SENTENZA
sull'appello n. 3653/2018 depositato il 23/08/2018
avverso la pronuncia sentenza n. 34/2018 Sez:3
emessa dalla Commissione Tributari Provinciale di CREMONA
contro: A. & C. SRL
proposto dall'appellante:
AG. ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE DI CREMONA
VIA PÒNCHIELLI, 2 26100 CREMONA CR
Atti lmpugnati:
AVVISO DI ACCERTAMENTO no T9M060100214 IVA-ALTRO 2013
AGENZIA DELLE ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE DI CREMONA-Appellante
che Codesta Ili. ma Commissione Tributaria Regionale di Milano - Sez. Staccata di Brescia riformi la sentenza de qua dichiarando legittimo l'avviso di accertamento impugnato, con condanna al pagamento delle spese di entrambi i gradi di giudizio.
A. & C. SRL-Appellato
Non costituita

Svolgimento del processo

(Omissis) impugnava Avviso di accertamento, anno d'imposta 2013 emesso dall'Agenzia delle Entrate di Cremona per il recupero, ai fini IVA, l'imposta non applicata sulle cessioni di beni intracomunitarie effettuate nell'anno 2013 pari a € 180.722,00 con aliquota IVA 21% € 37.952,00 e pari a € 224.559,00 con aliquota IVA 22% € 49.403,00.
Il motivo del recupero si fondava sul PVC redatto il 25 maggio 2015 dall'Agenzia delle Dogane di Brescia sezione di Cremona dal quale risultava che la società verificata aveva effettuato operazioni intracomunitarie nel 2013 senza essere iscritta negli elenchi VIES. La società aveva presentato ricorso alla Commissione Tributaria Provinciale di Cremona sostenendo l'illegittimità dell'accertamento per violazione della normativa comunitaria sull'inderogabilità del principio della tassazione delle cessioni di beni nello Stato membro di destinazione.
Resisteva l'Ufficio facendo rilevare che la società aveva richiesto e ottenuto l'iscrizione negli elenchi VIES soltanto il 20 aprile 2014. Pertanto nell'anno 2013 era sfornita di autorizzazione.
La Commissione Tributaria Provinciale di Cremona, con sentenza n.34/03/18 depositata il 17 gennaio 2018 accoglieva il ricorso.

Avverso la suddetta sentenza l'Agenzia delle Entrate proponeva appello con ricorso notificato il 12 luglio 2018 a mezzo PEC all'indirizzo del difensore sara.meleqari@commercialisticr.it eccependo la violazione dell'art.27 del D.L. 31 maggio 2010 n.78 e art.35 dPR n.633/72. La società non si è costituita. All'udienza collegiale del 3 dicembre 2020, il ricorso è passato in decisione sulle conclusioni rassegnate e trascritte dalle parti.

Motivazione

1. Con un articolato motivo l'Agenzia delle Entrate lamenta la violazione dell'art. 27 del D.L. 31 maggio 2010 n.78 e dell'art. 35 del dPR 633/72. Il Giudice di primo grado, infatti, si era limitato ad uniformarsi alla tesi difensiva secondo la quale l'iscrizione era un requisito formale e non obbligatorio. Il motivo è fondato.

2. L'elenco VIES, "autorizzazione VIES" è un sistema di scambio di dati e informazioni di carattere fiscale tra gli Stati membri dell'Unione Europea. "VAT information exchange system", ovvero VIES è uno strumento istituito dalla normativa fiscale comunitaria IVA al fine di contrastare frodi, elusioni ed evasioni fiscali. Per i soggetti già titolari di partita IVA, come nella fattispecie in esame, è possibile iscriversi al VIES utilizzando i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate, direttamente o tramite intermediari incaricati. L'iscrizione ha la funzione di mettere a disposizione di tutte le aziende europee un sistema informatico di dati con cui verificare in tempo reale l'esistenza e la regolarità di una partita IVA comunitaria.

3. L'articolo 35 del DPR n 633/72 è la norma di riferimento per l'obbligo di iscrizione al VIES per le operazioni intracomunitarie. La norma prevede la necessità di ottenere una specifica autorizzazione dall'Agenzia fiscale competente, per l'effettuazione di operazioni in ambito UE. Secondo il disposto dagli artt. 22 e 23 del Regolamento UE n. 904/2010 e dell'art. 35 comma 15-bis del DPR n. 633/72, in ogni caso quello che rileva in capo al soggetto cedente -per beneficiare del regime in questione -è la presentazione/redazione corretta degli elenchi riepilogativi Intrastat. Di contro, l'applicazione della non imponibilità IVA è subordinata al fatto che il soggetto passivo o un ente non soggetto passivo destinatario della cessione sia identificato ai fini deii'IVA in uno Stato membro diverso da quello in cui la spedizione o il trasporto dei beni ha inizio e abbia comunicato al cedente tale numero di identificazione IVA.

Per quanto sopra, l'appello va accolto con riforma della sentenza di primo grado. Alla soccombenza segue la condanna della società appellata alla rifusione delle spese del grado in favore dell'Agenzia delle Entrate di Cremona che liquida in € 3.105,00 oltre accessori di legge se dovuti.


 

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