REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Commissione Tributaria Provinciale di REGGIO CALABRIA Sezione 04, riunita in udienza il 17/06/2021 alle ore 15:00 con la seguente composizione collegiale:
AMODEO FORTUNATO, Presidente
ASCIUTTO CATERINA, Relatore
BELLINI VINCENZA ANTONIA, Giudice
in data 17/06/2021 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 4983/2018 depositato il 12/11/2018
proposto da
G. L.
Difeso da
Avv. Michele Malavenda - MLVMHL80T27H224Y
ed elettivamente domiciliato presso michele.malavenda@avvocatirc.legalmail.it
contro
So.g.e.t. Spa - Via Venezia, 49 65121 Pescara PE
Difeso da
Avv. Francesca Policheni - PLCFNC79P41D976V ed elettivamente domiciliato presso francesca.policheni@avvocatilocri.legalmail.it
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- INGIUNZIONE PAG n. 0069540/2018 I.C.I. 2005
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: accoglimento del ricorso
Resistente/Appellato: rigetto del ricorso

Svolgimento del processo

Con ricorso n. 4983/2018, depositato il 12.11.2018 (a cui è stato riunito il ricorso n. 1404/2018), la ricorrente, L. G., proponeva ricorso, contro la SOGET spa, avverso l’ingiunzione di pagamento n. 0069540, notificata il 30.5.2018, eccependo: 1) omessa o irrituale notifica dell’accertamento posto alla base dell’ingiunzione e conseguente decadenza dell’accertamento ICI per l’anno 2005; 2) illegittimità dell’ingiunzione di pagamento per violazione dell’art. 65 DPR 600/73; 3) decadenza dal potere di riscossione; 4) prescrizione; 5) inesistenza giuridica della notifica dell’ingiunzione; 6) mancanza dei presupposti per la riscossione; 7) carenza/difetto di legittimazione in capo alla SOGET.

Si costituiva la SOGET spa, con controdeduzioni depositate in data 12.4.2019, rilevando le legittimità dell’atto impugnato e chiedendo il rigetto nel resto.
Con memoria integrativa del 27.5.2021, la Soget depositava la nota di proroga dell’11.04.2017, con la quale la Concessionaria spa veniva autorizzata a curare e completare le attività previste per le pratiche ancora aperte oltre che a provvedere alla gestione e alla riscossione delle partite ancora in essere residuate dalla gestione dei carichi oggetto dell’aggiudicazione; documentazione probante la legittimazione attiva in capo alla Concessionaria.
Depositava, altresì, copia integrale dell’avviso di accertamento ICI n. 2181 di cui al prot n. 15842 del 2011 con avviso di ricevimento, sotteso all’ingiunzione impugnata, evidenziando che dalla relata di notifica dell’avviso di ricevimento risulta che l’atto veniva restituito al mittente per compiuta giacenza, e che la notifica doveva considerarsi perfezionata, in applicazione delle norme riguardanti il servizio postale ordinario e non quello della L. n. 890/1982. Rilevava la non necessità di alcuna relata di notifica o annotazione specifica sull'avviso di ricevimento, “ … e quindi in ordine alla persona cui è stato consegnato il plico l'atto pervenuto all'indirizzo del destinatario deve ritenersi ritualmente consegnato a quest'ultimo, stante la presunzione di conoscenza di cui all'art.1335 c.c., superabile solo se lo stesso dia prova di essersi trovato senza sua colpa nell'impossibilità di prenderne cognizione la notifica, anche laddove eseguita mediante consegna a persona diversa dal diretto interessato, ma comunque abilitata alla ricezione per conto di questi, si considera avvenuta nella data indicata nell'avviso di ricevimento sottoscritto dal consegnatario. In ordine ancora alla compiuta giacenza, per quanto riguarda le raccomandate "ordinarie", come nella fattispecie, a differenza di quanto concerne quelle "per atti giudiziari", la normativa di settore non prevede l'invio all'interessato dell'avviso di avvenuto deposito a mezzo raccomandata, ma si limita a stabilire che il destinatario riceve un "avviso di giacenza" (modello 26), che normalmente viene imbucato nella cassetta postale e che indica l'ufficio postale ove può essere effettuato il ritiro. Nessun’altra attività viene prevista dalla legge …”.
Rappresentava, infine, che “l’ingiunzione fiscale n. 0069540, può essere impugnata solo per vizi di forma e non anche per questioni sostanziali o di merito, avendo dimostrato la Concessionaria che l’avviso di accertamento n. 2181 di cui al prot n. 15842 del 2011, sotteso alla stessa, veniva regolarmente notificato alle controparti. Non avendo queste ultime mai opposto tale atto, la pretesa creditorea si è cristallizzata e dunque, il credito è divenuto irretrattabile. Pertanto, diventa inammissibile oltre che infondata l’eccezione secondo la quale la ricorrente non risponderebbe del carico tributario del proprio de cuius atteso che il presupposto impositivo si sarebbe verificato dopo la morte del dante causa”.

Preliminarmente, va rilevato che il presente procedimento è stato riunito a quello recante n.1404/2018 proposto tra le stesse parti ed avente ad oggetto l’ingiunzione di pagamento/cartella di pagamento n. 90020140022338551, e relativa a ICI anno 2005, con cui venivano avanzati motivi analoghi a quelli di cui al precedente procedimento, ovvero omessa notifica, decadenza dell’accertamento, prescrizione, difetto di legittimazione attiva.

All’udienza del 17.6.2021, questo Giudice riservava la decisione in camera di consiglio.

Motivazione

Il ricorso merita accoglimento.
Preliminarmente, si rileva che la notifica dell’atto presupposto, ovvero l’avviso di accertamento ICI n. 2181 di cui al prot. n. 15842, non risulta valida, in quanto non perfezionatasi.
Infatti, dalla documentazione in atti, risulta che l’atto è stato notificato, in data 27.12.2011, al seguente destinatario “EREDI DI L. R.”, e mai ritirato dal destinatario; più precisamente dalla copia in atti vi è una dicitura a penna “avvisati 05/01/12”, nonché l’apposizione della data “6/2/12” sopra uno delle due diciture “COMPIUTA GIACENZA NON CURATO RITIRO”.
Va rilevato che dagli atti di causa, non è dato capire quale avviso, e a chi, sarebbe stato effettuato il 5.1.12, né se gli eredi di L. R. abbiano mai effettuato la comunicazione del proprio domicilio fiscale all’indomani della morte del de cuis, circostanza che funge da discrimen in ordine alla modalità di notifica di un atto agli eredi del contribuente defunto.
L’art.65, secondo comma, del D.P.R. n°600/1973 dispone che gli eredi sono tenuti a comunicare “all’Ufficio delle imposte del domicilio fiscale del dante causa le proprie generalità e il proprio domicilio fiscale. La comunicazione può essere presentata direttamente all’ufficio o trasmessa mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, nel qual caso si intende fatta nel giorno di spedizione”. In caso di mancata comunicazione, gli atti verranno notificati agli eredi impersonalmente e collettivamente nell’ultimo domicilio del defunto.

Con la sentenza n°228/2014, la Corte di Cassazione, in materia di notifica della cartella di pagamento, ha ribadito che “la formazione del ruolo, disciplinata dal D.P.R. n. 602 del 1973, art. 12, va operata al nome del contribuente, pur dopo il suo decesso, mentre per la notificazione della cartella esattoriale, ai sensi del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 65, la stessa va notificata agli eredi personalmente e nel loro domicilio solo ove essi abbiano dato tempestiva comunicazione del decesso del contribuente utilizzando le forme previste dall’art. 65, potendosi diversamente operare la notificazione agli eredi collettivamente ed impersonalmente nel domicilio del defunto, senza limiti di tempo (Cass. 5411/1988; Cass. 3415/2009; Cass. 15417/2009 …)”.

In sintesi, ai sensi della citata norma (art.65 del D.P.R. n°600/1973), l’Agenzia delle Entrate potrà procedere alla notifica di un avviso di accertamento nei confronti di un contribuente deceduto in due diversi e alternativi modi:
– se gli eredi hanno comunicato il decesso del de cuius e il loro nominativo e domicilio fiscale, l’avviso dovrà essere notificato proprio agli eredi personalmente e nominativamente;
– se la comunicazione è stata omessa l’Agenzia potrà notificare l’atto impositivo nell’ultimo domicilio del de cuius ma diretto agli eredi collettivamente e impersonalmente e tale notifica sarà efficace nei confronti degli eredi che, almeno trenta giorni prima, non abbiano effettuato la comunicazione di cui sopra.

Si segnala inoltre la sentenza n°26718/2013 della Corte di Cassazione che ha riconosciuto la nullità insanabile di un atto notificato nei confronti del defunto ai sensi dell’art. 140 c.p.c. non avendo gli eredi provveduto alla comunicazione prescritta dall’art 65 del D.P.R. n° 600/1973, poiché la morte del destinatario non è equiparabile alla sua irreperibilità o al rifiuto di ricevere copia dell’atto.
Da tali premesse, deriva che la predetta comunicazione segna il discrimen tra le due procedure e riveste il ruolo di vero e proprio onere diretto a consentire agli uffici finanziaria di azionare direttamente nei confronti degli eredi le obbligazioni tributarie, il cui presupposto si sia verificato prima della morte del de cuius, e non è surrogabile tanto dalle indicazioni contenute nella dichiarazione dei redditi del singolo erede, quanto dalla dichiarazione di successione (Cfr., ex multis Cass., nn. 228/2014, 26718/2013 e 17430/2013).
Altresì, si rileva che la predetta notifica (da ritenersi invalida per le motivazioni sopra espresse, ovvero per l’impossibilità di verificarne la regolarità e perfezionamento) è stata effettuata in data 27.12.2011, e gli atti oggi impugnati (ingiunzione di pagamento e cartella di pagamento) sono stati notificati (rispettivamente in data 30.5.2018 e in data 4.1.2018) oltre il termine prescrizionale quinquennale che dovrebbe, in teoria decorrere, dalla notifica dell’atto presupposto.
Alla luce di tutto quanto sopra, il ricorso va accolto, e le spese di lite vengono poste a carico della parte resistente soccombente.

PQM

Accoglie il ricorso; condanna la SOGET spa al pagamento delle spese di lite che liquida in € 400,00, da distrarsi in favore del legale antistatario.
Depositata in data 21.09.2021


 

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