Svolgimento del processo

Con il ricorso in oggetto (Omissis), in proprio e quali soci ed ex liquidatori della (Omissis) s.r.l., hanno impugnato l'avviso di accertamento TF7030400810/2019 relativo all'anno 2014 con il quale Agenzia delle Entrate - Direzione Provinciale di Caserta ha recuperato a taSsazione la somma di€ 15.035,73 per avere disconosciuto IVA a credito in relazione ad operazioni soggettivamente inesistenti.

I ricorrenti hanno dedotto la nullità dell'atto per il difetto di motivazione, non essendo state esposte le ragioni per le quali si fossero ritenuti inesistenti i rapporti commerciali con la N. s.r.l.

Si è costituita Agenzia delle Entrate - Direzione Provinciale di Caserta, chiedendo il rigetto del ricorso.

Motivazione

Il ricorso merita accoglimento.

Deve in premessa osservarsi che ove vengano contestate al contribuente operazioni soggettivamente inesistenti, l'Amministrazione finanziaria ha l'onere di provare non solo l'oggettiva fittizietà del fornitore, ma anche la consapevolezza del destinatario della prestazione che l'operazione si inserisse in un disegno finalizzato all'evasione di imposta, dimostrando, anche in via presuntiva, in base ad elementi oggettivi e specifici, che il contribuente era a conoscenza, o avrebbe dovuto esserlo, usando l'ordinaria diligenza in ragione della qualità professionale ricoperta, della sostanziale inesistenza del contraente.

Solo ove l'Amministrazione assolva a detto onere istruttorio, graverà sul contribuente la prova contraria di avere adoperato, per non essere coinvolto in un'operazione volta ad evadere l'imposta, la diligenza massima esigibile da un operatore accorto, secondo criteri di ragionevolezza e di proporzionalità in rapporto alle circostanze del caso concreto, non assumendo rilievo, a tal fine, né la regolarità della contabilità e dei pagamenti, né la mancanza di benefici dalla rivendita delle merci o dei servizi. Tale opzione interpretativa da ultimo ribadita dalla Corte di Cassazione nella sentenza n. 9588 del 05.04.2019 e fatta propria da questa Commissione.

Sul punto è opportuno ricordare che la Corte di Giustizia CEE, con la sentenza del 12.01.2006 relativa alle cause riunite C-354/03, C-355/03 e C-484/03 - Opligen ed altri, ha affermato, proprio con specifico riferimento alla questione del trattamento da riservare ad operazioni ritenute soggettivamente inesistenti in quanto riconducibili ad una "frode carosello", la rilevanza della "buona fede" del çessionarjo stabilendo che il "diritto di un soggetto passivo che effettua simili operazioni di dedurre l'imposta sul valore aggiunto pagata a monte non è pregiudicato dal fatto che, nella catena di Cessioni in cui si iscrivono tali operazioni, senza che il medesimo soggetto passivo lo sappia o lo possa sapere, un 'altra operazione, precedente o successiva a quella realizzata da quest'ultimo, sia inficiata da frode all'IVA".

Tesi ribadita nella sentenza della Corte di Giustizia CE!;. 6 luglio 2006 cause riunite C-439104 e C- 440/04 -Axel Kittel e altri, nella quale viene stabililo che "qualora una cessione sia operata nei confronti di un soggetto passivo che non sapesse e non avrebbe potuto sapere che l'operazione interessata si iscriveva in una frode commessa dal venditore, l'articolo 17 della VI direttiva CEE deve essere interpretato nel senso che osta ad una norma di diritto nazionale secondo cui l'annullamento del contratto di vendita, per eeffeto di una disposizione di diritto civile che sanzioni tale contratto con la nullità assoluta in quanto contrario all'ordine pubblico per causa illecita perseguita dall'alienante, comporti per il detto soggetto passivo la perdita del diritto alla detrazione dell'Iva. Al riguardo è irrilevante la questione se tale nullità derivi da una frode all'Iva ovvero da altre frodi”.

In queste sentenze la Corte di Giustizia CEE ha enucleato i principi cardine in materia di frodi carosello fissando in particolare le condizioni per l'esercizio del diritto alla detrazione dell'Iva corrisposta da parte dei soggetti intervenuti nel circuito fraudolento. Del resto il "principio di neutralità fiscale" osta ad una distinzione generalizzata fra le transazioni lecite e le transazioni illecite (Corte di Giustizia senten2a 12 gennaio 2006, cause riunite C-354/03, C-355/03 e C-484/03, Optigen e altri, punto 49) e dunque il comportamento fraudolento di un operatore non incide sull'esercizio dei diritti IVA che competono alla sua controparte negoziale: ogni operazione IV A deve essere valutata singolarmente e il carattere di una determinata operazione nella catena di cessioni non può essere modificato da eventi precedenti o successivi. Pertanto gli operatori che adottano tutte le misure che possano essere da essi ragionevolmente pretese nl fine di assicurarsi che le loro operazioni non facciano parte di una frode all'Iva ovvero di altre frodi, devono '· potere fare affidamento sulla liceità di tali operazioni senza rischiare di perdere il diritto alla deduzione dell'Iva pagata a monte: le operazioni rilevanti ai fini Iva hanno carattere oggettivo, sicché la detrazione dell'imposta assolta non può essere influenzata dalla circostanza che l'Iva sia stata effettivamente versata, a monte, dal cedente/prestatore, sempreché il contribuente non avesse, né potesse avere, conoscenza di partecipare all'operazione fraudolenta, stante il generale principio per cui gli interessali non possono avvalersi abusivamente o fraudolentemente del diritto comunitario.

Ebbene nel caso che ci occupa la (Omissis) s.r.l. avrebbe contabili=to operazioni soggettivamente inesistenti in quanto intercorse con la N. s.r.l. Unipersonale, soggetto ritenuto coinvolto in una frode IVA intracomunitaria. Tuttavia nell'avviso opposto non si rinvengono gli elementi sulla base dei quali l'Ufficio sarebbe giunto a tali conclusioni (vedi pagg. 3 e 4 dell'avviso); 􀊡é risulta che la Picmme Italia s.r.l. abbia con=iuto la segnalazione del Settore Contrasto Illeciti dell'Agenzia delle Entrate prot. n. 6763 7 del 22.3.2019, cui l'avviso opposto fa rinvio. Alla luce di tali emergenze di fatto, deve ritenersi che l'atto impugnato sia prÌ\•o di motivazione; rileva a tale riguardo premettere che ogni atto tributario deve permettere al contribuente di comprendere chiaramente la natura e l'ammontare della pretesa e i presupposti sulla base dei quali la stessa è avanzata; l'obbligo di motivazione dell'atto impositivo persegue il fine di porre il contribuente in condizione di conoscere la pretesa in misura tale da consentirgli sia di valutare l'opportunità di esperire l'impugnazione giudiziale, sia, in caso positivo, di contestare efficacemente l'an e il quantum debeatur. Detti elementi conoscitivi devono essere forniti all'ioteres.sato, non solo tempestivamente ma anche con quel grado di determinatezza ed intelligibilità che penne-Ila al medesimo un esercizio non difficoltoso del diritto di difesa.

Nel caso che ci occupa il difetto di motivazione ha comportato che il contribuente non sia staio posto nella condizione di dimostrare la propria buona fede nell'ambito dei rapporti commerciali con la N. s.r.l., non avendo conosciuto gli elementi attraverso i quali avrebbe dovuto dedurre la non operatività di quest'ultima società.

Deve dunque ritenersi fondata nel caso dell'avviso di accertamento opposto l'eccezione relativa al difeno di motivazione dell'atto: l'avviso opposto deve conseguentemente essere annullato. Le spese seguono la soccombenza.

PQM

I) Accoglie il ricorso e per l'effetto annulla l'avviso di accertamento TF7030400810/2019.
2) Condanna parte resistente alla rifusione delle spese di giudizio sostenute da parte ricorrente, che si
liquidano in€ 600,00, oltre IVA e CPA come per legge, con distrazione in favore del difensore antistatario.
Caserta, il 14.10.2020.


Scarica copia del provvedimento: CTP Caserta Sentenza 2076/2020

 

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