REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CAGLIARI
IN COMPOSIZIONE MONOCRATICA
La dott. Daniela Coinu in funzione di Giudice del Lavoro ha pronunciato e pubblicato, ai sensi dell'art. 429 c.p.c., nell'udienza in trattazione scritta del 9 luglio 2021, la seguente
SENTENZA
nella causa in materia di previdenza iscritta al n. 4414/15 del R.A.C.L. dell'anno 2015 e promossa da:
C. L., elettivamente domiciliato in Cagliari, presso lo studio dell'avv. Luisella Mameli, che Io rappresenta e difende, in virtù di procura speciale come in atti
OPPONENTE
CONTRO
ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE - INPS, in persona del legale rappresentante pro tempore, e SCCI S.p.A, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'avv. L. F., in virtù di procura generale alle liti, elettivamente domiciliato presso l'avvocatura di sede
OPPOSTI
E CONTRO
EQUITALIA CENTRO S.p.A., in persona de! legale rappresentante pro tempore, contumace
OPPOSTA

Svolgimento del processo

La parte ricorrente, dopo avere premesso di avere ricevuto dall'Agente della Riscossione, in data 29 ottobre 2015, la notificazione dell'intimazione di pagamento n. 02520159016080167000 per la somma complessiva di €. 107.906,32, ha precisato che l'intimazione in questione era stata comunicata anche in forza delle cartelle di pagamento n. 02520030001451392000, asseritamente notificata ii 13 dicembre 2006, ente creditore INPS, portante un carico di €.5.744,76, n. 02520060006681678000, asseritamente notificata ii 21 ottobre 2006, ente creditore INPS, portante un carico di €.10.011,39, n. 02520060059346063000, asseritamente notificata il 14 febbraio 2007, ente creditore INPS, portante un carico di €.3.720,97, n. 02520080001762146000, asseritamente notificata ii 14 maggio 2008, ente creditore INPS, portante un carico di €.3.851,21, n. 02520080050409537000, asseritamente notificata il 26 novembre 2008, ente creditore INPS, portante un carico di €.967,49 e n. 02520070052972011000, asseritamente notificata ii 13 febbraio 2008, ente creditore la Direzione Provinciale del Lavoro, portante un carico di €.7.383,24.
L'opponente, dopo avere contestato di avere ricevuto la notificazione delle cartelle sopra indicate, per un verso, ha evidenziato come le prime cinque cartelle indicate fossero state fatte oggetto, nel corso del distinto procedimento iscritto al RACL 1411/15, pendente dinanzi al Tribunale adito, di specifico provvedimento di sospensione giudiziale e, per altro verso, ha eccepito l'estinzione, per intervenuta prescrizione quinquennale, di tutti i crediti portati nelle cartelle sopra indicate e ha, quindi, concluso chiedendo che fosse dichiarata l'inesistenza del diritto degli enti convenuti di procedere all'esecuzione forata in relazione a tutti i diritti vantati attraverso gli atti impugnati.

L'INPS si è costituito in giudizio e ha resistito, eccependo ii proprio difetto di legittimazione passiva e contestando, quanto all'eccezione di prescrizione proposta dalla parte ricorrente, la durata quinquennale del relativo termine.

Equitalia Centro S.p.A., malgrado la regolare notificazione del ricorso introduttivo e del decreto di fissazione della prima udienza, non si è costituita in giudizio.

Motivazione

L' opposizione proposta è fondata e deve, pertanto, essere accolta.
Come risulta dalla documentazione in atti (si veda l'ordinanza di sospensione prodotta dal ricorrente al n. 2), deve ritenersi accertato che, effettivamente, alla data della notificazione dell'intimazione di pagamento n. 02520159016080167000 (29 ottobre 2015), l'esecutività dei ruoli portati nelle cartelle di pagamento n. 02520030001451392000, n. 0252006000668167800, n. 02520060059346063000, n. 02520080001762146000 e n. 02520080050409537000, fosse stata sospesa con provvedimento giudiziale adottato, in esito all'udienza del 29 settembre 2015, nel procedimento iscritto al RACL 1411/15 pendente dinanzi al Tribunale adito.
Deve, quindi, escludersi che alla data della notificazione della detta intimazione gli enti convenuti avessero diritto di procedere all'esecuzione forzata in relazione ai crediti portati nelle cartelle di pagamento sopra indicate.

Con riferimento, invece, alla cartella n. 02520070052972011000, in relazione alla quale la parte ricorrente ha chiamato in giudizio ii solo ente concessionario della riscossione, pur a prescindere dalla questione relativa alla asserita mancata notificazione della cartella medesima, deve dichiararsi l'intervenuta estinzione per prescrizione dei crediti nella stessa portati.
Come risulta dal contenuto dell'intimazione di pagamento n. 02520159016080167000, la cartella in questione sarebbe stata, infatti, notificata il 13 dicembre 2008, mentre l'unico successivo atto interruttivo presente in atti, e cioè l'intimazione di pagamento sopra indicata, risulta pacificamente notificata il 29 ottobre 2015 e, comunque, formata non prima del 15 ottobre 2015, data dell'avvenuto calcolo delle somme complessive dovute nella stessa indicate.
Risulta, quindi, evidente che tra i due indicati atti interruttivi, sia trascorso un periodo certamente superiore a quello quinquennale previsto dalla legge per la prescrizione dei diritti vantati attraverso la relativa iscrizione a ruolo.

Alla stregua delle predette motivazioni, in relazione ai crediti portati nelle cartelle di pagamento impugnate deve, quindi, essere dichiarata l'insussistenza del diritto degli enti opposti (della sola Equitalia Centro S.p.A. in relazione alla cartella di pagamento n. 02520070052972011000) di procedere ad esecuzione forzata.
In virtù del principio di causalità, le spese del giudizio devono essere poste a carico esclusivo di Equitalia Centro S.p.A e, liquidate come da dispositivo, ai sensi del D.M. 55/2014, secondo i valori minimi previsti per ciascuna fase (con esclusione della fase istruttoria non svoltasi), nello scaglione di valore da €. 26.000,01 a €. 52.000,00 della tabella relativa alle cause di previdenza, devono essere distratte in favore del difensore antistatario del ricorrente.
Nei rapporti tra il ricorrente e l'INPS, al quale non è direttamente imputabile la violazione del provvedimento di sospensione giudiziale e il quale non è titolare dei crediti portati nella cartella di pagamento n. 02520070052972011000 , sussistono giusti motivi per dichiarare integralmente
compensate le spese del giudizio.

PQM

II Tribunale. definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra contraria istanza, eccezione e deduzione:
dichiara l'insussistenza del diritto degli enti opposti (della sola Equitalia Centro S.p.A. in relazione alla cartella di pagamento n. 02520070052972011000) di procedere ad esecuzione forzata in relazione ai crediti portati nelle cartelle di pagamento impugnate;
condanna Equitalia Centro S.p.A al rimborso, in favore della parte ricorrente, delle spese del giudizio, che liquida in complessivi €. 3.133,50, oltre spese generali nella misura del 15% e accessori dovuti per legge, disponendone la distrazione in favore del difensore antistatario;
dichiara integralmente compensate le spese del giudizio nei rapporti tra la parte ricorrente e l'INPS.
Cagliari, 9 luglio 2021.
Il Giudice
dott. Daniela Coinu
Depositato in Cancelleria
Cagliari, 09 luglio 2021


 

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