Svolgimento del processo

Con sentenza del 7 novembre 2019 la Corte di appello di Firenze ha integralmente confermato la sentenza, emessa il precedente 6 dicembre 2016, con la quale il Tribunale di Pistoia aveva dichiarato la penale responsabilità di G. F. in ordine al reato di cui all'art. 10-ter del dlgs n. 74 del 2000 per avere egli, nella qualità di legale rappresentante della Giusti Marcello Srl, omesso di versare l'IVA dovuta in base alla dichiarazione dal medesimo presentata con riferimento all'anno di imposta 2012, in misura pari ad euro 375.915,00, e lo aveva, pertanto, condannato alla pena di giustizia.

Avverso la predetta sentenza ha interposto ricorso per cassazione il prevenuto, affidandolo a due motivi di doglianza.

Col primo egli ha censurato la sentenza impugnata per aver fatto la Corte di appello di Firenze cattivo governo del combinato disposto degli artt. 42, 43 e 45 cod. pen., in quanto non ha considerato che l'omesso versamento delle imposte in questione è dovuto alla grave crisi di liquidità di cui la impresa da lui gestita soffriva a causa del mancato pagamento delle forniture godute da parte dei clienti della Giusti Marcello Sri; situazione/ quella descritta / che avrebbe dovuto indurre la Corte di appello a ritenere carente in capo al Giusti l'elemento soggettivo della volontà di evadere le imposte.

Con il secondo motivo di ricorso la difesa del prevenuto ha lamentato, sotto il profilo del vizio di motivazione, la mancata qualificazione del fatto entro i confini dell'art. 131-bis cod. pen., sebbene il Giusti abbia al momento della redazione del ricorso versato, in adempimento dell'obbligo tributario di cui al capo di imputazione, una somma tale da rendere il residuo debito di poco superiore alla prevista soglia di punibilità.

Motivazione

Il ricorso, per le ragioni che saranno infra illustrate, deve essere dichiarato inammissibile.

Esaminando il primo motivo di impugnazione, osserva il Collegio che il tema della esistenza di una crisi finanziaria quale fattore determinate l'omesso versamento delle imposte è già stato oggetto di esame da parte di questa Corte di cassazione; al riguardo è stato, infatti, chiarito che in caso di reato di omesso versamento dell'IVA, la colpevolezza del contribuente non è esclusa dalla crNi di liquidità del debitore alla scadenza del termine fissato per il pagamento, a meno che non venga dimostrato che siano state adottate tutte le iniziative per provvedere alla corresponsione del tributo e, nel caso in cui l'omesso versamento dipenda dal mancato incasso dell'IVA per altrui inadempimento, non siano provati i motivi che hanno determinato l'emissione della fattura antecedentemente alla ricezione del corrispettivo torte di cassazione, Sezione III penale, 29 maggio 2019, n. 23796), dovendosi altresì osservare che, per un verso l'inadempimento delle prestazioni gravanti sui propri clienti è fattore che, rientrando nel normale rischio di impresa, deve essere a priori considerato come possibile dall'imprenditore commerciale e che, per altro verso, fra gli strumenti che lo stesso avrebbe dovuto attivare onde fare fronte alla crisi dell'impresa, oltre alla possibile attivazione di risorse finanziarie provenienti dal suo patrimonio personale (cfr. Corte di cassazione, Sezione III penale, 4 febbraio 2014, n. 5467) sono da ricomprendere anche gli strumenti contabili di storno dai ricavi tassabili dei corrispettivi non riscossi (Corte di cassazione, Sezione III penale, 19 febbraio 2020, n. 6506).

Elementi tutti questi con i quali la parte ricorrente non si è assolutamente confrontata, determinando, in tal modo la inammissibilità del presente motivo di impugnazione.

Anche il successivo motivo di impugnazione - con il quale il ricorrente ha lamentato il fatto che la Corte di appello di Firenze non abbia considerato rilevante, al fine di ritenere il fatto addebitato al Giusti rientrante entro il limite della particolare tenuità ai sensi dell'art. 131-bis cod. pen. la circostanza che egli abbia continuato a versare le imposte in modo tale che il debito residuo è "ad oggi" di poco superiore alla soglia di punibilità - è palesemente non meritevole di essere accolto.

Infatti, al di là della circostanza, tale da rendere del tutto generica la doglianza, che il ricorrente non ha precisato quanto sia l'ammontare dell'imposta che risulta tuttora essere stata evasa (fattore questo non irrilevante, in linea di principio, ai fini della applicabilità in subjecta materia della speciale causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen., posto che, secondo la prevalente giurisprudenza di questa Corte solo un modestissimo scostamento dal limite della soglia di punibilità potrebbe consentire di riscontrare la sussistenza della ipotesi di particolare tenuità, cfr. per tutte: Corte di cassazione, Sezione III penale, 3 giugno 2020, n. 16599), vi è da dire che, in ogni caso, la difesa del Giusti ha valorizzato un fattore, l'abbattimento dell'importo della imposta evasa, che, per essersi verificato in un momento successivo al definitivo perfezionamento della ipotesi delittuosa omissiva ascritta al prevenuto, cioè l'inutile spirare del termine per il versamento dell'acconto IVA susseguente al periodo di imposta di cui alla contestazione, è del tutto irrilevante ai fini della qualificabilità o meno di un certo reato entro i confini della particolare tenuità ai sensi dell'art. 131-bis cod. pen. (cfr. nel senso che precede: Corte di cassazione, V penale, 10 gennaio 2020, n. 660; idem Sezione III penale, 12 gennaio 2018, n. 893).

Il ricorso del G. deve, pertanto, essere dichiarato inammissibile e lo stesso, visto l'art. 616 cod. proc. pen., deve essere condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della cassa delle ammende.

PQM

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della cassa delle ammende

Così deciso in Roma, il 20 novembre 2020


 

Collabora con DirittoItaliano.com

Vuoi pubblicare i tuoi articoli su DirittoItaliano?

Condividi i tuoi articoli, entra a far parte della nostra redazione.

Copyright © 2020 DirittoItaliano.com, Tutti i diritti riservati.