REPUBBLIC ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
TRIBUNALE DI SIRACUSA
Sezione Lavoro
Il giudice del Tribunale di Siracusa dott. Francesco Clemente Pittera, in funzione di Giudice del Lavoro, dando pubblica lettura del dispositivo e dell’esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, all’udienza del 23/7/2020 ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. R.G. 1979/2019
tra
C. A. C., rappresentato e difeso dall’Avv. ESPOSITO ORAZIO STEFANO, giusta procura come in atti,
- Opponente -
contro
INPS – ISTITUTO NAZIONALE PER LA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore rappresentato e difeso dall’Avv. MARCEDONE IVANO, giusta procura come in atti,
- Opposto -
e nei confronti di
RISCOSSIONE SICILIA SPA, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avv. MALVAGNA ESTER, giusta procura come in atti,
Opposta -

Svolgimento del processo

Con ricorso depositato in data 5.6.2019, C. A. C. esponeva che in data 14.03.2019, dovendo valutare l’opportunità di avvalersi della definizione agevolata per i carichi tributari e non tributari prevista dal D.L. n. 148/2017, richiedeva alla società Riscossione Sicilia SpA e all’Inps sede di Siracusa, di conoscere la propria situazione debitoria, unitamente al prospetto dei debiti rottamabili, e che, in tale circostanza, apprendeva dell’esistenza di una pretesa creditoria vantata da parte dell’agente della riscossione a titolo di contributi previdenziali e relative somme aggiuntive, asseritamente dovuti in favore dell’INPS di Siracusa, in forza delle seguenti cartelle di pagamento:
1) cartella n. 298 2000 0022136748 dell’INPS di Siracusa, con la quale veniva richiesto, dall’ente impositore, il pagamento di € 96.522,67 per contributi IVS fissi/percentuali oltre somme aggiuntive e compensi di riscossione, con riferimento all’anno d’imposta 2000
2) cartella n. 298 2002 0012726023 dell’INPS di Siracusa, con la quale veniva richiesto, dall’ente impositore, il pagamento di €. 51.720,17 per contributi IVS operai a tempo determinato, oltre somme aggiuntive e compensi di riscossione, con riferimento all’anno d’imposta 2001
3) cartella n. 298 2002 0050731176 dell’INPS di Siracusa, con la quale veniva richiesto, dall’ente impositore, il pagamento di €. 56.085,80 per contributi IVS operai a tempo determinato, oltre somme aggiuntive e compensi di riscossione, con riferimento all’anno d’imposta 2002
4) cartella n. 298 2004 0000224054 dell’INPS di Siracusa, con la quale veniva richiesto, dall’ente impositore, il pagamento di €. 86.236,32 per contributi IVS operai a tempo determinato, oltre somme aggiuntive e compensi di riscossione, con riferimento all’anno d’imposta 2003
5) cartella n. 298 2005 0019063413 dell’INPS di Siracusa, con la quale veniva richiesto, dall’ente impositore, il pagamento di €. 129.453,94 per contributi IVS operai a tempo determinato, oltre somme aggiuntive e compensi di riscossione, con riferimento all’anno d’imposta 2005;
6) cartella n. 298 2008 000767342 dell’INPS di Siracusa, con la quale veniva richiesto dall’ente impositore, il pagamento di € 174.413,61 per contributi IVS operai a tempo determinato, oltre somme aggiuntive e compensi di riscossione, con riferimento all’anno d’imposta 2006;
7) cartella n. 298 2008 0001078669 dell’INPS di Siracusa, con la quale veniva richiesto dall’ente impositore il pagamento di €. 59.330,29 per contributi IVS operai a tempo determinato, oltre somme aggiuntive e compensi di riscossione, con riferimento all’anno d’imposta 2007;
8) cartella n. 298 2008 0023811816 dell’INPS di Siracusa, con la quale veniva richiesto, dall’ente impositore, il pagamento di €. 83.594,43 per contributi IVS operai a tempo determinato, oltre somme aggiuntive e compensi di riscossione, con riferimento all’anno d’imposta 2008;
9) cartella n. 298 2009 0005203711 dell’INPS di Siracusa, con la quale veniva richiesto, dall’ente impositore, il pagamento di €. 46.034,82 per contributi IVS operai a tempo determinato, oltre somme aggiuntive e compensi di riscossione, con riferimento all’anno d’imposta 2008;
10) cartella n. 298 2009 0013479701 dell’INPS di Siracusa con la quale veniva richiesto, dall’ente impositore, il pagamento di € 19.827,39 per contributi IVS operai a tempo determinato oltre somme aggiuntive e compensi di riscossione, con riferimento all’anno d’imposta 2009;
11) cartella n. 298 2009 0016521104 dell’INPS di Siracusa, con la quale veniva richiesto, dall’ente impositore, il pagamento di €. 1.354,85 per contributi IVS operai a tempo determinato, oltre somme aggiuntive e compensi di riscossione, con riferimento all’anno d’imposta 2009;
12) cartella n. 298 2009 0021125816 dell’INPS di Siracusa, con la quale veniva richiesto, dall’ente impositore, il pagamento di €. 1.455,10 per contributi IVS operai a tempo determinato, oltre somme aggiuntive e compensi di riscossione, con riferimento all’anno d’imposta 2009;
13) cartella n. 298 2009 0030305320 dell’INPS di Siracusa, con la quale veniva richiesto, dall’ente impositore, il pagamento €. 18.867,16 per contributi IVS operai a tempo determinato, oltre somme aggiuntive e compensi di riscossione, con riferimento all’anno d’imposta 2009;
14) cartella n. 298 2010 000103377322 dell’INPS di Siracusa, con la quale veniva richiesto, dall’ente impositore, il pagamento di €. 68.961,33 per contributi IVS operai a tempo determinato, oltre somme aggiuntive e compensi di riscossione, con riferimento all’anno d’imposta 2010;
15) cartella n. 298 2010 00015533259 dell’INPS di Siracusa, con la quale veniva richiesto, dall’ente impositore il pagamento di €. 1.368,46, per contributi IVS operai a tempo determinato oltre somme aggiuntive e compensi di riscossione, con riferimento all’anno d’imposta 2010
16) cartella n. 298 2010 0020458320 dell’INPS di Siracusa, con la quale veniva richiesto, dall’ente impositore, il pagamento di €. 5.347,30 per contributi IVS operai a tempo determinato oltre somme aggiuntive e compensi di riscossione, con riferimento all’anno d’imposta 2010;
17) cartella 298 2010 00028005670 dell’INPS di Siracusa, con la quale veniva richiesto, dall’ente impositore, il pagamento di €. 23.297,66 per contributi IVS operai a tempo determinato, oltre somme aggiuntive e compensi di riscossione, con riferimento all’anno d’imposta 2010;
18) cartella n. 298 2011 000 4529221 dell’INPS di Siracusa, con la quale veniva richiesto, dall’ente impositore, il pagamento di €. 29.895,65 per contributi IVS operai a tempo determinato, oltre somme aggiuntive e compensi di riscossione, con riferimento all’anno d’imposta 2010.
A fondamento del ricorso deduceva l’omessa notifica delle opposte cartelle di pagamento e l’intervenuta estinzione del credito per effetto dell’intervenuta prescrizione, evidenziando la sussistenza di un concreto ed attuale interesse ad agire, in ragione della immediata eseguibilità del titolo rappresentato dal ruolo nonché dall’avere in precedenza formulato, senza esito, domanda amministrativa di sgravio, chiedendo all’INPS ed alla società Riscossione Sicilia SpA di procedere all’annullamento in sede di autotutela delle somme contenute nelle cartelle indicate. A tal fine, rilevava che l’INPS aveva opposto il proprio diniego, senza motivare in merito alla prescrizione, mentre nessuna risposta perveniva dalla società Riscossione Sicilia SpA.

Si costituiva l’INPS rilevando, preliminarmente il proprio difetto di legittimazione passiva per le azioni esecutive intraprese dal concessionario della riscossione ed, in genere, per fatti posteriori alla formazione dei titoli esecutivi. Sempre in via preliminare, eccepiva l’inammissibilità del ricorso, per carenza di interesse ad agire ad un’azione di mero accertamento negativo della pretesa contributiva, essendo stata formulata domanda di annullamento del ruolo, che la società contribuente avrebbe dovuto fare valere esclusivamente in sede amministrativa, chiedendo l’eliminazione del credito in via di autotutela (c.d sgravio). Evidenziava che il ricorrente, pur dichiarando di non avere ricevuto alcuna comunicazione e/o avviso che preannunciasse l’attivazione di una procedura esecutiva da parte del Concessionario, aveva proposto l’azione di opposizione all’esecuzione al fine di dichiarare l’intervenuta prescrizione del diritto di credito dell’INPS, in assenza di alcuna notifica di atti di messa in mora e/o prodromici all’esecuzione forzata, la cui esistenza, nella vicenda in esame, avrebbe costituito l’imprescindibile presupposto per l’ammissibilità della domanda giudiziale, posto che solo a mezzo di detti atti il concessionario manifestava la volontà di procedere al recupero di quanto dovuto in base alle cartelle divenute definitive. Richiamando Cass. 6723/19 e Cass n. 6034/2017 chiedeva dichiararsi l’inammissibilità del ricorso per insussistenza dell’interesse ad agire, essendo stata dedotta la prescrizione del credito esattoriale, di cui il debitore doveva considerarsi già a conoscenza per effetto della regolare notifica delle cartelle di pagamento poste a base della pretesa creditoria e per non essere intervenuta alcuna minaccia di esecuzione suscettibile di essere opposta nelle forme dell’art. 615 c.p.c.. Sempre in via preliminare, deduceva l’inammissibilità dell’opposizione per il decorso del termine perentorio di quaranta giorni dalla notifica delle cartelle previsto dall’art. 24 del D.lgs n. 46/99, senza che il ricorrente avesse proposto alcuna opposizione nel predetto termine e deduceva, inoltre, l’infondatezza della eccepita prescrizione, stante la sussistenza di una pluralità di atti interruttivi regolarmente notificati al debitore. Rilevava, in particolare, l’inammissibilità dell’eccepita prescrizione in relazione a fatti antecedenti alla formazione delle cartelle di pagamento, in quanto relativa a titoli esecutivi ormai divenuti definitivi per mancanza di tempestiva opposizione a ruolo, mentre invece, in relazione ai fatti posteriori alla formazione del titolo rilevava che nessuna prescrizione poteva essere eccepita nei confronti dell’Istituto resistente, non essendo legittimo contraddittore per fatti successivi alla formazione del ruolo esattoriale.

Si costituiva, altresì, la società Riscossione Sicilia SpA, che eccepiva preliminarmente l’inammissibilità, per carenza di interesse concreto ed attuale ad agire, dell’opposizione all’esecuzione con la quale il ricorrente contestava l’omessa notificazione delle cartelle esattoriali cui si riferivano gli estratti di ruolo, mancando un atto produttivo di effetti pregiudizievoli nella sfera del destinatario. In particolare, evidenziava che nella fattispecie erano state notificate alcune intimazioni di pagamento che non erano state impugnate ma nessuna ulteriore rivendicazione nei confronti dell’opponente era stata avanzata dall’INPS o dal concessionario della riscossione, che giustificasse l’interesse del medesimo opponente ad evitare un pregiudizio attuale. In secondo luogo, deduceva l’inammissibilità del ricorso relativamente alle contestazioni che la parte avrebbe dovuto far valere nel termine di 40 giorni decorrenti dalla notificazione delle cartelle di pagamento opposte nonché il proprio difetto di legittimazione passiva per motivi attinenti al merito dell’obbligazione contributiva. Evidenziava che l’opponente aveva agito per prevenire presunte, future ed eventuali azioni esecutive e non già per paralizzare ingiuste pretese dell’ente impositore, con conseguente inammissibilità del ricorso, in assenza di una concreta ed attuale necessità di tutela avverso un’azione esecutiva non ancora intrapresa dall’ente incaricato della riscossione. In ogni caso, evidenziava che le cartelle di pagamento erano state tutte regolarmente notificate al ricorrente ed a familiari conviventi e non opposte nei termini previsti dalla legge, divenendo titoli esecutivi definitivi ed intangibili. Relativamente all’eccepita prescrizione, rilevava che la stessa non si era ancora maturata essendo stata interrotta da numerose intimazioni di pagamento allegate in atti nonché dal preavviso di fermo amministrativo n. 298 2014 0000008014, notificato in data 4.12.2014 a mani della moglie convivente del ricorrente, cui aveva fatto seguito, in data 20.2.2015, l’iscrizione del fermo amministrativo, anch’esso non opposto. Rappresentava che il ricorrente aveva richiesto procedura di definizione agevolata degli importi indicati nelle cartelle di pagamento, con conseguente interruzione del termine di prescrizione e ponendosi del pari in maniera incompatibile con l’eccezione di non avere ricevuto alcuna notifica delle cartelle. Concludeva, pertanto, per la legittimità della procedura di riscossione, con conseguente rigetto dell’opposizione.

All’udienza odierna la causa previa discussione orale viene decisa mediante lettura delle presente sentenza.

Motivazione

In via preliminare, va esaminata la questione relativa all’ammissibilità dell’opposizione essendo stata proposta avverso cartelle di pagamento asseritamente mai notificate.
Secondo l’attuale elaborazione giurisprudenziale (Cfr. Cass. 29294/2019), ai fini della valutazione dell’ammissibilità o meno dell’opposizione avverso l’iscrizione a ruolo (atto endoprocedimentale della riscossione coattiva del credito previdenziale) bisogna distinguere le seguenti ipotesi per le quali va dichiarata o meno l’inammissibilità:
a) qualora l’impugnazione investa l’estratto di ruolo di cui il contribuente sia venuto a conoscenza per effetto della richiesta inoltrata al concessionario il ricorso è inammissibile essendo l’iscrizione a ruolo un atto endoprocedimentale non impugnabile autonomamente se non in funzione della formazione del successivo titolo esecutivo e non rientra tra gli atti tassativamente previsti dall’art. 19 del D.lgs 546/92 quali oggetto di impugnazione in sede giudiziale
b) viceversa, qualora venga impugnata unitamente all’iscrizione a ruolo la cartella di pagamento (o l’avviso di addebito), di cui il contribuente censura la nullità, inesistenza e/o omessa notifica, deducendo di esserne venuto a conoscenza attraverso l’estratto di ruolo rilasciato su sua richiesta dal concessionario, l’opposizione è ammissibile e può essere esaminata nel merito.

In particolare, il D.Lgs.n. 546 del 1992, art. 19, comma 3, u.p., non osta all’impugnazione dell’iscrizione a ruolo, unitamente alla cartella di pagamento mai notificata, in quanto “una lettura costituzionalmente orientata impone di ritenere che l’impugnabilità dell’atto precedente non notificato (l’iscrizione a ruolo) unitamente all’atto successivo notificato (cartella di pagamento) - impugnabilità prevista da tale norma - non costituisce l’unica possibilità di far valere l’invalidità della notifica di un atto del quale il contribuente sia, comunque, venuto legittimamente a conoscenza e, quindi, non esclude la possibilità di far valere l’invalidità stessa anche prima, giacché l’esercizio del diritto alla tutela giurisdizionale non può essere compresso, ritardato, reso più difficile o gravoso, ove non ricorra la stringente necessità di garantire diritti o interessi di pari rilievo, rispetto ai quali si ponga un concreto problema di reciproca limitazione” (Cass. n.19704 del 2015).

Come affermato dalla giurisprudenza di legittimità, pertanto, l’impugnazione della cartella esattoriale e/o dell’avviso di addebito asseritamente mai notificato (o di cui venga dedotta la nullità del procedimento di notifica), ma la cui esistenza risulti da un estratto di ruolo rilasciato dal concessionario per la riscossione su richiesta del debitore è ammissibile e può essere esaminata nel merito, se il contribuente alleghi di non aver mai avuto conoscenza, in precedenza, della cartella di pagamento (o dell’avviso di addebito) per un vizio di notifica e, quindi, solo in funzione recuperatoria. In tal caso, l’oggetto dell’impugnazione non è l’estratto di ruolo, ma il successivo titolo esecutivo stragiudiziale, rispetto al quale viene avvertita la necessità di garantire la tutela giudiziaria preventiva e facoltativa, in ordine ai presupposti contributivi inerenti ad iscrizioni a ruolo non eseguite nei termini previsti dall’art. 25 del D.lgs n. 46/99 ovvero infondate o prescritte. In definitiva, non viene impugnata autonomamente l’iscrizione a ruolo, ma unitamente alla cartella di pagamento (o avviso di addebito la cui notifica è stata omessa) il contenuto relativo all’obbligazione contributiva sottostante e la fondatezza dell’opposizione può essere esaminata nel merito (secondo i comuni principi in materia di ripartizione dell’onere della prova nei giudizi di opposizione a decreto ingiuntivo), a meno che l’INPS (o l’agente della riscossione), costituendosi in giudizio, non provino la regolarità della notifica e la tardività dell’opposizione, pervenendosi, altrimenti, all’elusione del termine perentorio previsto per la proposizione dell’opposizione, ai sensi dell’art. 24, quinto comma, D.lgs n. 46/99 c) inoltre, va dichiarata l’inammissibilità dell’opposizione (fattispecie esaminata con l’ordinanza della Cass. 6723/19 citata dall’istituto previdenziale) qualora il ricorrente, attraverso l’opposizione all’esecuzione ex art. 615 c.p.c., faccia valere fatti estintivi del credito successivi alla formazione del titolo esecutivo divenuto definitivo per effetto della mancata opposizione nei termini, in assenza di iniziativa esecutiva da parte dell’amministrazione. In altri termini, ogni qualvolta venga fatta valere la prescrizione dell’azione esecutiva, per essere decorso il termine quinquennale successivamente alla data della notifica della cartella di pagamento e/o avviso di addebito regolarmente avvenuta, l’opposizione è inammissibile e non può essere esaminata nel merito, in mancanza della concreta minaccia di un’azione esecutiva intrapresa dall’Ente incaricato della Riscossione (ad es. preavviso di fermo amministrativo e/o iscrizione ipotecaria), a meno che detta iscrizione ipotecaria non intervenga nelle more del giudizio. In quest’ipotesi, l’opposizione è inammissibile per carenza di interesse ad agire (ex art. 100 c.p.c.), poiché la cancellazione dell’iscrizione a ruolo per i vizi attinenti a circostanze successive alla notifica della cartella di pagamento e/o avviso di addebito possono e devono essere fatti valere sede di autotutela amministrativa, attraverso lo sgravio, senza adire l’autorità giudiziaria.

Conclusivamente, dando applicazione ai principi enunciati dalla giurisprudenza di legittimità, è ammissibile l’azione di accertamento negativo di una pretesa contributiva di cui il debitore sia venuto a conoscenza mediante richiesta dell’estratto di ruolo, qualora, unitamente all’iscrizione a ruolo, venga impugnata anche la cartella di pagamento (o avviso di addebito) e siano fatti valere vizi inerenti alla omessa, nullità e/o inesistenza della notifica per giungere all’accertamento nel merito (azione di accertamento negativo) circa l’insussistenza dei presupposti dell’obbligazione contributiva, sempre che l’INPS o l’ente incaricato della riscossione non abbiano fornito prova che il procedimento di notificazione sia stato regolarmente perfezionato e l’opposizione risulti tardiva. Viceversa, l’opposizione è inammissibile qualora venga impugnato il solo estratto di ruolo ovvero, pur essendo impugnato l’estratto di ruolo unitamente alla cartella di pagamento (o all’avviso di addebito) venga proposta un opposizione all’esecuzione ex art. 615 c.p.c., sul presupposto dell’intervenuta prescrizione dell’azione esecutiva, successiva alla notifica del titolo divenuto definitivo, in assenza di una concreta minaccia da parte dell’ente incaricato della riscossione.

Nella vicenda in esame, l’opponente deduce a sostegno dell’opposizione, da un lato, l’inesistenza e/o nullità della notifica delle cartelle di pagamento opposte, per non essere mai pervenute al debitore, e dall’altro, la sussistenza dell’interesse ad agire in ragione della immediata eseguibilità del titolo rappresentato dal ruolo nonché per l’avere in precedenza formulato – senza esito – domanda amministrativa di sgravio, chiedendo all’INPS ed alla società Riscossione Sicilia SpA di procedere all’annullamento in sede di autotutela delle somme contenute nelle cartelle indicate e di avere ricevuto il diniego dell’INPS, mentre nessuna risposta è pervenuta dalla società Riscossione Sicilia SpA.
Di conseguenza, sulla base dei principi richiamati in premessa, la domanda proposta da C. A. C., va qualificata come opposizione all’esecuzione ex art. 615 c.p.c., per insussistenza di valido titolo esecutivo (cartella non notificata) e/o comunque per l’intervenuta prescrizione dell’azione esecutiva dell’ente incaricato della riscossione, successiva alla formazione della definitiva esecutività delle cartelle non opposte. A sostegno dell’ammissibilità dell’opposizione all’esecuzione, depone, in primo luogo, la domanda con cui il contribuente, sul presupposto dell’intervenuta prescrizione dell’azione esecutiva (successiva alla notifica del titolo divenuto definitivo) ha in precedenza proposto istanza amministrativa di sgravio, senza ricevere alcun riscontro positivo in sede di autotutela amministrativa, tanto più allorché l’ente incaricato della riscossione abbia minacciato di intraprendere l’azione esecutiva attraverso la notifica di intimazioni di pagamento, del preavviso di fermo amministrativo e della successiva iscrizione di fermo amministrativo, come avvenuto nella fattispecie dedotta in giudizio. Inoltre, non essendo, come tale, sottoposta a termini decadenziali, la domanda risulta ammissibile e può essere esaminata nel merito, trattandosi di opposizione all’esecuzione, minacciata dalla società Riscossione Sicilia sia attraverso le intimazioni di pagamento notificate al debitore, prodromiche all’azione esecutiva, che attraverso la notifica del preavviso di fermo amministrativo seguita dalla successiva iscrizione di fermo amministrativo.
Peraltro, giova ricordare che la cartella di pagamento non opposta, costituisce un titolo esecutivo stragiudiziale, alla quale non può applicarsi il termine di prescrizione previsto dall’art. 2953 c.c. per l’azione esecutiva derivante dalla sentenza di condanna passata in giudicato. Il contrasto giurisprudenziale emerso in ordine alla durata del termine di prescrizione successivo alla notifica della cartella di pagamento non opposta, è stato, infatti, definito con l’intervento delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione che, con sentenza n. 23397 del 17.11.2016, resa sull’ordinanza di rimessione n. 1799/16, ha rilevato che nei casi in cui il contribuente non impugni giudizialmente un atto accertativo della pubblica amministrazione oppure un provvedimento esattoriale dell’ente della riscossione non si determina alcuna conversione dell’originario termine di prescrizione breve dell’obbligazione contributiva in quello ordinario decennale, atteso che la omessa impugnazione di un provvedimento accertativo o esattoriale non può concedere all’atto di acquistare l’efficacia di giudicato, giacché tali atti sono espressione del potere di autoaccertamento e di autotutela della PA, dinanzi al quale non è consentito lasciare il contribuente assoggettato all’azione esecutiva per un tempo indeterminato e, comunque, corrispondente a quello del titolo giudiziale.

Nel caso di specie, dall’esame della documentazione depositata in atti, è emerso che:
1) la cartella n. 298 2000 0022136748 dell’INPS di Siracusa, risulta notificata in data 14.3.2001 a mani dello stesso ricorrente;
2) la cartella n. 298 2002 0012726023 dell’INPS di Siracusa, risulta notificata in data 16.5.2002 a mani di I. R., genitore (madre) convivente del ricorrente;
3) la cartella n. 298 2002 0050731176 dell’INPS di Siracusa, risulta notificata in data 6.2.2013, a mani di I. R., genitore (madre) convivente del ricorrente;
4) la cartella n. 298 2004 0000224054 dell’INPS di Siracusa, risulta notificata in data 20.2.2004, a mani di N. N. C. che si è qualificata moglie convivente;
5) relativamente alla cartella n. 298 2005 0019063413 dell’INPS di Siracusa, non vi è prova dell’avvenuta notifica, non essendo stata depositata in atti alcuna relata;
6) relativamente alla cartella n. 298 2008 000767342 dell’INPS di Siracusa, risulta notificata in data 27.2.2007, a mani di N. N. C. che si è qualificata moglie convivente;
7) la cartella n. 298 2008 0001078669 dell’INPS di Siracusa, risulta notificata in data 14.2.2008 a mani di N. N. C. che si è qualificata moglie convivente;
8) la cartella n. 298 2008 0023811816 dell’INPS di Siracusa, risulta notificata in data 19.11.2008 a mani di N. N. C. che si è qualificata moglie convivente;
9) la cartella n. 298 2009 0005203711 dell’INPS di Siracusa, risulta notificata in data 19.6.2009 a mani di N. N. C. che si è qualificata moglie convivente;
10) la cartella n. 298 2009 0013479701 dell’INPS di Siracusa, risulta notificata in data 20.11.2009 a mani di D. P. C. che si è qualificata suocera del ricorrente;
11) la cartella n. 298 2009 0016521104 dell’INPS di Siracusa, risulta notificata in data 16.12.2009 a mani dello stesso ricorrente;
12) la cartella n. 298 2009 0021125816 dell’INPS di Siracusa, risulta notificata in data 20.11.2009 a mani di D. P. C. che si è qualificata suocera;
13) la cartella n. 298 2009 0030305320 dell’INPS di Siracusa, risulta notificata in data 8.2.2010 a mani di C. P. che si è qualificato padre del ricorrente;
14) la cartella n. 298 2010 000103377322 dell’INPS di Siracusa, risulta notificata in data 26.11.2010 a mani di C. P. che si è qualificato padre del ricorrente;
15) relativamente alla cartella n. 298 2010 00015533259 dell’INPS di Siracusa, non vi è prova dell’avvenuta notifica, non essendo stata depositata in atti alcuna relata;
16) relativamente alla cartella n. 298 2010 0020458320 dell’INPS, non vi è prova dell’avvenuta notifica, non essendo stata depositata in atti alcuna relata;
17) la cartella 298 2010 00028005670 dell’INPS di Siracusa, risulta notificata in data 2.3.2011, a mani di I. R., genitore (madre) convivente del ricorrente;
18) la cartella n. 298 2011 000 4529221 dell’INPS di Siracusa, risulta notificata in data 5.11.11, a mani di familiare convivente;
19) il preavviso di fermo amministrativo n. 298 2014 0000008014 risulta regolarmente notificato in data 4.12.2014 a mani di N. N. C. che si è qualificata moglie convivente.

Alla luce delle considerazioni che precedono l’opposizione va accolta relativamente alle seguenti cartelle di pagamento: 298 2000 0022136748 ; n. 298 2002 0012726023; n. 298 2002 0050731176; n. 298 2004 0000224054; n. 298 2005 0019063413 ; n. 298 2008 000767342 ; n. 298 2008 0001078669 ; n. 298 2008 0023811816; n. 298 2009 0013479701; n. 298 2009 0030305320 ; n. 298 2009 0021125816; n. 298 2009 0005203711 n. 298 2010 000103377322 ; n. 298 2010 00015533259 ; n. 298 2010 0020458320 ; 298 2010 00028005670 ; n. 298 2011 000 4529221 giacché per alcune cartelle non è stata fornita prova dell’avvenuta notifica mentre per le altre dalla notifica delle cartelle di pagamento impugnate alla data di comunicazione del preavviso di fermo amministrativo (4.12.2014) è decorso il termine prescrizionale quinquennale dell’originaria obbligazione contributiva né, dalla documentazione in atti, è possibile affermare la sussistenza di validi atti interruttivi del termine di prescrizione, medio tempore comunicati al ricorrente.

L’effetto interruttivo del termine di prescrizione, infatti, esige che l’atto interruttivo contenga la specifica indicazione del credito per il quale l’ente incaricato della riscossione esercita il proprio diritto. Nella vicenda in esame, viceversa, la società Riscossione Sicilia spa ha prodotto soltanto avvisi di ricevimento di intimazioni di pagamento, che non consentono di risalire all’obbligazione contributiva sottostante. Né, tantomeno, possono considerarsi prova idonea gli estratti degli archivi informatici della società Riscossione Sicilia che, essendo atti interni della società privi di rilievo pubblicitario, non sono idonei a fornire prova del collegamento tra l’intimazione di pagamento ed il credito indicato nelle cartelle di pagamento opposte.
In assenza, quindi, di prova circa la sussistenza di validi atti interruttivi, i crediti portati dalle predette cartelle di pagamento impugnate sono prescritti, con conseguente estinzione del diritto della società Riscossione Sicilia Spa di procedere ad esecuzione forzata. Viceversa, l’opposizione va rigettata relativamente alla cartella n. 298 2009 0016521104 giacché risulta regolarmente notificata e specificamente indicata tra i titoli per i quali è stato comunicato il preavviso di fermo amministrativo nonché tra la data di notifica delle cartella (16.12.2009) alla data di comunicazione del preavviso di fermo amministrativo (4.12.2014) non è decorso il termine di prescrizione quinquennale.
Avuto riguardo al contrasto giurisprudenziale insorto sulle questioni giuridiche oggetto del presente giudizio, si ritengono sussistenti giustificate ragioni per compensare in ragione di ½ (un mezzo) le spese del giudizio; per la restante metà seguono la soccombenza nei confronti della società Riscossione Sicilia SpA.
Si compensano le spese del giudizio nei confronti dell’INPS.

PQM

Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando nella controversia iscritta al n. 1979/2019 disattesa ogni contraria istanza, eccezione e/o difesa
Accoglie l’opposizione e, per l’effetto, dichiara insussistente il diritto della società Riscossione Sicilia SpA di procedere ad esecuzione forzata in forza delle cartelle di pagamento n. 298 2000 0022136748; n. 298 2002 0012726023; n. 298 2002 0050731176; n. 298 2004 0000224054; n. 298 2005 0019063413; n. 298 2008 000767342; n. 298 2008 0001078669; n. 298 2008 0023811816; n. 298 2009 0013479701; n. 298 2009 0030305320; n. 298 2009 0021125816; n. 298 2009 0005203711; n. 298 2010 000103377322; n. 298 2010 00015533259; n. 298 2010 0020458320; 298 2010 00028005670; n. 298 2011 000 4529221, che conseguentemente annulla
Rigetta l’opposizione relativamente alla cartella n. 298 2009 0016521104
Si compensano le spese del giudizio in ragione di ½ (un mezzo); per la restante metà, condanna la società Riscossione Sicilia SpA al pagamento in favore della società opponente delle spese di lite, che, già compensate, liquida in complessivi € 9.000,00 oltre IVA e CPA, oltre al rimborso delle spese forfettarie in misura del 15% dei compensi
Si compensano le spese del giudizio nei confronti dell’INPS
Siracusa lì, 23.7.2020
Il Giudice del Lavoro
Dott. Francesco Clemente Pittera


 

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