REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Commissione Tributaria Provinciale di CATANIA Sezione 09, riunita in udienza il 30/09/2021 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
MATARAZZO ANTONINO ANGELO MARI, Presidente
CORDIO ROBERTO PAOLO, Relatore
AVIZZANO GIUSEPPE, Giudice
in data 30/09/2021 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 160/2018 depositato il 11/01/2018
proposto da
E. Srl In Liquidazione In Persona Del Liquidatore E Legale Rappr.te Legale Pro Temp -
Difeso da
Orazio Stefano Esposito - SPSRST77T15C351X
Rappresentato da P. D.
Rappresentante difeso da
Orazio Stefano Esposito - SPSRST77T15C351X
ed elettivamente domiciliato presso orazioesposito@pec.ordineavvocaticatania.it
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Catania - Via Monsignor Domenico Orlando, 1 95126 Catania CT elettivamente domiciliato presso dp.catania@pce.agenziaentrate.it
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TYS03M401544 IRES-ALIQUOTE 2013
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TYS03M401544 IVA-ALIQUOTE 2013
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TYS03M401544 IRAP 2013
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente: insiste in ricorso e sull'effettività dell'operazione, come dimostrato dalla documentazione in atti, sottolineando anche che esiste un accordo conciliativo che annulla la parte relativa al disconoscimento dei costi.
Resistente/Appellato: insiste sulle controdeduzioni e sulla pretesa facendo presente che i costi sarebbero già stati riconosciuti in sede di accordo conciliativo, peraltro non sottoscritto dalla parte.
Il ricorso pertanto viene esaminato e posto in decisione.

Svolgimento del processo

Con ricorso depositato telematicamente il giorno 11.11.2018 la E. SRL, in liquidazione, ha convenuto in giudizio, innanzi a questa Commissione, l’Agenzia delle Entrate proponendo opposizione avverso l’avviso di accertamento n. TYS03M401544, relativo a maggiori somme dovute per IRES, IRAP ed IVA e relative addizionali per l’anno d’imposta 2013 dell’importo complessivo di euro 43.321,00, per imposte non versate ed euro 152.791,00 per sanzioni.
L’opponente premette di essere stata sottoposta a verifica fiscale da parte della Guardia di Finanza – Nucleo di Polizia Tributaria di Catania in relazione agli anni di imposta 2005, 2006, 2010, 2011, 2012 e 2013 ma che tale controllo era stato successivamente esteso agli anni 2007-2008-2009; che l’Agenzia delle Entrate di Catania, recependo acriticamente le risultanze del pvc, aveva notificato l’avviso di accertamento qui opposto; che, in particolare, nel detto avviso veniva accertato che essa opponente avrebbe indebitamente dedotto costi per un ammontare complessivo - nel 2013 - pari a euro 101.375,00, tra cui euro 57.000,00 per operazioni oggettivamente inesistenti;
che, inoltre, essa opponente avrebbe dovuto emettere una fattura di euro 45.618,00 con iva dovuta per euro 9.936,00.
Eccepisce, in sintesi, la ricorrente:
1) la nullità ed infondatezza dell’avviso di accertamento impugnato per difetto assoluto di attribuzione per carenza del potere dirigenziale sia del soggetto delegante che del soggetto delegato in violazione dell’articolo 12, comma 4, del d.p.r. n. 602/73;
2) la nullità dell’avviso di accertamento per violazione del d.p.r. n. 600 del 1973, art. 42 e d.lgs. n. 300 del 1999, art. 68 nonchè della l. n. 212 del 2000, art. 6 in quanto non sottoscritto dal direttore titolare dell’ufficio che lo ha emesso o da altro impiegato della carriera direttiva bensì da un funzionario in assenza di specifica e motivata delega, non allegata all'avviso;
3) la nullità dell’avviso per violazione dell'art.7, della l. n. 212/2000, dell’art.3 della l. 241/1990 e dell’art. 42, 3 comma, del d.p.r. n. 600/1973 per mancata allegazione del pvc; la violazione dell'obbligo di chiarezza e motivazione degli atti e di conseguenza la violazione del diritto di difesa.
4) l’erronea valutazione dei fatti; il difetto di motivazione e la violazione dell’art. 2697 cc. per il mancato assolvimento dell’onere della prova a carico dell’agenzia delle entrate; l’insussistenza delle violazioni sostanziali in quanto le operazioni economiche contestate erano state effettivamente realizzate con la conseguente illegittimità del recupero dei costi per ammortamento erroneamente ritenuti indeducibili per euro 57.000,00;
5) l’illegittimità dell’avviso di accertamento opposto in quanto determinato dall’errata applicazione dello studio di settore mentre essa ricorrente - nell’anno d’imposta considerato – non versava in una condizione di normalità ma in una condizione del tutto peculiare essendo stata oggetto di sequestro con decreto del 2 febbraio 2004 emesso dal Tribunale di Catania;
6) l’illegittimità della violazione formale contestata stante il corretto adempimento alla richiesta di esibizione dei libri contabili, come riportato nello stesso processo verbale di accertamento, in assenza di rilievi sulla tenuta delle scritture contabili da parte della Guardia di finanza.
Ha chiesto, pertanto, in via principale, dichiarare la nullità ovvero l’illegittimità del provvedimento impositivo opposto e per l’effetto annullarlo l’atto impugnato. Vinte le spese.

L’Agenzia delle Entrate si è costituita in giudizio resistendo al ricorso e chiedendone l’integrale rigetto (con il favore delle spese) in quanto infondato sia quanto alle doglianze concernenti i profili formali dell’atto impugnato che quanto al merito dell’accertamento.
La società ricorrente ha depositato memorie illustrative.
All’udienza pubblica del giorno 30 settembre 2021 – svoltasi con modalità telematica alla presenza dei difensori delle parti - la causa è stata posta in decisione.

Motivazione

Vanno disattese le doglianze di cui sub 1 e 2: va infatti rilevato che la documentazione prodotta dall’Ufficio comprova, per un verso, la titolarità del ruolo di direttore dell’Ufficio provinciale di Catania in capo al dott. Domenico Lodato e, per altro verso, l’esistenza della delega di firma conferita da tale dirigente al capo Area, dott. Petralia Carmelo, sottoscrittore dell’atto qui impugnato.
Per quanto attiene alla – prospettata – carenza di motivazione dell’avviso opposto va richiamato il consolidato orientamento della giurisprudenza in ordine alla legittimità della motivazione per relationem degli atti di accertamento, ossia operato con il richiamo ad atti o verbali già a conoscenza del contribuente (cfr. tra le tante Cass.5850/2011).
Nel caso in esame, l’Ufficio ha proceduto all’accertamento a seguito di quanto riscontrato nel processo verbale di contestazione del 26.3.2015 (prodotto in atti e notificato alla società ricorrente, come è pacifico), adottando una specifica motivazione delle ragioni di condivisione delle risultanze del medesimo e quindi della quantificazione della pretesa tributaria, qui contestata, con particolare riguardo alla non deducibilità di una serie di costi, derivanti dal contratto di sub appalto stipulato in data 27.8.2013 dalla società ricorrente con la R. s.r.l. ed alla prestazioni da quest’ultima fatturate alla ricorrente, quale sub appaltante, con la susseguente ricostruzione officiosa dei maggiori ricavi e quindi del reddito d’impresa.

Diversamente, a parere del Collegio, risulta fondata la doglianza di cui al punto 4, concernente il merito dell’accertamento e l’esistenza delle operazioni economiche contestate.
Si osserva sul punto che – con sentenza n. 4977/6/19 del 6.8.2019 intervenuta nella pendenza del presente giudizio - la CTR Sicilia, sezione di Catania ha adottato una pronuncia di annullamento di altro avviso di accertamento (n. TYS03M4020141) con il quale l’Ufficio ha mosso, nei confronti della odierna ricorrente, le medesime contestazioni poste a sostegno dell’avviso qui controverso (se pure in relazione all’anno d’imposta 2006).
In sintesi, con la citata pronuncia (accoglimento il motivo di gravame concernente la contestata inesistenza dei costi dedotti dalla E.) il giudice di secondo grado ha precisato che:
“Per Cassazione Civile, sentenza n° l0649/18, in materia di operazioni oggettivamente inesistenti, poiché la fattura, di regola, costituisce titolo per il contribuente ai fini del diritto alla detrazione dell'IVA e alla deducibilità dei costi, spetta all'Ufficio dimostrare il difetto delle condizioni per l'insorgenza di tale diritto. La dimostrazione può ben consistere in presunzioni semplici, poiché la prova presuntiva non è collocata su un piano gerarchicamente subordinato rispetto alle altre fonti di prova e costituisce una prova completa alla quale il giudice di merito può attribuire rilevanza anche in via esclusiva ai fini della formazione del proprio convincimento (v. Cass. n. 9108 del 06/06/2012). Nel caso in cui l'Ufficio ritenga che la fattura concerna operazioni oggettivamente inesistenti, cioè sia una mera espressione cartolare di operazioni commerciali mai poste in essere da alcuno, e quindi contesti l'indebita detrazione dell'IVA e/o deduzione dei costi, ha l'onere di fornire elementi probatori del fatto che l'operazione fatturata non è stata effettuata, e a quel punto passerà sul contribuente l'onere di dimostrare l'effettiva esistenza delle operazioni contestate. Quest'ultima prova non potrà consistere, però, nella esibizione della fattura, né nella sola dimostrazione della regolarità formale delle scritture contabili o dei mezzi di pagamento adoperati, i quali vengono normalmente utilizzati proprio allo scopo di far apparire reale un'operazione fittizia (tra le altre, Cass. n. 15228 del 03/12/2001; Cass. n.12802 del 10/06/2011).
È poi evidente che, in caso di accertata assenza dell'operazione, è escluso che possa configurarsi la buona fede del cessionario o committente (v. Cass. n. 18118 del 14/09/20 16).
Quanto sopra premesso, quanto alle fatture emesse dalla società G. srl in relazione ai lavori di costruzione di un capannone in Contrada Cardinale, a parere del Collegio la società appellante ha dimostrato appieno di avere effettuato l'operazione in questione, attraverso una perizia di stima effettuata dall'Ing. Gabriele Correnti per incarico degli Amministratori Giudiziali della E.
Quanto alle fatture emesse da G. S., G. S. e E. s.n.c., e disconosciute dall'Ufficio, è circostanza dirimente che la società fosse stata sottoposta a sequestro penale dal Tribunale di Catania fin dal 02.02.2004. Pertanto, non solo nell'anno 2006 la gestione della società era affidata a due amministratori giudiziali sotto il controllo del Giudice Delegato, ma oltretutto, poiché, in caso di confisca, si verifica l'estinzione del debito erariale per confusione, appare difficile giustificare la preordinazione delle operazioni a una evasione di imposta. Nel merito, le giustificazioni addotte dalla società appellante in ordine ai singoli rapporti con il merito, le giustificazioni addotte dalla società appellante in ordine ai singoli rapporti con i soggetti sopra richiamati, appaiono al Collegio del tutto condivisibili.”

A parere del Collegio le argomentazioni svolte in seno alla detta sentenza (non passata in giudicato per quanto emerge dalle reciproche allegazioni delle parti) appaiono del tutto condivisibili, tenuto conto di quanto emerge della documentazione fotografica prodotta in atti unitamente alla perizia di stima dei beni redatta dall’ing. Gabriele Correnti (identica a quella scrutinata dalla Commissione Regionale, come emerge dal tenore della motivazione).
Invero, tale documentazione – da reputarsi attendibile e non contestata dall’Ufficio - comprova l’effettiva realizzazione del sito industriale di Contrada Cardinale tra cui il capannone realizzato dalla G. s.r.l. nel 2006, cui si riferiscono le fatture per prestazioni di servizio per l’importo complessivo di euro 570.000,00, di cui euro 57.000,00 imputati al conto economico dell’anno 2013, reputate non deducibili dall’Ufficio per inesistenza della corrispondente operazione economica.
In conclusione, condividendo le argomentazioni della citata sentenza n. 4977/6/19 del 6.8.2019, gli elementi di prova offerti dalla ricorrente sono del tutto idonei a smentire l’assunto dell’Ufficio (a ben vedere non supportato da concreti elementi né dalle prospettate ammissioni della ricorrente in sede di accordo conciliativo per un diverso anno d’imposta) secondo cui non sarebbe stata dimostrata l’esistenza del capannone o il rilascio di certificazioni relative all’inizio dei lavori.
Va pertanto dichiarata l’illegittimità dell’avviso di accertamento con riguardo alla indeducibilità dell’importo di euro 57.000,00 (dell’anno 2013) derivante dalle fatture della Gefo s.r.l., dovendosi precisare che – viceversa – vanno considerati come accertati (in quanto non oggetto di contestazione con il ricorso in esame) i restanti costi non deducibili indicati alla pag. 5 dell’avviso di accertamento, diversi da quelli derivanti dalle fatture G. s.r.l.

Infine risulta fondata la doglianza concernente la mancata esibizione dei libri contabili.
In proposito appare dirimente la considerazione che l’esibizione dei libri contabili richiesti (e non immediatamente esibiti) è avvenuta in data 15.01.2015 (come si indica in seno al processo verbale redatto dalla Guardia di Finanza) con la conseguenza che i verbalizzanti hanno potuto esaminarli prima della chiusura e formalizzazione del PVC, avvenuta il 26.3.2015.
Non si configura pertanto il prospettato ritardo dell’esibizione superiore ai 90 giorni indicato nell’avviso opposto sicchè anche sotto tal profilo l’accertamento è infondato.
In conclusione – assorbita ogni altra questione – in parziale accoglimento del ricorso va dichiarata l’illegittimità dell’avviso di accertamento opposto nella parte in cui si assume l’inesistenza dell’operazione rappresentata dalle fatture dalla G. s.r.l. dovendosi tenere conto della deducibilità del costo di euro 57.000,00 (come sopra precisato) e dell’insussistenza del ritardo dell’esibizione dei libri contabili.
Per l’effetto l’Agenzia dovrà procedere alla rideterminazione del reddito imponibile e delle imposte dovute, tenendo conto dei componenti negativi del reddito non oggetto di contestazione in questa sede.
Tenuto conto della reciproca soccombenza sussistono i presupposti disporre l’integrale compensazione delle spese di lite tra le parti.

PQM

La Commissione, in parziale accoglimento del ricorso, dichiara l’illegittimità dell’avviso di accertamento n. TYS03M401544, nei limiti di cui in motivazione, onerando l’Agenzia delle Entrate di procedere all’accertamento delle imposte dovute dalla ricorrente per l’anno 2013 in coerenza con la presente statuizione.
Spese interamente compensate.
Cosi deciso in Catania, 30 settembre 2021.
Il Relatore
dott. Roberto Paolo Cordio
Il Presidente
dott. Antonino Matarazzo
Depositata in segreteria il 11.11.2021


 

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