Svolgimento del processo

La (Omissis) rappresentata e difesa come in atti, proponeva ricorso avverso l cartella di pagamento rt. 097201801333811, notificata a mezzo pec dal' Agenzia delle Entrate scossione S.p.A. Roma in data 7.01.2019 riportante la richiesta di imposte tributarie con la quale era stato intimato il pagamento di complessivi euro 611.081,86.

La ricorrente sollevava, in via preliminare, la questione della nullità della notifica a mezzo pec dell'atto impugnato per violazione della normativa in materia di notifica degli atti a mezzo posta certificata come ampiamente esposto e, in sede di memoria contestava a nullità della notifica effettuata da indirizzo pec non ufficiale.

Eccepiva, inoltre, l'illegittimità delle sanzioni iscritte a ruolo e nel merito, l'illegittimità della pretesa impositiva da parte dell'Ente impositore.

Con memoria telematica del 10.06.2019, si costituiva l'Agente della Riscossione eccependo, preliminarmente, l'omessa chiamata in causa dell'Ente impositore. Eccepiva il proprio difetto di legittimazione passiva in ordine alle eccezioni riguardanti l'attività dell'Ente impositore; l'infondatezza dell'eccepita illegittimità della notifica della cartella di pagamento a mezzo pec perché eventuali irregolarità erano state sanate ex art. 156 E 160 CPC;
sosteneva la legittimità della notifica della cartella di pagamento avvenuta a mezzo pec perché eseguita nel rispetto della normativa speciale regolante la specifica materia della riscossione dei tributi, come da referto che produce in atti unito con l'estratto di ruolo della cartella di riferimento. Concludeva per il rigetto del ricorso e vittoria di spese carico della parte soccombente.

In data .08.2019 si costituiva in giudizio con intervento volontario ex art. 14 del d.lgs. 546/92, l'Agenzia delle Entrate DP II di Roma la quale, nel merito, affermava la legittimità dell'iscrizione a ruolo dell'imposta dichiarata e non versata e che le ragioni addotte dalla ricorrente erano infondate perché il mancato pagamento del debito della società (Omissis), debitrice della ricorrente, non era causa di forza maggiore per il mancato versamento dell'Iva dichiarata e non versata, tante anche l'assenza di prova attestante azioni di recupero delle somme nei confronti della sopra citata società. Concludeva con la richiesta di rigetto del ricorso e vittoria di spese.

In data .03.2020, la ricorrente presentava memoria d replica chiedendo termine per la notifica del ricorso . l'Ente impositore e nel merito precisava che oggetto della controversia era l'applicazione delle sanzioni le quali, a dire della ricorrente, avrebbero dovute essere contestate alla società (Omissis). Insisteva nelle eccezioni sollevate e ne chiedeva l'accoglimento.

In data 14.02.2020 parte ricorrente depositava nomina di nuovo difensore. La cartella di cui trattasi era stata notificata da notifica da “AVI Lazio notifica.lazio@pec.agenziariscossione.gov.it (cfr. copia allegata dall'AdER).

In data : 2.11.2020, la ricorrente depositava memoria stante il deposito d'intervento volontario art.14 DIgs. 546/92 dell'Agenzia delle Entrate. Nella memoria la ricorrente ripercorreva il succedersi delle circostanze e degli accadimenti che avrebbero causato la non tempestività del versamento IVA di cui si discuteva. A supporto depositava CTP asseverata e insisteva nella illgittimità delle sanzioni. Concludeva per l'accoglimento del ricorso, e per l'effetto dichiarare nullo e/o annullare l'atto impugnato, con ogni conseguenza di legge, considerando che l'Iva dovuta era stata interamente versata, con vittoria di spese e onorari, e distrazione degli stessi a favore del difenso e che ui si dichiarava arltistatario ex art. 93 . c.c.

All'udienza del 30.09.2020 il Collegio rinviava l discussione del ricorso al 2.12.2020 dando termine alle parti fino al15.11.20f0 per deposito di memorie difensive:.
In data 8.l0.2020 la DP II di Roma presentava memoria sostenendo che dopo la costituzione in giudizio, la ricorrente provvedeva a versare tramite delega di pagamento F24 a saldo zero, la sola imposta IVA a debito in data 2.4.09.2020, ovvero pochi giorni prima dell'udienza presso la Commissione adita, fissata per il 30.09.2020 e rinviata l 02.12.2020.

Alla luce di questa operazione, l'Ufficio faceva presente che detta delega di pagamento, che tra l'altro non includeva le sanzioni per il mancato versamento dell'IVA in dichiarazione, non poteva essere considerata utile ai fini di una soluzione della controversia in quanto, in presenza di una cartella d pagamento (oggetto del presente ricorso), la controparte avrebbe dovuto effettuare il versamento direttamente all'Agente della Riscossione secondo le loro modalità e non con il modello F24.
D' altro canto voleva rappresentare che, trattandosi, come detto, di un F24 a saldo zero, la ricorrente poteva tranquillamente richiedere all'Ufficio l'annullamento della delega di pagamento.

Alla luce di quanto esposto, l'Ufficio riteneva che la cartella di pagamento doveva essere ancora considera a valida, in quanto, alla data del deposito della memoria, ancora non estinta. Conclud ~a per il rigetto del ricorso e la condanna della ricorrente alle spese di giudizio.

In data 2 11.2020 la ricorrente presentava memoria con allegata relazione tecnica asseverata al fine di dimostrare e documentare la causa di forza maggiore sopravvenuta nel periodo d'imposta in contestazione e le contrazioni subite al fine di versare, anche se tardivamente l'imposta dichiarata e non versata. A tal fine chiedeva la non applicazione elle sanzioni non sussistendo colpa e/o dolo che avrebbero potuto orientare l'Ufficio per l'applicazione. La data della trattazione è stata tempestivamente notificata alle parti costituite nel domicilio eletto, ai sensi di quanto previsto dall'art. 31 del d.lg . 546/92, come verificato preliminarmente dalla Commissione.

A seguito della trattazione del ricorso il Collegio ha deciso come da dispositivo

Motivazione

In via preliminare deve essere esaminata la validità della notifica della cartella di pagamento impugnata stante l'eccepita nullità da parte della società ricorrente la quale, oltre ai vizi propri eccepiti in sede di ricorso, con la ~memoria di replica, effettuata la verifica sulla documentazione prodotta dall'AdER, aveva eccepito anche la nullità de la notifica a mezzo pec non istituzionale.

La Corte di Cassazione a Sezioni Unite, ha stabilito che anche per le notifiche a mezzo pec si applica il condiviso e consolidato orientamento giurisprudenziale della stessa Corte, secondo cui il principio, sancito in via generale dall'articolo 156 de codice di rito, secondo cui la nullità non può essere mai pronunciata se l'atto ha raggiunto lo capo a cui è destinato, vale anche per le notifìcazioni, anche in relazione alle quali pertanto,la nullità non può essere dichiarata tutte le le volte che l'atto, malgrado l'irritualità della notifìcazione, sia venuto a conoscenza del destinatario (Cass., Sez. lav. n. 13857 del 2014;). Il risultato dell' effettiva conoscenza dell'atto che consegue alla telematica dello stesso nel luogo virtuale, ovverosia l'indirizzo di PEC espressamente a tale fine indicato dalla parte nell'atto introduttivo del giudizio di legittimità, determina infatti il raggiungimento dello stesso scopo perseguito dalla previsione legale del ricorso alla PEC. La Corte ha, inoltre, precisato che "è inammissibile l'eccezione con la quale si lamenti un mero vizio procedimentale, senza prospettare anche le ragioni pe le quali l'erronea applicazione della regola le abbia comportato, per la parte, una lesione del diritto di difesa o possa comportare, per la parte pregiudizio per la decisione finale della Corte". Corte Cassazione SS. UU. n. 7665/2016.

Ammettendo la legittimità della notifica della cartella di pagamento a mezzo pec anche con estensione diversa da quella voluta dal legislatore, tale notifica deve essere, comunque, ritenuta illegittima nei confronti della ricorrente dacché, come si evince dall'allegata relata di notifica, era proveniente da notifica.acc.lazio@pec.agenziariscossione.gov.it, indirizzo PEC non presente nei pubblici registri validi ex lege ai fini in esame.

In proposto, infatti, va qui ribadito, a seguito della produzione documentale di controparte, che è insanabilmente viziata e nulla tale notifica, in quanto l'ente della Riscossione, in qualità di soggetto notificante, non ha utilizzato la PEC attribuita all'Agenzia delle Entrate - Riscossione, di cui all'elenco ufficiale "IPA" (Indice delle Pubbliche Amministrazioni), ossia protocollo@pec.agenziariscossione.gov.it, bensì un ignoto indirizzo che la giurisprudenza di merito e di legittimità ha già ritenuto irrituale e illegittima.

In tema i notifica a mezzo PEC, d'altronde, l'art. 16ter del D.L. 179/2012, convertito in Legge n. 22112012 recita: "a decorrere dal 15 dicembre 2013, ai fini della notificazione e comunicazione degli atti in materia civile, penale, amministrativa e stragiudiziale si intendono per pubblici elenchi quelli previsti gli articoli 4 e 16, comma 12, del presente decreto", ovvero "IPA", "Reginde", "Inipec".

Detta illegittimità - identica a quella del caso de quo è stata rilevata proprio dalla Commissione Tributaria Provinciale di Roma - Sez. 38 - Sentenza 60 /2020 del 17.01.2020: "in effetti l 'ufficio ha depositato in atti copia della relata della pec del 15/21018 con cui ha notificato dall'indirizzo PEC notifica.b,cc.lazio@pec.agenziariscbssione.gov.it" la cartella per cui è lite. Peraltro detto indirizzo non è oggettivamente e con certezza riferibile all'Agenzia delle Entrate Riscossione, non risultando nell'ellenco del Reginde (Registro Generale degli Indirizzi Elettronici gestito dal Ministero della Giustizia) - né nella pagina ufficiale del sito internet di Agenzia Entrate Riscossione. (,} né nella pagina della CCIAA. La notifica della cartella esattoriale è insanabilmente nulla (nella forma giuridica della nullità), in quanto l’Ente della Riscossione, in qualità di soggetto notificante, non aveva utilizzato la PEC attribuita all'Agenzia delle Entrate - Riscossione. In conclusione, dai documenti versati in atti è emerso il fatto storico inconfutabile che la cartella di pagamento è stata trasmessa da un indirizzo PEC differente da quello contenuto nel pubblico registro (IPA) per la notifica dei provvedimenti esattivi di natura tributaria; tale scenario risulta in contrasto con la richiamata normativa, pertanto la contestata notifica deve ritenersi priva di effetti giuridici e di conseguenza gli atti impugnati sono nulli"

La giurisprudenza di merito citata dalla ricorrente è stata ribadita dalla Suprema Corte in materia di notifica di atti civili, con la recente Ordinanza n. 17346/2019, dove ha osservato che la notifica effettuata con modalità telematiche è da considerarsi viziata, se il notificante utilizza il proprio “indirizzo di posta elettronica certificata” non risultante da pubblici elenchi, a mente dell’art. 3-bis Legge n.53/1994.

L’ader in sede di memoria di costituzione in giudizio non ha documentato la legittimità della notifica dell’atto impugnato nei modi e nelle forme previste dal legislatore ma ha solo depositato la copia dell’avvenuta spedizione e c e consegna dell'atto nell'indirizzo pec del contribuente.

Ritiene il Collegio che è da disattendere l'invocata s atoria da parte dell' AdER ex art. 156 c.p.c. della notifica dell'atto opposto perché la notifica a ezzo PEC da sito non ufficiale degli atti tributari sostanziali e processuali è inesistente e come tale non suscettibile di alcuna sanatoria.

Dalla documentazione da questa prodotta a sostegno della propria tesi, ovvero che l'atto sarebbe stato notificato all'indirizzo pec indicato dal contribuente, emerge chiaramente che l'eccezione non è quella a cui ha risposto bensì dimostra che il notificante non ha utilizzato il proprio sito ufficiale ovvero protocollo@pec.agenziariscossione.gov.it.

Da quanto sopra ne consegue che l'eccezione di nullità della notifica della cartella di pagamento sopra esaminata è pregiudiziale/preliminare ed assorbente di ogni altra questione sottoposta all'esame di questo Collegio. Il ricorso deve esser accolto. Le spese del giudizio, seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo

PQM

LA Commissione accoglie il ricorso stante la nullità della notifica della Cartella di pagamento. Condanna l'Ader al pagamento delle spese di giudizio, che liquida in euro 1.600,00 oltre accessori, in favore della ricorrente.


Scarica copia del provvedimento: CTP Roma Sentenza n.10571/2020

 

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