Civile Sent. Sez. 1 Num. 17350 Anno 2017
Presidente: TIRELLI FRANCESCO
Relatore: MUCCI ROBERTO
Data pubblicazione: 13/07/2017

SENTENZA
sul ricorso n. 24566/2012 proposto da:
F. Società cooperativa edilizia a r.I., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, viale Giulio Cesare n. 71, presso l'avvocato Canfora Maurizio, rappresentata e difesa dall'avvocato Franchina Gaetano giusta procura a margine del ricorso;
- ricorrente -
contro
B. M., A.A., elettivamente domiciliati in Roma, via Carlo Poma n. 2, presso l'avvocato Troilo Gregorio, che li rappresenta e difende anche unitamente all'avvocato Bisetti Maria Benedetta giusta procura in calce al controricorso;
- controricorrenti -
nonché contro
Comune di Scicli, in persona del Sindaco pro tempore;
- intimato -
avverso la sentenza n. 425/2012 della Corte di appello di Catania, depositata il 9 marzo 2012;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 5 aprile 2017 dal cons. MUCCI ROBERTO;
udito il P.M., in persona del sostituto procuratore generale ZENO IMMACOLATA, che ha concluso per il rigetto dei motivi primo e secondo, assorbito il terzo;
udito, per i controricorrenti, l'avv. TROILO GREGORIO che ha chiesto il rigetto del ricorso.

Svolgimento del processo

Con atto notificato il 28 aprile 2008 A. A. e M. B. citavano innanzi alla Corte di appello di Catania il Comune di Scicli e la società cooperativa edilizia F. a r.l. proponendo opposizione alla stima dell'area, estesa mq. 1.913, di loro proprietà, interessata dall'espropriazione disposta dal Comune di Scicli con decreto del 27 marzo 2008 in esecuzione del programma costruttivo residenziale per la realizzazione di alloggi, area ricadente in zona C1, ex zona agricola fuori dal centro abitato, la cui destinazione per i piani attuativi era stata riconfermata nella successiva variante generale di P.R.G. Gli opponenti si dolevano del valore unitario dell'area stabilito dal Comune in euro 10,80 al mq. e chiedevano la determinazione del valore di mercato nella misura di euro 140,00 al mq. e l'indennità di espropriazione definitiva conseguentemente quantificata in euro 268.820,00.

Costituitisi in giudizio la cooperativa Fox e il Comune di Scicli, la Corte di appello accoglieva l'opposizione determinando l'indennità di espropriazione in euro 199.985,00.
La Corte di appello, per quel che rileva nella presente sede, ritenuta la natura edificabile del terreno, per vero incontroversa tra le parti, motivava la determinazione dell'indennità in questione in adesione alle conclusioni della c.t.u. - che aveva determinato il valore unitario di stima da attribuire all'area al momento dell'espropriazione in euro 104,54 al mq. calibrando il criterio di stima comparativo con quello analitico per trasformazione -, tenuto conto della determinazione del valore venale delle aree fabbricabili a fini ICI per i terreni ubicati in zona Cl corrispondente ad euro 121,97 al mq., di cui alla determina sindacale n. 81 del 20 dicembre 2000; quanto all'applicabilità del meccanismo correttivo di cui all'art. 16 del d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504 e all'art. 37, comma 7, del d.P.R. 8 giugno 2001, n. 327, la Corte di appello rilevava «che la parte che l'ha invocata non ha mai assolto all'onere dimostrativo sulla stessa incombente, di provare che l'espropriato abbia presentato (o non abbia) la denuncia ai fini dell'imposta» (p. 3 della sentenza).
Avverso detta sentenza ricorre per cassazione la cooperativa F. con tre motivi, cui replicano con controricorso M. B. e A. A., mentre il Comune di Scicli è rimasto intimato; entrambe le parti hanno depositato memorie ex art. 378 c.p.c.

Motivazione

Con il primo motivo di ricorso si deduce vizio di motivazione, per non avere la Corte di appello ritenuto applicabile il metodo sintetico-comparativo di stima del terreno, aderendo alle conclusioni del c.t.u. senza motivare sui rilievi critici delle parti. Sostiene la ricorrente che il metodo analitico sarebbe utilizzabile solo sussidiariamente rispetto a quello sintetico-comparativo, metodo quest'ultimo nella specie da preferirsi in considerazione delle produzioni documentali della cooperativa F. (atti pubblici di compravendita di terreni limitrofi), mentre il rinvio alla citata determina sindacale non sarebbe pertinente rispetto ai predetti rilievi dovendosi ribadire, in via di regola, la priorità del criterio sinteticocomparativo.

Il motivo è infondato.
Premesso che la sentenza dà atto che la stima è stata operata calibrando i due suddetti criteri e che in motivazione (p. 3) si dà sintetico, ma adeguato, conto delle ragioni della ritenuta correttezza dell'iter logico seguito dal c.t.u. con pertinente richiamo alla citata determina sindacale n. 81 del 2000, la doglianza risulta basata su erronee premesse, dovendosi qui ribadire il principio secondo cui «in tema di liquidazione dell'indennità di espropriazione per le aree edificabili, la determinazione del valore del fondo può essere effettuata tanto con metodo sintetico-comparativo, volto ad individuare il prezzo di mercato dell'immobile attraverso il confronto con quelli di beni aventi caratteristiche omogenee, quanto con metodo analitico-ricostruttivo, fondato sull'accertamento del costo di trasformazione del fondo, non potendosi stabilire tra i due criteri un rapporto di regola ad eccezione, e restando pertanto rimessa al giudice di merito la scelta di un metodo di stima improntato, per quanto possibile, a canoni di effettività» (così, da ultimo, Sez. 6-1, 31 marzo 2016, n. 6243); in definitiva, la doglianza finisce per sollecitare un non consentito riesame del merito delle valutazioni operate dalla Corte di appello.

Con il secondo motivo si deduce il vizio di motivazione su fatto controverso e decisivo in quanto la Corte di appello, ritenuto applicabile l'art. 16 del d.lgs. n. 504 del 1992, poi trasfuso nell'art. 37, comma 7, del d.P.R. n. 327 del 2001, non avrebbe considerato il documento prodotto dal Comune di Scicli riguardante il contenuto delle dichiarazioni ICI presentate dai comproprietari espropriati A. e B.
Il motivo deve essere disatteso difettandone la decisività, posto che, pendente il giudizio di merito, l'art. 16, comma 1, del d.lgs. n. 504 del 1992 - concernente la riduzione dell'indennità, in caso di espropriazione di area fabbricabile, ad un importo pari al valore indicato nell'ultima dichiarazione o denuncia presentata dall'espropriato ai fini dell'applicazione dell'ICI qualora il valore dichiarato risulti inferiore all'indennità di espropriazione determinata secondo i criteri di legge -, poi trasfuso nell'art. 37, comma 7, del d.P.R. n. 327 del 2001, è stato dichiarato costituzionalmente illegittimo (al pari dell'art. 37, comma 1, cit., in via consequenziale) da Corte cost., 22 dicembre 2011, n. 338. Tale pronuncia, resa a seguito di ordinanza di rimessione delle Sezioni Unite, ha ritenuto la norma censurata in contrasto sia con l'art. 42, terzo comma, Cost., sia con l'art. 117, primo comma, Cost., in relazione all'art. 1 del primo protocollo addizionale alla CEDU, non essendo tale disciplina compatibile con il nucleo minimo di tutela del diritto di proprietà richiesto dalle norme costituzionali e convenzionali, in quanto non contempla alcun meccanismo che, in caso di omessa (o irrisoria) dichiarazione o denuncia ICI, consenta di porre un limite alla totale elisione dell'indennità di espropriazione, garantendo comunque un ragionevole rapporto tra il valore venale del suolo espropriato e l'ammontare della indennità.

Ciò richiamato, deve altresì evidenziarsi l'inammissibilità del mezzo. Premesso infatti che il documento è stato introdotto nel giudizio di merito dal Comune di Scicli, dal testo della sentenza impugnata e dal tenore del ricorso non risulta che in quella sede la cooperativa F. abbia dedotto alcunché in ordine alla valenza probatoria del documento in questione, sicché deve darsi continuità al principio secondo cui il documento prodotto da uno dei contendenti, a sostegno delle proprie deduzioni, può essere utilizzato a vantaggio di un'altra parte, in relazione a contenuto ad essa favorevole, se e nei limiti in cui tale parte lo abbia specificamente e ritualmente invocato a corredo delle sue tesi, considerato che l'indagine sulla consistenza probatoria di un atto postula che l'interessato lo abbia allegato a dimostrazione di una determinata pretesa (Sez. 3, 7 febbraio 1995, n. 1385; Sez. 3, 24 ottobre 2010, n. 22342).

Dal rigetto dei primi due motivi consegue l'assorbimento del terzo motivo, riguardante la statuizione sulle spese del giudizio di merito.
In conclusione, il ricorso deve essere rigettato, con conseguente condanna della ricorrente alla rifusione delle spese del giudizio.

PQM

rigetta il ricorso e condanna la ricorrente alla rifusione delle spese processuali, liquidate in euro 7.200,00, di cui euro 200,00 per esborsi.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Prima Sezione civile, il 5 aprile 2017.
Depositata in segreteria il 13 luglio 2017


 

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