REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI RAGUSA
(EX TRIBUNALE DI MODICA)
in composizione monocratica, in persona del Giudice dott.ssa Pierangela Bellingeri, alla pubblica udienza del 7 ottobre 2015, all’esito della Camera di Consiglio, dato atto che le parti si sono allontanate, ha pronunciato, dando lettura del dispositivo e della motivazione, che costituiscono parte integrante del presente verbale, la seguente
SENTENZA
ex art. 281 sexies c.p.c.
nella causa civile iscritta al n. 1674 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell’anno 2012;
promossa da:
________ (C.F. e P.I. _____) IN AMMINISTRAZIONE GIUDIZIARIA, con sede legale in _______, in persona dell’amministratore giudiziario e legale rappresentante pro tempore, Dott. ______, elettivamente domiciliata in Catania, via Carmelo Patané Romeo n. 28, presso lo studio dell’Avv. Orazio Esposito del Foro di Catania, che la rappresenta e difende, in forza di procura speciale a margine dell’atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo, nonché in forza di autorizzazione del Giudice Delegato, Dott. Nicola La Mantia;
- parte attrice opponente -

nei confronti di:
__________ S.r.l., con sede legale in ________, in persona del legale rappresentante pro tempore, ______, rappresentata e difesa, in forza di procura speciale a margine del decreto ingiuntivo notificato, dall’Avv. _________ del Foro di Ragusa, elettivamente domiciliata in Modica, presso l’Avv. _________;
- parte convenuta opposta -
avente ad oggetto: “opposizione al decreto ingiuntivo n. 567/2012, n. 944/2012 R.G., emesso dal Presidente del Tribunale di Ragusa (ex Modica), datato 20.09.2012 e depositato in pari data, notificato a mezzo del servizio postale il 1°-3.10.2012, con il quale è stato ingiunto all’odierna opponente di pagare, in favore dell’odierna opposta, entro il termine di quaranta giorni dalla notifica, l’importo pari a complessivi € 24.001,81, oltre interessi di mora ex art. 4 ed oltre al saggio ex art. 5 del d.l. n. 231/2002, dalla scadenza al soddisfo, nonché oltre spese del procedimento monitorio, sulla scorta delle fatture n. 3 del 28.03.2011 e n. 1 del 10.01.2012, per lavori specialistici di restauro e conservazione”.

Svolgimento del processo

Rilevato che:
§. L’epigrafata parte attrice-opponente ________IN AMMINISITRAZIONE GIUDIZIARIA, corrente in ____, in persona dell’amministratore giudiziario e legale rappresentante pro tempore, con atto di citazione datato 6.11.2012, notificato a mani proprie del procuratore domiciliatario il 12.11.2012, ha adito l’intestato Tribunale, nei confronti dell’epigrafata parte convenuta-opposta ______ S.R.L., corrente in _____, in persona del legale rappresentante pro tempore, al fine di sentire, rigettata ogni contraria istanza, eccezione e difesa, in accoglimento della spiegata opposizione, accertare e dichiarare la nullità del decreto ingiuntivo n. 567/2012, reso dal Presidente del Tribunale di Ragusa (ex Modica) il 20.09.2012, nonché, per l’effetto, al fine di sentire revocare il predetto provvedimento, il tutto con vittoria di spese di lite.
L’opponente ha, al riguardo, esposto:
- l’occorsa emissione del decreto di sequestro, datato 6.12.2011 e depositato il 7.12.2011, da parte del Tribunale di Catania, sezione misure di prevenzione, finalizzato alla confisca, ex art. 2 ter della legge n. 575/1965, della ________. s.r.l., già s.p.a., già _______ s.r.l.;
- l’insussistenza del rapporto inter partes, sotteso al provvedimento monitorio;
L’opponente ha, segnatamente, eccepito:
- in via preliminare, la nullità del decreto ingiuntivo opposto, a seguito del predetto decreto di sequestro della società (asseritamente) debitrice, ex art. 52 ss. del d.lgs. 6.09.2011, n. 159, così detto Codice Antimafia, all’uopo deducendo la necessità che i crediti vantati da terzi nei confronti di società sottoposte a sequestro in virtù della normativa antimafia (id est, nel caso de quo, ex art. 2 ter della legge n. 575/1965) rispondano ai requisiti di cui al citato art. 52 del Codice (in particolare, buona fede e mancato collegamento con l’attività illecita), da verificare tramite la specifica procedura di cui ai successivi artt. 57, 58 e 59 del Codice stesso;
- nel merito, l’assoluta infondatezza, sia nell’an, sia nel quantum, del credito ingiunto in via monitoria;

§. Si è costituita, tardivamente, il 9.01.2013, a fronte dell’udienza di comparizione fissata per il 10.01.2013, l’opposta, a mezzo deposito e scambio di comparsa di risposta, contestando l’impianto ricostruttivo attoreo e chiedendo, preliminarmente, ritenere e dichiarare inapplicabile alla fattispecie sub iudice la disciplina di cui al Codice Antimafia; nel merito, rigettare la svolta opposizione, per infondatezza della stessa, in fatto ed in diritto; il tutto con ogni pronuncia consequenziale, sia in punto conferma del provvedimento impugnato, sia in punto spese di lite, da distrarsi in favore del procuratore antistatario, ex art. 93 c.p.c.;
L’opposta ha, al riguardo, dedotto:
- in via preliminare, l’inapplicabilità al caso che ci occupa degli artt. 52 ss. del Codice Antimafia, alla luce dell’inequivoco tenore della disposizione transitoria contenuta nell’art. 117 del predetto corpus normativo, a mente della quale la nuova normativa non si applica ai procedimenti nei quali, alla data di entrata in vigore del Codice (avvenuta il 13.10.2011), sia già stata formulata proposta di applicazione della misura di prevenzione;
- nel merito, la pertinenza dei lavori specialistici azionati col monitorio al contratto d’appalto n. 29 del 20.10.2004, relativo al progetto di recupero e conservazione dell’_______, sito in _______, riservando al prosieguo la produzione di idonea documentazione al riguardo;

§. Concessi alle parti i chiesti termini di cui all’art. 183, comma 6, c.p.c. (cfr. ordinanza resa a verbale d’udienza del 10.01.2013); depositate dalle stesse le rispettive memorie; rigettata dal G.I. la richiesta di concessione della provvisoria esecutorietà del provvedimento monitorio impugnato, ex art. 648 c.p.c., per insussistenza della probabile fondatezza della domanda creditoria (cfr. ordinanza resa fuori udienza il 25.11.2014); rigettate, altresì, dal G.I. le richieste di ordine di esibizione e di prove costituende, per interrogatorio formale e per testimoni, formulate dall’opposta (cfr., ancora, ordinanza resa fuori udienza il 25.11.2014); la causa veniva, quindi, rinviata per discussione, giungendo, alfine, all’udienza odierna, allorché veniva posta in decisione, ai sensi dell’art. 281 sexies c.p.c.

Motivazione

Ritenuto che:
§. Preliminarmente, con riferimento all’applicabilità o meno, alla fattispecie concreta, della disciplina di cui all’art. 52 del d.lgs. 6.09.2011, n. 159, deve darsi atto di come la predetta normativa, in materia di antimafia, abbia introdotto un sistema organico di tutela esteso alla generalità dei creditori del proposto, frutto dell’opportuno bilanciamento legislativo tra i due interessi che in materia si contrappongono, ovvero, da un lato, l’interesse dei creditori del proposto a non vedere improvvisamente svanire la garanzia patrimoniale sulla cui base avevano concesso credito o effettuato prestazioni, dall’altro, l’interesse pubblico ad assicurare l’effettività della misura di prevenzione patrimoniale ed il raggiungimento delle sue finalità, consistenti nel privare il destinatario dei risultati economici dell’attività illecita; in particolare, i requisiti di legittimazione stabiliti dal sovra richiamato art. 52 del d.lgs. n. 159/2011 rivelano come il legislatore abbia inteso, per un verso, escludere dalla tutela i crediti scaturiti da prestazioni connesse all’attività illecita o a quella di reimpiego dei suoi proventi (requisito della non strumentalità del credito rispetto a quest’ultima, salva la dimostrazione dell’incolpevole ignoranza di tale nesso da parte del creditore); per altro verso, evitare che il proposto possa eludere gli effetti della confisca precostituendo delle posizioni creditorie di comodo o simulandone a posteriori l’esistenza (requisiti della non astrattezza del credito e della sua sicura anteriorità rispetto al sequestro); per altro verso ancora, impedire che la persona sottoposta al procedimento di prevenzione possa comunque giovarsi dei proventi delle attività illecite per liberare dai debiti il restante patrimonio personale (requisito della preventiva infruttuosa escussione degli altri beni del proposto);

Tale disciplina, tuttavia, opera esclusivamente per i procedimenti di prevenzione instaurati a decorrere dal 13.10.2011 in poi, ossia a fare data dall’entrata in vigore del d.lgs. n. 159/2011: testualmente, infatti, per i procedimenti nei quali, a tale data, “sia già stata formulata proposta di applicazione della misura di prevenzione” (…) “continuano ad applicarsi le norme previgenti”;
§. Ebbene, a prescindere dall’ulteriore circostanza per cui nel 2012 il legislatore ha dettato, con l’art. 1, commi da 194 a 206, della legge n. 228/2012, così detta legge di stabilità 2013, una specifica disciplina transitoria della materia anche per questi ultimi procedimenti di prevenzione, rimasti fuori dall’applicazione delle disposizioni di cui al libro I del d.lgs. n. 159/2011 (proprio perché già pendenti), con l’ulteriore previsione per cui, a partire dal 1°.01.2013 (data di entrata in vigore della legge di stabilità 2013), non possono essere iniziate o proseguite, a pena di nullità, azioni esecutive sui beni confiscati e per cui gli oneri ed i pesi iscritti o trascritti su detti beni anteriormente alla confisca sono estinti di diritto (cfr. commi 194 e 197 dell’art. 1 della legge n. 228/2012), nella fattispecie in esame, si impone, al fine della valutazione circa l’applicabilità dell’art. 52 del Codice Antimafia, dedotta dall’opponente, ovvero della disciplina previgente, ex art. 117 del Codice medesimo, dedotta dall’opposta, l’esame in concreto della proposta di applicazione della misura, in rapporto allo spartiacque temporale, poc’anzi richiamato, del 13.10.2011 (cfr., in via meramente esemplificativa, Appello Catania, 25.06.2013);
Ciò posto, nel caso di specie, dalla documentazione in atti (cfr. doc. 2 fascicolo opponente, decreto di sequestro reso dal Tribunale di Catania, settore misure di prevenzione, il 7.12.2011, pagina 1) si evince come la formulazione della proposta di sequestro, in funzione della futura confisca dei cespiti dell’opponente, sia avvenuta, in prima battuta, da parte del Procuratore della Repubblica, già l’11.12.2008, ossia in data anteriore al 13.10.2011, con la diretta scaturigine dell’inapplicabilità in concreto dell’art. 52 del Codice Antimafia;

§. Venendo, quindi, a considerare il versante del merito, l’opposizione e la relativa domanda risultano fondate e meritevoli di accoglimento, nei termini di cui si dirà in prosieguo;
§. Si deve, infatti, osservare, in via generale, che, secondo la tesi prevalente, tanto in dottrina, quanto in giurisprudenza, nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo si verifica un’inversione della posizione processuale delle parti, mentre resta invariata la posizione sostanziale delle stesse, nel senso che si apre un ordinario giudizio di cognizione, nel quale ciascuna delle due parti viene ad assumere la propria effettiva e naturale posizione, risultando così a carico del creditore opposto, avente in realtà veste di attore per aver chiesto l’ingiunzione, l’onere di provare l’esistenza del credito, ed a carico del debitore opponente, avente la veste di convenuto, quello di provare eventuali fatti estintivi, modificativi o impeditivi dell’obbligazione (cfr., in tale senso: Cass. civ., sez. I, 31.05.2007, n. 12765; Cass. civ., sez. I, 3.02.2006, n. 2421; Cass. civ., sez. II, 30.07.2004, n. 14556; Cass. civ., sez. III, 17.11.2003, n. 17371; Cass. civ., sez. II, 4.04.2003, n. 5321; Cass. civ., sez. I, 27.06.2000, n. 8718; Cass. civ., sez. II, 29.01.1999, n. 807; Cass. civ., sez. lav., 17.11.1997, n. 11417; Cass. civ., sez. unite, 7.07.1993, n. 7448);

§. Ebbene, nel caso sub iudice, l’attuale parte attrice opponente ha contestato recisamente l’an della pretesa creditoria spiegata in sede monitoria dell’attuale parte convenuta opposta, negando la sussistenza del rapporto obbligatorio inter partes sotteso all’ingiunzione, di cui alle due fatture ex adverso azionate (cfr. atto di citazione, pagine 15 e 16), con la conseguenza che, in applicazione dei surriferiti principi generali, viene, a questo punto, a gravare sul creditore opposto l’onere di provare l’esistenza, prima ancora che l’ammontare, peraltro anch’esso contestato, del credito;
§. Ora, a tale fine, dato atto che nessun rilievo possono rivestire, di per sé sole, nell’odierno giudizio a cognizione piena, le fatture n. 3 del 28.03.2011 e n. 1 del 10.01.2012, per lavori specialistici di restauro e conservazione, poste alla base della procedura sommaria (cfr., ex plurimis, in legittimità: Cass. civ., sez. VI, ord. 11.03.2011, n. 5915; Cass. civ., sez. III, 3.03.2009, n. 5071; nel merito: Trib. Ivrea, 13.05.2014; Trib. Livorno, 11.04.2014; Trib. Milano, sez. XI, 20.06.2013; App. Napoli, sez. II bis, 11.09.2013; App. Palermo, sez. I, 8.02.2012);
considerato che anche la documentazione integrativa ritualmente prodotta dall’opposto in sede di merito (unitamente alla memoria istruttoria, ex art. 183, comma 6, n. 2, c.p.c.) non riveste piena ed idonea efficacia probatoria, non rinvenendosi nella stessa, sia pure complessivamente ponderata, traccia adeguata dei singoli passaggi dalla _____ alla ______; confermata integralmente, anche nella presente sede, l’ordinanza resa dal precedente G.I. il 25.11.2014, declaratoria dell’inammissibilità dell’istanza, avanzata dall’opposta, di ordine di esibizione (cfr., ex multis: Cass. civ., n. 12023/2002; Cass. civ., n. 12493/2002; Cass. civ., n. 15983/2000; Cass. civ., n. 12507/1999, arresti, tutti, enuncianti l’ormai consolidato principio per cui l’ordine di esibizione costituisce provvedimento tipicamente discrezionale del giudice di merito, che deve necessariamente riguardare documenti specificamente indicati dalla parte che ne abbia fatto istanza ai fini della prova dei fatti controversi), nonché declaratoria dell’inammissibilità delle prove orali articolate dall’opposta (tutte vertenti su circostanze non sufficientemente circoscritte e/o implicanti la formulazione di valutazioni eccessivamente discrezionali demandate ai soggetti da escutere); ne discende che il predetto onere probatorio, gravante sull’opposto, non è stato assolto;

§. Di conseguenza, in applicazione di tutti i precedenti considerata, in carenza di pieno sostrato probatorio a fondamento della pretesa creditoria dell’opposto, in accoglimento dell’opposizione e delle domande ed eccezioni proposte da parte attrice opponente, il decreto ingiuntivo opposto deve essere revocato;
§. Le spese di lite, liquidate come da dispositivo, tenuto conto del valore della causa e di natura e quantità dell’attività difensiva esplicata, seguono la soccombenza, ex art. 91 c.p.c..

PQM

Il Tribunale di Ragusa (ex Modica), in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, nella causa di cui in epigrafe, nel contraddittorio delle parti, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattese e reiette, così statuisce:
- accoglie l’opposizione proposta da parte attrice opponente avverso il decreto ingiuntivo opposto n. 567/2012, emesso dall’intestato Tribunale il 20.09.2012, e, per l’effetto,
- revoca il predetto decreto ingiuntivo opposto;
- condanna parte convenuta opposta a rifondere a parte attrice opponente le spese processuali, liquidate in complessivi € 1.715,00=, di cui € 115,00 per esposti ed il resto per compensi professionali, oltre rimborso forfettario spese generali, I.V.A. e C.P.A., se dovute, come per legge.
Così deciso in Ragusa, il 7 ottobre 2015.


 

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