Svolgimento del processo

La controversia concerne l'impugnazione di un avviso di liquidazione dell'imposta ed irrogazione sanzioni, relativo all'imposta di registro, in riferimento a una scrittura privata di ricognizione di debito enunciata in un decreto ingiuntivo, ai sensi degli artt. 37 e 22 del DPR n. 131/86 e art. 9 della relativa Tariffa parte prima, per l'importo complessivo di ? 71.744, 75 (comprensivo peraltro, dell'imposizione riguardante anche il decreto ingiuntivo, tassato ai sensi dell'art. 8 della stessa Tariffa).

La contribuente ha eccepito in primo grado, che l'atto di ricognizione di debito, per il suo valore essenzialmente processuale avrebbe dovuto essere tassato solo ad imposta fìssa e solo in caso d'uso e che nella specie, tale utilizzo non si sarebbe mai realizzato, perché il decreto ingiuntivo si sarebbe basato su assegni bancari rimasti impagati, mentre la scrittura privata di riconoscimento del debito, non evidenziando una nuova capacità contributiva da tassare, confermava solo un preesistente rapporto fondamentale in forma dichiarativa. Eccepiva, inoltre, il difetto assoluto di delega dell'atto impositivo. Resisteva l'Agenzia delle Entrate con controdeduzioni.

La CTP, pur riconoscendo che l'atto enunciato nel decreto ingiuntivo già tassato, in quanto riconoscimento di debito non titolato avesse natura dichiarativa e, quindi, avrebbe dovuto essere tassato in misura proporzionale, ma in ragione dell' 1% del valore, tuttavia, nella specie, poiché la parte contribuente intendeva avvalersi, del giudicato favorevole formatosi nei confronti di altro coobbligato, ex art. 1306 c.c. (secondo tale giudicato, l'atto enunciato avrebbe dovuto essere tassato in misura fissa, in quanto atto privo di contenuto patrimoniale), accoglieva il ricorso dei contribuenti.

Avverso questa sentenza, l'Agenzia delle Entrate ha proposto appello insistendo per la tassazione dell'atto enunciato nel decreto ingiuntivo, in termine fisso, con applicazione dell'aliquota del 3%. Resistevano i contribuenti con controdeduzioni.

Motivazione

L'appello merita accoglimento nei termini che seguono.

In via preliminare, non sussiste ancora nessun giudicato favorevole di cui la parte contribuente possa avvalersi, ex art. 1306 c.c., in quanto la sentenza della CTR Lazio n. 4234 del 12 luglio 2017, non risulta coperta da giudicato, ex art. 327 c.p.c., avendo l'Agenzia delle Entrate dimostrato che risulta essere stata ritualmente impugnata davanti alla Corte di Cassazione (v. All. 5 del fascicolo telematico).

Nel merito la decisione, secondo la giurisprudenza di questa Corte, "In tema di imposta di registro, la ricognizione di debito, atto avente, in quanto tale, "natura dichiarativa" - cui è perciò applicabile l'aliquota dell'1% fissata per tale specie di atti dall'art. 3 della tariffa allegata al d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 -, non sempre rimanda, implicitamente o esplicitamente, all'esistenza dell'atto costitutivo di un sottostante rapporto patrimoniale; né tale atto costitutivo, sulla base degli elementi desumibili dalla ricognizione stessa, è sempre individuabile al fine di verificare se per essa è stata o meno già versata l'imposta dovuta (Cass. n. 12432/07). Nel caso di specie, l'atto enunciato, per quanto risulta dagli atti è un atto che pur avendo natura patrimoniale ha natura dichiarativa, in quanto il dichiarante si limita a confermare il debito risultante dagli assegni posti a fondamento del decreto ingiuntivo, quindi, deve essere tassato, secondo Kart. 3 della tariffa allegata al d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, nella misura dell'1% per cento e non del 3% come richiesto dall'Agenzia delle Entrate. La soccombenza reciproca giustifica la compensazione delle spese.

PQM

Accoglie l'appello nei termini di cui in parte motiva.

Spese compensate.


Scarica copia del provvedimento: CTR LAzio Sentenza 3/2021

 

Collabora con DirittoItaliano.com

Vuoi pubblicare i tuoi articoli su DirittoItaliano?

Condividi i tuoi articoli, entra a far parte della nostra redazione.

Copyright © 2020 DirittoItaliano.com, Tutti i diritti riservati.