Svolgimento del processo

Con atto di appello notificato il 3.1.2019 e depositato il 31.1. 2019, la Riscossione Sicilia s.p.a., in persona del suo legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Giancarlo Greco, con studio in Palermo, ha appellato la sentenza n. 1426/01/2018 emessa 11 27.6.2018 dalla Sez. I della Commissione Tributaria Provinciale di Agrigento, depositata 11 4.7.2018, che ha accolto il ricorso, spese compensate, proposto dalla (Omissis), con sede in Siculiana, chiedendo, in riforma della sentenza, l'accoglimento dell'atto di appello, vinte le spese del doppio grado di giudiz10.

Con l'impugnata sentenza, il giudice di prime cure ha ritenuto non provata la notifica della presupposta cartella per la inidoneità della prodotta riproduzione fotografica della mail di posta elettronica. ln atto di appello, la Riscossione ha eccepito il difetto di giurisdizione e del giudice tributano in merito all’opposizione agli atti esecutivi nonché l'avvenuta notifica deIla presupposta cartella

Motivazione

V Preliminarmente, il Collegio ritiene e dichiara la contumacia di parte appellata atteso la non costituzione in giudizio sebbene l’appello le sia stato ritualmente notificato.

- Nel premettere che, nel caso di specie, il ricorso della contribuente ha investito un pignoramento presso terzi, cioè un atto della esecuzione, che, a norma del D.Lvo 31.12.1992, n. 546, art. 2, comma 1, come modificato dal D.L. 30.9.2005, n. 203, art. 3 bis, comma 1, lett. a), convertito, con modificazioni, dalla L. 2. 12.2005, n. 248, sarebbe escluso dalla giurisdizione del giudice tributario, il Collegio, tuttavia, osserva che l'oggetto della con traversia era, ed è, costituito non da un atto dell'esecuzione, bensì dalla contestata fondatezza del titolo esecutivo e, dunque, trattandosi di valutare l'an del tributo la giurisdizione si appartiene al giudice tributario.
Infatti, in materia di esecuzione forzata, sussiste la giurisdizione del giudice tributario nel caso di opposizione riguardante l'atto di precetto che si assume viziato per l'omessa o invalida notificazione della cartella di pagamento di natura tributaria ( cfr. Cass.: Sez. 5, sent. n.11481 dell'l 1.5.2018; SS.UU. sent. n. 13913 del 5.6.2017 ed ord. n. 17126 del 28.6.2018).
Più recentemente, poi, la giurisprudenza di legittimità ha ribadito e chiarito, ove ancora necessario, che in materia di esecuzione forzata per la riscossione di entrate di natura tributaria, le opposizioni c.d. "recuperatorie", con le quali l'opponente intenda contestare il diritto dell'ente impositore o dell'agente di riscossione di agire "in executivis", per ragioni riferibili agli atti prodromici dei quali deduce di non essere venuto a conoscenza per omessa o invalida notificazione, devono proporsi mediante ricorso al giudice tributario, ai sensi degli artt. 2 e 19 del D. Lvo 546/1992 ( cfr.: Cass.: SS.UU. orci. n. 7822 del 14.4.2020 e Sez. 6 - 3, orci. n. 11900 del 7.5.2019).
Pertanto, il Collegio respinge tale primo motivo di appello.

Relativamente al secondo motivo di ricorso, il Collegio, nel condividere in toto la motivazione del giudice di prime cure, osserva che anche in questa fase del giudizio l'appellante Riscossione nulla ha prodotto a supporto della pretesa notifica del 7.11.2017 e, dunque, nessuna idonea documentazione comprovante tale avvenuta notifica della cartella di pagamento n. 2912017001269 7614, emessa per tarsu/tia anni 2011, 2012 e 2013. Nel rigettare l'appello, il Collegio ritiene di nulla disporre in ordine alle spese stante la contumacia di parte appellata.

PQM

Respinge l'appello. Nulla per le spese.
Così deciso in Palermo il 25.5.2020.


Scarica copia del provvedimento: CTR Agrigento sentenza n.3675/2020

 

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