Civile Ord. Sez. 2 Num. 25739 Anno 2017
Presidente: PETITTI STEFANO
Relatore: BESSO MARCHEIS CHIARA
Data pubblicazione: 30/10/2017

ORDINANZA
sul ricorso 20046-2016 proposto da:
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA (8018440587), in persona del Ministro pro tempore, domiciliato ex lege in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
- ricorrente -
contro
A. G. + altri, elettivamente domiciliati in ROMA, VIA SESTO RUFO 23, presso lo studio dell'avvocato BRUNO TAVERNITI, rappresentati e difesi dall'avvocato GIUSEPPE MARROCCO;
- controricorrentí -
avverso il decreto della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositato il 15/06/2016, Cron.n. 4854/2016, R.G.V.G. n. 53011/2015;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 07/07/2017 dal Consigliere Dott. CHIARA BESSO MARCHEIS.

Svolgimento del processo

La Corte d'Appello di Roma, con decreto del 15 giugno 2016, ha rigettato l'opposizione proposta dal Ministero della Giustizia contro il decreto con il quale era stato condannato a pagare in favore di ciascuno degli odierni controricorrenti la somma di euro 2.000 a titolo di equa riparazione per la durata irragionevole di un processo da essi iniziato davanti al Tribunale di Napoli.
Contro tale decreto il Ministero propone ricorso, articolato in due motivi.
Resistono con controricorso G. A., M. G. C., F. C., R. C., E. C., A. C.
Il ricorrente ha depositato memoria. La memoria, per la parte in cui pone in essere una integrazione del ricorso con due nuovi motivi
"esplicativi dei motivi a suo tempo proposti", è inammissibile.
I controricorrenti hanno anch'essi depositato memoria, ma una volta decorso il termine prescritto dall'art. 380-bis 1 c.p.c.

Motivazione

Col primo motivo di ricorso il Ministero della Giustizia lamenta la violazione o falsa applicazione dell'articolo 4 della legge 89/2001, in relazione all'art. 360, n. 3, c.p.c., per avere la Corte d'appello ritenuto applicabile al termine di decadenza, di natura sostanziale ad
avviso del ricorrente, ex articolo 4 della citata legge la sospensione dei termini nel periodo feriale.
Richiamata la pronuncia delle sezioni
unite di questa Corte n.16783/2012 che ha escluso il decorso del impedito dal termine di decadenza di cui all'articolo 4, il ricorrente
afferma che da tale premessa discende, sul piano logico-sistematico, l'inapplicabilità di un istituto come la sospensione dei termini nel
periodo feriale, che è proprio dei termini processuali.

Il secondo motivo denuncia, anch'esso, la violazione o falsa applicazione del medesimo articolo 4, ma in relazione all'articolo 360, n. 4 c.p.c.: si sostiene che il carattere "monitorio" del procedimento, che non introduce un giudizio contenzioso ma solo una fase sommaria, previsto dal nuovo articolo 3 della legge 89, non si concilierebbe, per le sue caratteristiche di speditezza e urgenza, con la sospensione feriale dei termini processuali.

Entrambi i motivi, da esaminare congiuntamente, sono manifestamente infondati. Essi si contrappongono, senza alcun valido argomento, all'indirizzo ormai consolidato di questa Corte in base al quale - in quanto fra i termini sospesi nel periodo feriale vanno ricompresi non solo i termini inerenti alle fasi successive all'introduzione del processo, ma anche il termine entro il quale il processo stesso deve essere instaurato quando l'azione in giudizio rappresenta l'unico rimedio per far valere il diritto - la sospensione si applica anche al termine previsto dall'articolo 4 della legge 89 per la proposizione della domanda (in tal senso, da ultimo, Cass. 4147/2017).
Il ricorso va pertanto rigettato.
La liquidazione delle spese, effettuata nel dispositivo, segue la soccombenza.

PQM

La Corte rigetta il ricorso; condanna il ricorrente Ministero della giustizia al pagamento delle spese del giudizio in favore dei controricorrenti che liquida in euro 800 per compensi, di cui euro 200 per esborsi, oltre spese generali (15%) e accessori di legge.
Così deciso in Roma, nella adunanza camerale della sezione seconda civile, in data 7 luglio 2017.
Pubblicata il 30.10.2017


 

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