Motivazione

Il Giudice del Lavoro, dott. Francesco Clemente Pittera,
esaminati gli atti del giudizio,
All’esito della trattazione scritta disposta ai sensi dell’art. 83 co. 7 lett. h) d.l. 18/2020 (già art. 2 co. 2 lett. h d.l. 11/2020) e dell’art. 221, comma 4, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 (convertito con modificazioni nella legge 17 luglio 2020, n. 77

Rilevata, in conformità al disposto dell’art. 28 del DL 76/2020, la regolarità della notifica nei confronti dell’INPS tramite pec estratta, dal difensore del ricorrente, dal registro IPA, trattandosi di ente pubblico previdenziale che non ha provveduto alla trasmissione al REGINDE dell’indirizzo di posta elettronica,

Rilevato, altresì, che relativamente alle cartelle di pagamento n. 298 2002 0050731176; 298 2004 0000224054; 298 2008 000767342; 298 2008 0001078669; 298 2009 0005203711; 298 2010 000 10277322 è stato dichiarato insussistente il diritto della società Riscossione Sicilia di procedere ad esecuzione forzata, con sentenza passata in giudicato intervenuta nelle more del giudizio

Rilevato che relativamente all’avviso di addebito n. 598 2011 2000274537 non è stata fornita prova della regolarità della notifica né di eventuali atti interruttivi del termine di prescrizione

Ritenuta la causa matura per la decisione

PQM

1) Dichiara la contumacia dell’INPS
2) Dichiara non luogo a provvedere sull’istanza di sospensione dell’efficacia esecutiva delle cartelle 298 2002 0050731176; 298 2004 0000224054; 298 2008 000767342; 298 2008 0001078669; 298 2009 0005203711; 298 2010 000 10277322
3) Conferma il provvedimento di sospensione dell’efficacia esecutiva dell’avviso di addebito n. 598 2011 2000274537
4) Rinvia per discussione e decisione all’udienza del 3 dicembre 2020, con termine per note sino a dieci giorni prima
Siracusa lì 05/11/2020.
Il Giudice del Lavoro
Francesco Clemente Pittera


 

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