TRIBUNALE DI ROMA
IV SEZIONE LAVORO -V.le Giulio Cesare n.54
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Proc.n.XXXXX R. Gen.
Il Giudice designato dott.ssa Cristina Monterosso nella causa
TRA
XXXX nata XXXXXX ed elett.te dom.ta in XXXX XXXX presso lo studio dell’avv. XXXX che
lo rappresenta e difende per mandato a margine del ricorso in opposizione
RICORRENTE
E
XXXX SRL con unico socio con sede in Roma via XXXX in persona dell’Amministratore Delegato XXXX, rappresentata e difesa in giudizio in virtù di procura speciale a margine della comparsa di risposta dagli avvocati XXXXX e presso quest’ultimo elett.te dom.ta in XXXX
RESISTENTE
all’udienza del 4.12.2014 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
DISPOSITIVO
Rigetta il ricorso e compensa integralmente le spese del giudizio tra le parti.
Termine di giorni 60 per il deposito della sentenza.
Roma ,4.12.2014
IL GIUDICE
Dott. C. Monterosso

Svolgimento del processo

Con ricorso ex art.414 c.p.c. depositato in data 2.4.2013 ritualmente notificato il Sig. XXXX adiva il giudice del lavoro e premesso essere dipendente a tempo pieno presso la XX Spa dal 2 aprile 2007 con la qualifica da ultimo di Quadro amministrativo deduceva i seguenti fatti:
- che con contratto stipulato in data XXX, con effetti a decorrere dal XXXX, la XXXX X affittava il ramo d'azienda della XXX Spa, costituito tra l’altro dai rapporti di lavoro con i dipendenti;
-che a seguito della stipula del citato contratto veniva chiamata a svolgere presso la XXXX SRL la mansione di Quadro amministrativo
-che il contratto di affitto di ramo d'azienda veniva più volte prorogato fino alla data del XXXX e che anche successivamente a detta scadenza avrebbe continuato a prestare la propria attività lavorativa in favore della XXXX SRL fino alla data del XXX;
- che nelle more, tuttavia, la XXXSpa, a causa di gravi difficoltà, veniva dichiarata fallita dal Tribunale di XXXX con sentenza n. XXXX; -che nell'ambito di siffatta procedura il curatore fallimentare indiceva gara finalizzata alla vendita dell'azienda XXX Spa, nella quale la XXXX SRL risultava unica ditta offerente;
-che, in particolare, la proposta di acquisto della XXX SRL era preceduta da un accordo sindacale stipulato con le associazioni XXX in data XXXche prevedeva ai sensi degli artt. 105 1.f. e 47 legge 428/1990, in deroga all'art. 2112 c.c., l'acquisizione dei rapporti di lavoro limitatamente n. 36 dipendenti che svolgevano mansioni di carattere professionale, in particolare dedicati a clienti attivi, con esclusione dei restanti 17 lavoratori che svolgevano mansioni di natura prevalentemente amministrativa e/o avevano svolto mansioni di consulenza presso clienti non più attivi;
-che la ditta XXXX SRL risultava aggiudicataria provvisoria della procedura di gara, cui seguiva la stipula del contratto di vendita in data XXX (e con effetti a decorrere dal XXXX) in forza del quale la ditta XXXSRL con missiva del XXXX comunicava alla ricorrente la "retrocessione" all' azienda XXXspa, stante la mancata inclusione del suddetto nell'accordo sindacale in deroga all'art. 2112 c.c. "con conseguente cessazione di qualsivoglia rapporto di lavoro/relazione contrattuale con XXX";
-che con successiva missiva del XXXXX anche il curatore fallimentare comunicava al ricorrente la retrocessione al fallimento XXXSpa e, in considerazione dell'impossibilità di continuare l'attività d'impresa, la consequenziale sospensione del rapporto di lavoro e il collocamento in Cassa integrazione guadagni in deroga fino al XXX, ;
-che, con lettera del XXXX, impugnava l'accordo sindacale per la cessione del ramo in deroga, la comunicazione della cessazione del rapporto di lavoro con la XXXX e la conseguente retrocessione al fallimento della XXXX Spa. Sulla base di tali premesse la ricorrente chiedeva al giudice del lavoro che venisse accertato che era intercorso un rapporto di lavoro subordinato con XXXXXSRL dal XXXX al XXXX e che venisse accertata la nullità del licenziamento comunicato con lettera del XXXX con condanna della resistente alla reintegra della ricorrente e al risarcimento del danno pari a tutte le retribuzioni dalla data di risoluzione del rapporto alla effettiva reintegra. In via subordinata chiedeva che venisse accertato il suo diritto al trasferimento e/o alla continuazione prosecuzione del rapporto presso XXX srl con condanna della citata società al pagamento delle retribuzioni dovute dal XXXX. Si costituiva la resistente contestando il ricorso e chiedendone il rigetto. Il giudice del lavoro disponeva la trasformazione del rito ordinario nel rito ex art.47 L.92/2012, e acquisiti alcuni documenti , rigettava il ricorso con ordinanza depositata il 12.3.2014 e ritualmente comunicata. Con ricorso depositato in data 3.4.2014 e ritualmente notificato XXXXX proponeva opposizione avverso l’ordinanza emessa ex art.47 L.92/2012 dal giudice del lavoro di Roma in data 12.3.2014. In particolare la ricorrente deduceva che l’azienda ceduta alla XXXX srl era la stessa in precedenza oggetto del contratto di affitto di azienda e che l’accordo raggiunto con le organizzazioni sindacali in deroga all’art.2112 c.c. era volto allo smaltimento di personale eccedente attraverso l’uso distorto dell’art.47 comma 5 legge 428/1990. Al riguardo deduceva che il giudice della fase sommaria aveva errato nel ritenere che la ricorrente avesse contestato che la XXX srl potesse acquistare il ramo di azienda prima concesso in affitto. Deduceva invece che la dedotta identità del ramo di azienda prima affittato e poi ceduto alla XXX srl e costituito dai soli dipendenti del fallimento XXX spa, serviva a dimostrare l’elusione dell’obbligo di trasferire tutti i citati dipendenti alla XXX srl e deduceva che la convenuta era ben consapevole di tale illegittimo comportamento. Deduceva al riguardo che nel caso di specie il trasferimento definitivo del ramo di azienda era avvenuto senza soluzione di continuità rispetto al precedente contratto di affitto e come non vi era stata mai nessuna reale retrocessione del ramo di azienda al Fallimento XXXX. Deduceva che i dipendenti della società fallita non avrebbero potuto essere retrocessi alla XXXX spa che stante la dichiarazione di Fallimento non avrebbe potuto continuare l’attività di impresa. Ribadiva che il giudice della fase sommaria non aveva tenuto in considerazione che il ramo di azienda ceduto era costituito solo dai lavoratori che vi
lavoravano come era stato evidenziato dalla relazione del dott. XXXX allegata e che non era possibile uno smembramento dei lavoratori in due classi. Contestava poi l’ordinanza impugnata in quanto le mansioni svolte dalla ricorrente erano di supporto al team XXXXXX e quindi necessarie allo svolgimento dell’attività dei consulenti. Deduceva che in effetti tutto il personale della resistente era costituito da ex dipendenti di XXXX spa. Deduceva pertanto che illegittimamente la ricorrente era stato inserita nei lavoratori da escludere dalla cessione del ramo di azienda. perché addetto a progetti presso clienti che avevano ancora in essere i contratti. Deduceva inoltre che il rapporto lavorativo della ricorrente era continuato con XXXX srl anche successivamente alla cessazione dell’affitto del ramo di azienda e che pertanto alla data della impugnata retrocessione al Fallimento la ricorrente doveva considerarsi già in forza presso XXXX srl . Al riguardo evidenziava che l’affitto doveva scadere il XXXX e come nessuna documentazione era stata depositata che attestasse la continuazione del citato affitto al XXXX e perfino al XXXX data di decorrenza della sua retrocessione al Fallimento XXXX. La citata retrocessione era da qualificare pertanto come licenziamento illegittimo. Deduceva poi che illegittimamente alcuni dei lavoratori indicati nell’elenco dei 17 dipendenti inizialmente esclusi dalla cessione di azienda, erano stati successivamente assunti dalla resistente e deduceva che anche sotto tale profilo l’esclusione della ricorrente era illegittima non essendo stato adottato il medesimo provvedimento di assunzione nei suoi confronti. Impugnava poi l’ordinanza impugnata che aveva ritenuto valido l’accordo sottoscritto con i sindacati non essendo la ricorrente iscritta alle organizzazioni sindacali che avevano sottoscritto detto accordo e ribadiva che detto accordo sindacale non poteva essere efficace nei suoi confronti. Al riguardo evidenziava come la sentenza richiamata dal giudice di primo grado ( Cass. 12722/2013) si riferiva agli accordi economici collettivi aziendali ma che non poteva applicarsi ad un accordo che aveva deciso delle sorti del posto di lavoro dei dipendenti. A sostegno di tale assunto richiamava la sentenza della Cassazione n.1102/1993. Insisteva quindi nelle domande avanzate. Si costituiva la resistente ribadendo la regolarità della intervenuta cessione di azienda e la legittimità dell’accordo collettivo efficace anche nei confronti della ricorrente secondo la giurisprudenza richiamata nell’ordinanza del giudice della fase sommaria e chiedeva il rigetto dell’opposizione contestando tutte le deduzioni avversarie. Alla prima udienza il giudice disponeva rinvio per discussione con termine per note. Alla udienza del 4.12.2014 la causa è stata discussa decisa come da dispositivo.

Motivazione

Il ricorso è infondato. Le deduzioni svolte dal giudice della fase sommaria e le conclusioni dallo stesso raggiunte, dopo aver analizzato tutte le questioni sollevate dalle parti, sono integralmente da condividere e alle stesse questo giudice si riporta. Al riguardo l’art.47 5 comma L.428/1990 stabilisce in tema di trasferimento di azienda che :“5. Qualora il trasferimento riguardi imprese nei confronti delle quali vi sia stata dichiarazione di fallimento, omologazione di concordato preventivo consistente nella cessione dei beni, emanazione del provvedimento di liquidazione coatta amministrativa ovvero di sottoposizione all'amministrazione straordinaria, nel caso in cui la continuazione dell'attività' non sia stata disposta o sia cessata nel corso della consultazione di cui ai precedenti commi sia stato raggiunto un accordo circa il mantenimento anche parziale dell'occupazione, ai lavoratori il cui rapporto di lavoro continua con l'acquirente non trova applicazione l'articolo 2112 del codice civile, salvo che dall'accordo risultino condizioni di miglior favore. Il predetto accordo può altresì prevedere che il trasferimento non riguardi il personale eccedentario e che quest'ultimo continui a rimanere, in tutto i in parte, alle dipendenze dell'alienante. 6. I lavoratori che non passano alle dipendenze dell'acquirente, dell'affittuario o del subentrante hanno diritto di precedenza nelle assunzioni che questi ultimi effettuino entro un anno dalla data del trasferimento, ovvero entro il periodo maggiore stabilito dagli accordi collettivi. Nei confronti dei lavoratori predetti, che vengano assunti dall'acquirente, dall'affittuario o dal subentrante in un momento successivo al trasferimento d'azienda, non trova applicazione l'articolo 2112 del codice civile. Anche l’art.105 L.F. prevede che “Nell’ambito delle consultazioni sindacali relative al trasferimento d’azienda, il curatore, l’acquirente e i rappresentanti dei lavoratori possono convenire il trasferimento solo parziale dei lavoratori alle dipendenze dell’acquirente e le ulteriori modifiche del rapporto di lavoro consentite dalle norme vigenti.” Nel caso in esame l’accordo sindacale concluso in data 24.10.2012, richiama espressamente l’art.105 L.Fallimentare , e con esso la XXXX srl, il Fallimento XXX spa e le Organizzazioni Sindacali hanno deciso di derogare alla normativa ex art.2112 c.c. . Tale accordo appare pienamente legittimo in quanto successivo alla sentenza 41/2012 del 20.1.2012 ( doc. 3 parte resistente procedimento sommario). In detto accordo sono stati evidenziati i criteri di scelta dei ricorrenti esclusi dal trasferimento e cioè “i dipendenti addetti ad attività prevalentemente amministrativa e/o i consulenti di commesse/ clienti non più attivi che svolgono attività c.d. indirette con conseguente retrocessione a XXXX con effetto dal termine di efficacia del contratto di affitto del ramo di azienda” . Del resto lo stesso consulente del fallimento XXX spa dott. XXXX aveva evidenziato come conseguenza della cessione la possibile duplicazione del personale amministrativo di supporto avuto riguardo alle dimensioni della azienda cessionaria (Vedasi relazione dott. XXXX allegata dal ricorrente nel fascicolo fase sommaria) L’accordo sindacale del XXXXX deve ritenersi efficace anche nei confronti dei lavoratori non iscritti alle organizzazioni stipulanti, come confermato dalla sentenza della cassazione sezione lavoro n.6044/2012 che ha statuito: “I contratti collettivi aziendali sono applicabili a tutti i lavoratori dell'azienda, ancorché non iscritti alle organizzazioni sindacali stipulanti, con l'unica eccezione di quei lavoratori che, aderendo ad una organizzazione sindacale diversa, ne condividono l'esplicito dissenso dall'accordo e potrebbero addirittura essere vincolati da un accordo sindacale separato. “. Al riguardo è la stessa ricorrente che ammette in ricorso di non essere iscritta ad alcuna organizzazione sindacale e, pertanto, sulla base dei principi sopra esposti l’accordo sottoscritto con le Organizzazioni sindacali deve ritenersi efficace anche nei confronti della ricorrente. Del resto tale orientamento è stato confermato anche dalla successiva sentenza richiamata nell’ordinanza impugnata n.XXXXX. I principi richiamati da tali decisioni, che sono molto più recenti dei precedenti giurisprudenziali richiamati dalla ricorrente, sono condivise e fatte proprie da questo giudice. Né fondata appare la doglianza della ricorrente in merito alla illegittimità della restituzione dell’azienda al fallimento in virtù della giurisprudenza dalla stessa richiamata. Tale deduzione infatti si fonda su una ipotesi diversa di quella oggetto del presente giudizio, relativa ad una cessione di ramo di azienda, e ad una successiva nuova cessione da parte dell’originario cessionario all’originario cedente quando l’attività dell’azienda ceduta è ormai cessata. La sentenza richiamata e allegata dalla ricorrente parla infatti espressamente della “cessazione dell’attività dell’azienda ottenuta in affitto e utilizzata per l’esercizio dell’impresa” ( doc. 9 parte ricorrente in fascicolo procedimento sommario). Diverso è il caso oggetto del presente giudizio. Infatti il ramo di azienda è stato concesso in affitto alla XXXX srl e alla scadenza del contratto di affitto aveva ancora dei contratti in essere con dei committenti. L’azienda quindi era ancora in attività e la sua retrocessione al fallimento alla scadenza del contratto di affitto era quindi legittima. D’altra parte nessuna convenienza avrebbe avuto la XXXX srl altrimenti ad acquistare il citato ramo di azienda dal fallimento come poi è effettivamente avvenuto. Tale fatto del resto è confermato anche dalla relazione del dott. XXXX predisposta in vista della vendita del ramo di azienda come “il ramo di azienda XXXX è costituito nella sostanza dal personale e da una serie di contratti in corso di svolgimento” ( punto 3.2). Il ramo di azienda ceduto non era pertanto costituito solo dai dipendenti, come erroneamente dedotto dalla ricorrente, bensì anche da contratti di consulenza in essere . Anche sotto tale profilo le doglianze di parte ricorrente sono infondate. Infondata è poi la dedotta illegittimità della esclusione della ricorrente dalla cessione del ramo di azienda attesa la natura prettamente amministrativa della attività svolta dalla ricorrente confermata anche dagli atti allegati ( doc. 1,8 e 14 di parte ricorrente allegati al fascicolo della fase sommaria) Del resto in sede di accordo sono state esplicitate le ragioni che hanno determinato l’esclusione dei 17 lavoratori, decisione che è stata concordata con le organizzazioni sindacali ed è consentita dalla legge. Inoltre la resistente ha documentalmente provato che i lavoratori inizialmente esclusi dalla cessione e indicati a pag. 54 e 55 dell’odierno ricorso della ricorrente, erano adibiti ad attività di consulenza su clienti per i quali l’attività era in via di esaurimento . Il loro iniziale inserimento nell’elenco dei lavoratori da escludere era pertanto aderente al criterio concordato con le Organizzazioni sindacali. La medesima resistente ha altresì provato con i documenti allegati nella fase sommaria come successivamente detti lavoratori siano stati assunti avendo alcuni dipendenti assegnati a clienti attivi, rassegnato le dimissioni. ( vedasi atti depositati dalla resistente nella fase sommaria del giudizio) . Nessuna discriminazione è stata tuttavia operata nei confronti della ricorrente atteso che comunque si tratta di dipendenti che svolgevano attività di consulenza aziendale della formazione presso clienti mentre la ricorrente svolgeva attività di carattere amministrativo e di supporto ai consulenti. Infondate sono poi le doglianze avanzate dalla ricorrente circa l’insussistenza di una legittima proroga del contratto di affitto di azienda. Dai documenti depositati dallo stesso ricorrente emerge come il contratto di affitto inizialmente della durata di 4 mesi dal 21.3.2011 è stato successivamente prorogato fino al 21.7.2012 e quindi successivamente fino al 31.10.2012 data in cui la XXX risultava aggiudicataria dell’acquisto del ramo di azienda con effetto dal 20.12.2012 ( attese le successive modifiche alle condizioni di acquisto autorizzate dal giudice delegato come da doc. 27 fascicolo fase sommaria di parte ricorrente). Dal documento 24 depositato da parte ricorrente nella fase sommaria e proveniente dal curatore del fallimento XXXX spa, emerge che il contratto di affitto ha avuto efficacia fino al XXXX . La retrocessione della ricorrente al fallimento XXXX spa dal XXXX è quindi legittima e correttamente è stata comunicata alla stessa sia dal Fallimento che dalla XXXX srl ( doc.20 e 22 parte ricorrente fase sommaria). Sulla base di dette considerazioni pertanto le domande della ricorrente devono essere rigettate. La complessità della questione trattata rilevabile anche dai diversi indirizzi della giurisprudenza richiamati dalle parti, evidenzia la sussistenza di gravi motivi per compensare integralmente le spese tra le parti anche avuto riguardo al fatto che il presente giudizio è iniziato prima dell’entrata in vigore della L.162/2014.

PQM

Rigetta il ricorso e compensa integralmente le spese del giudizio tra le parti.
Termine di giorni 60 per il deposito della sentenza.
Roma ,4.12.2014
IL GIUDICE
Dott. C. Monterosso


Scarica copia del provvedimento: Trib Roma sentenza 11585/2014

 

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