispositivo.

Motivazione

L'appello dell'Agenzia è fondato, e va accolto. Il presupposto impositivo dell'autonoma organizzazione sussiste quando il contribuente è il responsabile dell'organizzazione, e non dunque inserito in strutture organizzative riferibile ad altri soggetti, non impieghi altresì beni strumentali eccedenti il minimo indispensabile per l'esercizio dell'attività, ed infine non si avvalga in modo non occasionale di lavoro altrui che possa incidere sul proprio volume d'affari. Nel caso di specie non risulta che il contribuente, nello svolgimento della propria attività, abbia fatto uso di beni strumentali di una qualche particolare rilevanza.
Per quanto concerne l'impiego non occasionale di altrui lavoro, in assenza di una disciplina specifica, si è reso necessario più volte l'intervento dei giudici di legittimità, i quali hanno posto l'accento sul requisito-lavoro ritenendo esplicitamente che la presenza di collaborazioni non saltuarie, e che abbiano diritto alla percezione di redditi significativi, non consenta di esentare il contribuente - titolare di un'impresa familiare- dai propri obblighi impositivi in relazione all'IRAP.
Ex multis, con la sentenza n. 10777/2013, la Cassazione ha attribuito al titolare dell'impresa familiare l'onere del versamento dell'Irap in quanto detta imposta colpisce il valore della produzione dell'impresa, e la presenza dei partecipanti familiari integra quel quid pluris atto a produrre ricchezza ulteriore. Successivamente la Suprema Corte, con le ordinanze n. 16742/2017 e n. 14789/2018, ha confermato l'obbligo di assoggettamento ad IRAP del reddito del titolare dell'impresa familiare.

Posto che nella controversia in esame la quota di reddito annualmente spettante alla coniuge è sempre stata rilevante, il reddito in capo al contribuente/titolare dell'impresa familiare era assoggettabile all'IRAP.
L'accoglimento del primo motivo assorbe il secondo. Dati i complessi sviluppi giurisprudenziali susseguitisi nel tempo, le spese sono da compensare.

PQM

la Commissione così provvede: accoglie l'appello, compensa le spese di entrambi i gradi di giudizio.


 

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