Presidente: BUCCIANTE ETTORE
Relatore: CORRENTI VINCENZO

SENTENZA
sul ricorso 12085-2011 proposto da:
M. R., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA VALADIER 36, presso lo studio dell'avvocato RICCARDO GOZZI, che lo rappresenta e difende;
- ricorrente -
contro
EQUITALIA POLIS S.p.a. (già Equitalia Serit S.p.a.) p.iva 07843060638, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA LUCREZIO CARO 62, presso lo studio dell'avvocato SABINA CICCOTTI, rappresentata e difesa dall'avvocato FRANCESCO CAIA;
COMUNE DI PORTICI c.f. 8001580636, in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CASTEL DEL RIO 32 - LOC. VITINIA, presso lo studio dell'avvocato GIANCARLO CITTERIO, rappresentato e difeso dall'avvocato GIUSEPPE MANZO;
- controricorrenti -
nonchè contro
COMUNE DI CASTELLAMMARE DI STABIA in persona del Sindaco pro tempore;
- intimato -
avverso la sentenza n. 24/2010 del GIUDICE DI PACE di FROSOLONE, depositata il 06/11/2010;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 21/07/2015 dal Consigliere Dott. EMILIO MIGLIUCCI;
udito l'Avvocato RICCARDO GOZZI, difensore del ricorrente, che ha chiesto l'accoglimento delle difese;
udito l'Avvocato FRANCESCO CAIA, difensore del controricorrente, che ha chiesto l'inammissibilità o il rigetto del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. ALBERTO CELESTE che ha concluso per l'inammissibilità o, in subordine, per il rigetto del ricorso.

Svolgimento del processo

M. R. propone ricorso per cassazione, illustrato da memoria, contro il Comune di Portici, il Comune di Castellamare di Stabia ed Equitalia Polis spa avverso la sentenza del G.P. di Frosolone del 6.11.2010 che ha respinto l'opposizione ex artt. 615 e 617 cpc avverso cartella esattoriale per verbali non pagati relativi ad infrazioni al cds.
L'opponente aveva dedotto l'inesistenza del titolo, l'omessa notifica della cartella, l'assenza di regolare sottoscrizione del ruolo e l'illegittimità delle maggiorazioni ex art.27 1. 689/1981.
La sentenza, dichiarata la competenza per territorio, ha statuito, rispetto alla deduzione del M. che la notizia dell'esistenza della cartella era stata conseguita solo l'8.4.2010 al momento del ritiro della copia presso la casa comunale di S.Elena Sannita, dove risiedeva, che dagli atti emergeva la notifica il 27.9.2007 con deposito della copia nella casa comunale per irreperibilità del destinatario e successiva raccomandata con avviso di ricevimento.
Il destinatario non aveva curato il ritiro nei trenta giorni successivi al deposito del 6.11.2007.
L'opposizione doveva considerarsi tardiva, come eccepito da Equitalia, perché la notificazione ex art. 140 cpc si perfeziona con il ricevimento della raccomandata o nei modi presi in considerazione dall'art. 8 della legge 890/92 applicato analogicamente e la data di materiale ritiro dell'atto non coincide con quello dell'effettiva conoscenza.

Il ricorrente denunzia, con unico motivo, violazione degli artt. 140 e 148 cpc, 48 disp. att. cpc anche in riferimento all'art. 60 dpr 600/73 per essere stato esperito il rito della irreperibilità senza curare l'affissione sulla porta dell'abitazione, per essere stata prodotta una copia del frontespizio della busta che non consentiva la riferibilità alla raccomandata inviata.
Resistono con controricorso Equitalia Polis spa ed il Comune di Portici.

Motivazione

E' preliminare il quesito se, avverso la sentenza, anche a seguito della legge 18.6.2009 n. 69 e della legge 24.2.2006 n. 52 che hanno rispettivamente modificato gli artt. 616 e 618 cpc, dovesse essere proposto appello e non ricorso per cassazione, come peraltro eccepito da Equitalia.
Trattasi di opposizione proposta ex artt. 615 e 617 cpc ma il Giudice ha esaminato solo il denunziato vizio di omessa notifica ed il ricorso attiene solo a profili di opposizione agli atti esecutivi , donde la sua ammissibilità.

La ratio decidendi come sopra dedotta è sintetizzata nelle seguenti circostanze: dagli atti emergeva la notifica il 27.9.2007 con deposito della copia nella casa comunale per irreperibilità del destinatario e successiva raccomandata con avviso di ricevimento.
Il destinatario non aveva curato il ritiro nei trenta giorni successivi al deposito del 6.11.2007.
L'opposizione doveva considerarsi tardiva, come eccepito da Equitalia, perché la notificazione ex art. 140 cpc si perfeziona con il ricevimento della raccomandata o nei modi presi in considerazione dall'art. 8 della legge 890/92 applicato analogicamente e la data di materiale ritiro dell'atto non coincide con quello dell'effettiva conoscenza.
La censura relativa alla mancata affissione alla porta è fondata perché è carente l'accertamento del Giudice di pace sulle modalità della notifica ed in particolare sull'affissione alla porta dell'abitazione.

In astratto, avverso la cartella esattoriale sono ammissibili l'opposizione ai sensi della legge n. 689 del 1981 in funzione recuperatoria della pregressa tutela o quella all'esecuzione ex art. 615 cpc od agli atti esecutivi ex art. 617 cpc.
La prima ha come unici interlocutori gli enti impositori, le altre presuppongono che si instauri correttamente un giudizio di opposizione all'esecuzione od agli atti esecutivi nelle forme e con le modalità del codice di rito (Cass. 20 aprile 2006 n. 9180, Cass. 18 luglio 2005 n. 15149 etc;) .
Nella fattispecie il ricorso fa riferimento nell'esposizione del fatto ad un avviso di accertamento reperito nel corso del 2010 in cassetta postale e ad una omessa notifica e la sentenza ad una opposizione in cui si deduceva anche l'inesistenza del titolo.
In definitiva il ricorso va accolto, con cassazione e rinvio.

PQM

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, al Giudice di pace di Isernia.
Roma 21 luglio 2015.
Depositato in cancelleria il 22 ottobre 2015


 

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