REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE
DI AGRIGENTO SEZIONE 2
riunita con l'intervento dei Signori:
JENI FRANCO Presidente
GALLUZZO SALVATORE Relatore
DAVJCO ALBERTO Giudice
ha emesso la seguente
SENTENZA
sul ricorso n. 1806/2018 depositato il 19/06/2018
contro
AG. RISCOSSIONE AGRIGENTO RISCOSSIONE SICILIA S. P .A.
proposto dal ricorrente:
(Omissis)
difeso da:
TOTO GIUSEPPE EDOARDO
VIA FRATELLI CERVI N. 25 92013 SCIACCAAG

Svolgimento del processo

Col ricorso in epigrafe n. 1806/2018, depositato il 19/06/2018, (Omissis) nato a (Omissis) ed ivi residente, come in atti rappresentato e difeso, ha impugnato nei confronti di Riscossione Sicilia spa l'intimazione di pagamento n. 29120179005625459000e, emessa ai sensi dell'art. 50, co. 2 del DPR n. 602/73 per l'importo di Euro 1594,42, oltre sanzioni ed interessi, notificata in data 22/01/2018, relativa a n. 5 cartelle esattoriali.

Il ricorrente ha dedotto ed eccepito nell'ordine:
1) la nullità dell'atto impugnato per inesistenza giuridica della notifica avvenuta notifica a mezzo agenzia privata di recapito - Violazione e falsa applicazione dell'art. 26 del D.P.R. 602/73, degli artt. 137 e segg. c.p.c. e dell'art. 50, DPR n. 602/73;
2) la nullità dell'intimazione di pagamento impugnata {atto derivato) per invalida notifica delle cartelle di pagamento (atti presupposti)-Violazione e falssa applicazione dell’art. 26 DPT 602/1973, dell’art. 60 DPR 600/73 e dell’art. 137 e segg. Cpc
3) la prescrizione del diritto di credito vantato dall'Agente della Riscossione - Violazione e falsa applicazione del D.L. n. 953/82 e degli artt. 2948 e 2953 c.c.,
4) la nullità dell’atto impugnato per mancanza di chiarezza e per mancata indicazione del responsabile del procedimento - Violazione e falsa applicazione dell'art. 7 L. 212/2000 e dell'art. 36, comma 4 ter D.L. 248/2007.

Per i superiori motivi ha concluso, in breve, chiedendo l'annullamento dell'atto impugnato col favore delle spese ed onorari.

L'Agente della Riscossione ha comunicato con nota prot. 258665 del 24/05/2018 di avere annullato ratto opposto in relazione al ruolo n. 264/2006 (bollo auto) di cui alla cartella n. 29120060015326174000.
Indi Riscossione Sicilia si è costituita in giudizio con proprie controdeduzioni datate 7/10/2019, con le quali, per effetto del D.L. n. 119/20 I 8, art. 4, convertito con modificazioni dalla legge l 7/12/2018 n. 136, ha richiesto dichiararsi la cessazione della materia del contendere in relazione alle quattro cartelle di pagamento portanti i seguenti numeri: 1)29120060015326174; 2)29120070012709928; 3)29120080016144944; 4)29120080037341058.

La lite fiscale, per effetto delle superiori prospettazioni, rimane incentrata, dunque, soltanto sulla cartella 29120120021290192, asseritamente notificata il 13/02/2013, avente ad oggetto Tarsu anno di imposta 2011 Ente creditore Comune di Sciacca, per la quale il Concessionario ha insistito per il rigetto delle relative doglianze del contribuente.
Con successive memorie illustrative, depositate in data 29/10/2019, il ricorrente ha stigmatizzato il contegno di Riscossione Sicilia che ha emesso l'intimazione oggi impugnata nonostante il fatto che quattro delle cartelle (quelle sopraelencate). per le quali l'Agente ha notificato la nuova intimazione, fossero state già annullate dalla Commissione Tributaria Provinciale con la sentenza n. 191/04/18, a seguito di ricorso avverso
precedente intimazione di pagamento, per l'appunto riportante, tra le altre (nove cartelle in totale), le quattro cartelle per le quali è stata richiesta oggi la cessazione della materia del contendere.
Ha evidenziato, pertanto la mala fede e colpa grave dell'Agente della Riscossione, chiedendone la condanna per lite temeraria, nonchè al risarcimento dei danni morali insistendo, altresì, nella eccezione di inesistenza della notifica dell'atto impugnato, avvenuta in data 2211/2018 a mezzo agenzia privata di recapito Nexive in assenza di valida licenza ed altresì sottolineando che il Concessionario non ha provato la notifica delle cartelle n. 29120060015326174000 e n. 29120120021290192000, essendo rimaste allo stato labiale le difese dell'Esattore in merito alla rituale notifica delle cartelle predette, i cui tributi peraltro sarebbero prescritti in mancanza di idonei atti interruttivi. Ha pertanto insistito nelle doglianze tutte di cui al ricorso introduttivo

Motivazione

Osserva la Commissione che il ricorso è fondato e merita accoglimento. Invero, il ricorrente ha documentato, allegandO alla memoria illustrativa depositata il 29/10/2019 la decisione di questa Commissione Tributaria Provinciale n. 191/4/18, che le quattro cartelle di pagamento (per le quali Riscossione Sicilia ha chiesto oggi dichiararsi cessata la materia del contendere per effetto del D.L. n. 119/2018 art. 4) non potevano formare oggetto della intimazione impugnata in quanto erano state annullate dalla Commissione Tributaria per intervenuta prescrizione del credito.

L'Agente della Riscossione è incorso, dunque, in una palese colpevole svista, richiedendo illegittimamente per la seconda volta con una successiva intimazione - per l'appunto quella oggi impugnata - il pagamento di ciò che la Commissione aveva già dichiarato prescritto.

Le censure mosse dal ricorrente al colpevole contegno dell'Ufficio. in ordine alle suddette quattro cartelle, pertanto, sono più che fondate e debbono essere accolte, non potendosi disconoscere che Riscossione Sicilia abbia agito con colpa grave nel richiedere una seconda volta ciò che non era dovuto, cosa che espone il Concessionario all'ulteriore condanna, ex art. 96 c.p.c. al risarcimento del danno.

In ordine poi alla restante cartella di pagamento e cioè quella contrassegnata con il n. 29120120021290192000, Riscossione Sicilia ha asserito la avvenuta notifica della stessa in data 13/2/2013, ma non ha provato tale circostanza, essendo rimasta la asserita notifica allo stato di labiale affermazione, non supportata da alcun documento probatorio a conforto.
Anche tale cartella, conclusivamente, non poteva essere posta a fondamento dell'intimazione impugnata, per cui il ricorso, per le superiori ragioni deve essere integralmente accolto.

Riscossione Sicilia spa., ritenuta la sua totale soccombenza, deve, conseguentemente, essere condannata al pagamento delle spese e compensi di lite, che si liquidano, visti i parametri di legge, in complessivi Euro l.230,00, di cui Euro 30 per spese vive di contributo unificato ed Euro 1.200,00 per compensi difensivi, oltre accessori di legge, se ed in quanto dovuti in favore del ricorrente. Riscossione SiciJia spa deve essere, infine, condannata al risarcimento del danno ex art. 96 c.p.c. che si ritiene equo e conforme a giustizia determinare e liquidare in complessivi Euro 500,00.

PQM

La Commissione accoglie il ricorso e, per l'effetto, annulla l'atto impugnato. Condanna Riscossione Sicilia spa al pagamento delle spese processuali liquidate in Euro 1.230,00 di cui Euro 30,00 per spese vive ed Euro 1200,00 per onorari, oltre IVA e CPA, se ed in quanto dovuti come per legge in favore del ricorrente.
Condanna altresi , Riscossione Sicilia spa al risarcimento del danno ex art. 96 c.p.c., liquidato equitativamente in complessivi Euro 500,00 ( cinquecento/00) in favore del ricorrente.
Agrigento li 19/ll /2019


Scarica copia del provvedimento: Ctp Agrigento n.108/2020

 

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