REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Commissione Tributaria Regionale per la SICILIA Sezione 06, riunita in udienza il 28/06/2022 alle ore 11:00 con la seguente composizione collegiale:
LOMBARDO LUIGI, Presidente
PAGANO ANDREA, Relatore
CEFALO VINCENZO, Giudice
in data 28/06/2022 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull’appello n. 188/2022 depositato il 12/01/2022
proposto da
Ag. Entrate Direzione Provinciale Catania
elettivamente domiciliato presso dp.catania@pce.agenziaentrate.it
contro
Difeso da
Orazio Stefano Esposito - SPSRST77T15C351X
ed elettivamente domiciliato presso orazioesposito@pec.ordineavvocaticatania.it
Avente ad oggetto l’impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 4651/2021 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale CATANIA sez.
8 e pubblicata il 04/05/2021
Atti impositivi:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320170009811281 REGISTRO 2012
a seguito di discussione in camera di consiglio

Svolgimento del processo

Con la sentenza n. 4651/21, la Commissione Tributaria Provinciale di Catania ha accolto il ricorso proposto da C Nino, nei confronti di Riscossione Sicilia s.p.a., avverso cartella di pagamento relativa a imposta di registro anno 2012. Il giudice di prime cure ha dato atto che l’Agenzia delle Entrate aveva spiegato intervento volontario, ma ha ritenuto che la documentazione prodotta dall’ufficio non fosse idonea a documentare il perfezionamento della notifica ex art. 140 c.p.c., non risultando spedita la C.A.D: Avverso tale sentenza ha proposto appello l’Agenzia delle Entrate, deducendo che la notifica dell’avviso sottostante la cartella doveva ritenersi correttamente eseguita, per compiuta giacenza, senza che fosse necessaria, in caso di notifica a mezzo posta, la spedizione della C.A.D.. L’Agente della riscossione non si è costituito, a differenza del contribuente, che ha rilevato la carenza della CAD necessaria per la notifica ai sensi dell’art. 140 c.p.c. Alla camera di consiglio odierna, il Collegio ha deliberato la decisione del giudizio.

Motivazione

3. - L’appello è infondato. Deve infatti confermarsi il giudizio del primo decidente, circa l’assenza di prova della notifica dell’avviso di accertamento sottostante la cartella, essendo stata prodotta soltanto una fotocopia apparentemente riferibile al plico dell’atto, spedito a mezzo posta, con una dicitura manoscritta “avvisato”, e dalla data 25.5.15, e con un timbro “al mittente - compiuta giacenza”, senza alcuna sottoscrizione o altra indicazione. Difetta, dunque, la prova documentale dell’adempimento di tutte le formalità contemplate dall’art. 140 c.p.c. e dall’art. 8 l. 890/82.

Non risulta redatta alcuna relazione di notificazione, cartolina di ricevimento o atto equipollente. Non consta, inoltre, la ricezione della raccomandata informativa dell’avvenuto deposito del plico. L’appellante, laddove assume che, in caso di spedizione dell’atto tributario a mezzo posta, non sarebbe necessario l’invio della seconda raccomandata, essendo sufficiente il rilascio dell’avviso di giacenza nella cassetta postale, non ha addotto alcun elemento di carattere normativo o giurisprudenziale atto a supportare tale tesi. Viceversa, la giurisprudenza di legittimità, a Sezioni Unite (sentenza depositata il 14.4.2021 n. 10012/21), ha chiarito che tale raccomandata è indefettibile, statuendo che «in tema di notifica di un atto impositivo ovvero processuale tramite il servizio postale secondo le previsioni della legge 890/1982, qualora l'atto notificando non venga consegnato al destinatario per rifiuto a riceverlo ovvero per temporanea assenza del destinatario stesso ovvero per assenza/inidoneità di altre persone a riceverlo, la prova del perfezionamento della procedura notificatoria può essere data dal notificante esclusivamente mediante la produzione giudiziale dell'avviso di ricevimento della raccomandata che comunica l'avvenuto deposito dell'atto notificando presso l'ufficio postale (c.d. CAD), non essendo a tal fine sufficiente la prova dell'avvenuta spedizione della raccomandata medesima».

Peraltro, anche la giurisprudenza meno garantista, incline a ritenere sufficiente, ai fini del perfezionamento della notifica a mezzo posta di un atto tributario, la mera spedizione della raccomandata informativa, non si spinge certo a reputare superflua tale spedizione, al punto che la notifica si perfezionerebbe soltanto con l’immissione in cassetta postale dell’avviso di giacenza [cfr. Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 6242 del 10/03/2017 (Rv. 643481 - 01): “La notificazione a mezzo posta (nella specie di un accertamento tributario), qualora l'agente postale non possa recapitare l'atto, si perfeziona, per il destinatario, trascorsi dieci giorni dalla data di spedizione della lettera raccomandata contenente l’avviso della tentata notifica e la comunicazione di avvenuto deposito del piego presso l’ufficio postale, sicché, ai fini della sua ritualità, è richiesta, ex art. 8 della l. n. 890 del 1982, la sola prova della spedizione della detta raccomandata (cd. C.A.D.) e non anche della sua avvenuta ricezione.”.].

Si impone, pertanto, la conferma della sentenza appellata.

Le incertezze interpretative che hanno per lungo tempo caratterizzato le questioni affrontate giustificano l’integrale compensazione delle spese.

PQM

La Commissione rigetta l’appello e conferma la sentenza appellata.
Spese compensate.
Così deciso in Catania, il 28 giugno 2022


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