REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE T
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CICALA Mario - Presidente -
Dott. BOGNANNI Salvatore - Consigliere -
Dott. IACOBELLIS Marcello - rel. Consigliere -
Dott. DI BLASI Antonino - Consigliere -
Dott. CARACCIOLO Giuseppe - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
ordinanza
sul ricorso proposto da:
M.L., rapp.to e difeso dall'avv. VALLI EMANUELE, giusta procura in atti;
- ricorrente -
contro
Agenzia delle Entrate, in persona del legale rapp.te pro tempore, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO che lo rappresenta e difende per legge;
- controricorrente -
per la cassazione della sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Lombardia n. 104/24/2012 depositata il 11/6/2012;
Udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del giorno 6/3/2014 dal Dott. Marcello Iacobellis.

Svolgimento del processo

La controversia promossa da M.L. contro l'Agenzia delle Entrate è stata definita con la decisione in epigrafe, recante il rigetto dell'appello proposto dal contribuente contro la sentenza della CTP di Milano n. 172/5/2010 che ne aveva respinto il ricorso avverso l'avviso di liquidazione n.____ per imposta di registro 2009 per non avere il contribuente trasferito la propria residenza nel Comune ove insiste l'immobile acquistato. Il ricorso proposto si articola in due motivi. Resiste con controricorso l'Agenzia delle Entrate. Il relatore ha depositato relazione ex art. 380 bis c.p.c., chiedendo il rigetto del ricorso. Il presidente ha fissato l'udienza del 6/3/2014 per l'adunanza della Corte in Camera di Consiglio.

Motivazione

Con primo motivo il ricorrente lamenta "l'omesso esame" circa un fatto controverso: la CTR non avrebbe considerato l'impossibilità del M. di trasferire la propria residenza. Con secondo motivo il ricorrente assume la violazione e falsa applicazione delle norme di diritto: il termine di 18 mesi di cui al D.L. n. 16 del 1993, art. 1, comma 1, nota 2 bis, andrebbe computato dal momento in cui il contribuente sia immesso nel possesso dell'immobile.
Le censure sono infondate. In tema di agevolazioni tributarie, i benefici fiscali per l'acquisto della prima casa (abitazione non di lusso), previsti dalla nota II bis della Tariffa Parte 1 art. 1 allegata al D.P.R. n. 131 del 1986, spettano alla sola condizione che, entro il termine di decadenza di diciotto mesi dall'atto, il contribuente stabilisca, nel Comune ove sia ubicato l'immobile, la propria residenza (Sez. 5, Sentenza n. 18491 del 10/08/2010). Il mancato rilascio dell'immobile da parte del conduttore non costituisce circostanza inevitabile ed imprevedibile tale da ostacolare il mutamento di residenza.
La natura della controversia e le circostanze che caratterizzano la vicenda giustificano la compensazione delle spese tra le parti.

PQM

La Corte rigetta il ricorso dichiarando compensate tra le parti le spese del giudizio.
Così deciso in Roma, il 6 marzo 2014.
Depositato in Cancelleria il 2 aprile 2014


 

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