Civile Ord. Sez. 6 Num. 26107 Anno 2019
Presidente: MOCCI MAURO
Relatore: CONTI ROBERTO GIOVANNI
Data pubblicazione: 15/10/2019

ORDINANZA
sul ricorso 839-2018 proposto da:
S. F. I. SRL, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA MIRANDOLA 23, presso lo studio dell'avvocato LUCIO MARZIALE, che la rappresenta e difende;
- ricorrente -
contro
AGENZIA DELLE ENTRATE, C.P. 06363391001, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 9741/18/2016 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE di ROMA SEZIONE DISTACCATA di LATINA, depositata il 29/12/2016;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 30/05/2019 dal Consigliere Relatore Dott. ROBERTO GIOVANNI CONTI.

Svolgimento del processo

La s.f.I. s.r.l. ha proposto ricorso per cassazione, affidato ad un unico motivo, contro l'Agenzia delle entrate, impugnando la sentenza resa dalla CTR Lazio indicata in epigrafe che ha confermato la pronunzia di primo grado, con la quale era stata ritenuta inammissibile l'impugnazione proposta dalla contribuente dell'avviso di accertamento relativo ad IRES, IVA e IRAP per l'anno 2012 in relazione alla tardività del ricorso.
Secondo la CTR la notifica dell'avviso di accertamento era stata effettuata regolarmente, poiché in caso di irreperibilità relativa, ai fini della ritualità della notifica, era necessario il deposito dell'atto presso la casa comunale e l'inoltro la destinatario della raccomandata informativa del deposito stesso.
L'Agenzia delle entrate non si è costituita.

Motivazione

Con l'unica censura proposta, la ricorrente deduce la violazione degli artt.8, c.2 e 3 I. n. 890/1982 e 60, c.4 d.p.R. n. 600/73.
La CTR avrebbe errato nel ritenere che ai fini della ritualità della notifica dell'atto di accertamento effettuato in caso di c.d. irreperibilità relativa fosse necessario unicamente l'invio della seconda raccomandata informativa e non già la prova della ricezione della stessa.
La censura è fondata.
Ed invero, questa Corte ha avuto modo di ritenere, con indirizzo ormai costante, che nei casi di "irreperibilità cd. relativa" del destinatario, all'esito della sentenza della Corte Cost. 22 novembre 2012, n. 258, va applicato l'art. 140 c.p.c., in virtù del combinato disposto del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 26, u.c., e del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 60, comma 1, lett. e), sicché è necessario, ai fini del perfezionamento della notifica, che siano effettuati tutti gli adempimenti ivi prescritti, incluso l'inoltro al destinatario e l'effettiva ricezione della raccomandata informativa del deposito dell'atto presso la casa comunale, non essendone sufficiente la sola spedizione (cfr., da ultimo, Cass. ord. n. 9782 del 19/04/2018, Cass. n.31427/2018).

A tale principio non si è affatto conformato il giudice di appello che ha per converso ritenuto sufficiente ai fini della ritualità della notifica l'invio della seconda raccomandata senza necessità della prova della ricezione, in tal modo tralasciando di verificare l'epoca alla quale poteva dirsi ritualmente effettuata la notifica dell'accertamento impugnato in esito alla ricezione della seconda raccomandata od alla compiuta
giacenza dell'avviso non ritirato entro il termine di dieci giorni - cfr. Cass. n. 29109/2018 -.
Sulla base di tali considerazioni, in accoglimento del ricorso, la sentenza impugnata va cassata, con rinvio ad altra sezione della CTR Lazio anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

PQM

Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia ad altra sezione della CTR Lazio anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.
Così deciso il 30.5.2019 in Roma.
Pubblicata in data 15 ottobre 2019


 

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