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Motivazione
L'udienza del 14\ 12\2020 si è tenuta in forma scritta, in applicazione dell'art. 27, secondo comma, del d.l. 137\2020, e dei decreti del Presidente della Commissione Tributaria Regionale di L'Aquila, in data 2, 11 e 26\ 11 \2020, coi quali è stato stabilito che le cause passino in decisione sulla base degli atti, salvo che almeno una delle parti non abbia richiesto la discussione, la quale si svolgerà con le modalità previste nel citato articolo.
Con ricorso alla CTP di Pescara, P. ha impugnato una cartella di pagamento che gli era stata notificata dalla S., eccependone la nullità. La CTP ha accolto il ricorso, e questa CTR ha poi respinto l'appello proposto dalla S.
La decisione è stata cassata dalla Suprema Corte, con sentenza pubblicata il 4\5\2018, che ha rinviato gli atti a questa stessa CTR. Il giudizio è stato riassunto dal P. con ricorso del 30\6\2020: ma l'Agenzia delle Entrate ha eccepito la tardività della riassunzione, e la conseguente estinzione del giudizio.
L'eccezione va accolta, una volta che il ricorso in riassunzione avrebbe dovuto essere depositato presso questa CTR entro il termine semestrale (di cui all'art. 63 della 1. 546\ 1992) dalla pubblicazione della sentenza della Cassazione, e quindi entro il 5\12\2018; è stato invece depositato più di un anno dopo.
Con la riassunzione il P. si duole ulteriormente del fatto che, in relazione ai debiti indicati nella cartella esattoriale di cui si discute, egli aveva avanzato istanza di definizione ex art. 6 del dl. 118/2018; e tale istanza è stata respinta dall'Ufficio: per cui chiede che questa CTR dichiari l'illegittimità di quel rifiuto.
L'istanza è inammissibile, una volta che si consideri che il giudizio di rinvio ha struttura chiusa, per cui sono inammissibili domande nuove, che non siano state già formulate nei precedenti gradi del giudizio. L'istanza di annullamento, quindi, dovrà formare oggetto di un autonomo giudizio. L'estinzione del giudizio, derivando da un'inerzia ascrivibile ad entrambi i contendenti, comporta la compensazione delle spese di tutti i gradi.
PQM
decidendo quale Giudice del rinvio dalla Cassazione, dichiara l'estinzione del giudizio, con compensazione delle spese.
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