Svolgimento del processo

Con atto di citazione regolarmente notificato a AGENZIA DELLA ENTRATE - RISCOSSIONE, l'attrice, a mezzo del suo procuratore, proponeva opposizione avverso la suindicata cartella. A sostegno di tale · opposizione assumeva la intervenuta prescrizibne dell'obbligo di pagare la somma di cui alla cartella e la inesistenza della notifica della cartella esattoriale.

Agenzia delle Entrate rimaneva contumace.

Motivazione

Preliminarmente và esaminato se tale opposizione, all'estratto di ruolo, è ammissibile.
Sul punto sussisteva contrasto giurisprudenziale circa l'autonoma impugnabilità dell'estratto di ruolo, tant'è che la VI Sez. della Cass. Civ., con ordinanza n. 160/55 dell'll.07.14, ha rimesso gli atti alle Sezioni Unite per la risoluzione del contrasto.
Infatti, da un lato la Corte di Cassazione con le pronunce n. 6395/14, 6610/13 e 6906/13 e 39/04 ha ritenuto l'estratto di ruolo non impugnabile sulla base della natura di "atto interno", con la conseguenza che lo stesso poteva essere impugnato solo quando il ruolo sia stato notificato autonomamente rispetto alla cartella, assurgendo così alla funzione di atto impositivo. Questa impostazione si basa sull'assunto che mancherebbe un interesse concreto ed attuale ad impugnare ex art.100 c.p.c. in assenza di un atto effettivamente impositivo, non essendo tale l'estratto di ruolo.
Al contrario le, decisioni n. 2248/14, 742/10 e 27385/08 conferiscono rilevanza preminente, ai fini dell'instaurazione del rapporto giuridico di riscossione, al momento di formazione del ruolo, per -cui la diretta impugnazione dell'estratto di ruolo troverebbe legittimazione proprio nella formazione del ruolo, ovvero "l'atto con cui l'amministrazione concretizza nei confronti del contribuente una pretesa economica, compiuta e non condizionata".

L'ordinanza di rimessione evidenzia che le pronunce che ritengono ammissibile l'impugnazione dell'estratto di ruolo si pongono in continuità logica con quelle che ritengono non tassativo l'elenco degli atti impugnabili di cui al combinato disposto degli artt. 2 e 19 del DLgs 546/92 dovendosi l'impugnabilità riconnettere alla natura di atto "sostanzialmente impositivo" e prodromico alla riscossione coattiva.

Inoltre va considerato che la Cassazione limitando l'azione di accertamento negativo del credito dell'amministrazione alle forme, ai tempi ed al rito specificamente dipendenti dalla sua origine ed al tipo di vizi fatti valere ne ha sancito la praticabilità, seppur in via residuale (Cass. Civ. Sez II 14.04.09 n. 8890).

Pertanto alla luce dei motivi che hanno indotto la VI Sez. a rimettere la questione alle Sez. Unite, ritiene questo Giudice che, indipendentemente dal tipo di azione intrapresa (accertamento negativo del credito, opposizione all'esecuzione) l'esame dell'ammissibilità della domanda debba necessariamente transitare dall'esame dell'effettivo interesse posto a base della domanda ed al tipo di doglianza sollevata in concreto, avuto riguardo alla competenza per valore e per materia del Giudice adito.

Difatti in tale ottica la Corte di Cassazione a Sezioni Unite, con sentenza n. 19704/15 ha posto fine alla diatriba sorta in virtù dei diversi orientamenti giurisprudenziali sopra citati, stabilendo) il principio che può essere impugnata la cartella della quale il contribuente abbia avuto conoscenza tramite l'estratto di ruolo rilasciato su sua richiesta al concessionario.

Nel caso di specie l'opponente ha chiesto dichiararsi non dovuta la somma portata dalle cartella esattoriale suindicata emessa sulla base di - somme dovute all'Amministrazione Finanziaria per Imposta sul Reddito delle Persone Fisiche per l'anno 2010 per intervenuta prescrizione.

Nel caso di specie, dall'esame degli atti, risulta che trattasi di IRPEF per l'anno 2010, richiesta tramite la odierna cartella esattoriale. Anche se si tratta di una imposta, la recente pronuncia della Corte di Cassazione, a Sezioni Unite (n.3447 del 24.12.19), ha profondamente innovato la disciplina della competenza del Giudice in tale materia: " ... La notifica della cartella di pagamento non impugnata (o vanamente impugnata) dal contribuente nel giudizio tributario determina il consolidamento della pretesa fiscale e l'apertura di una fase che, per chiara disposizione normativa, sfugge alla giurisdizione del giudice tributario, non essendo più in discussione l'esistenza dell'obbligazione tributaria né il potere impositivo sussumibile nello schema potestà soggezione che è proprio del rapporto tributario (non tutte le controversie nelle quali abbia incidenza una nonna fiscale si trasformano in controversie tributarie di competenza delle relative commissioni,: come rilevato da Cass. SU n. 7526 del 2013).

Neppure si potrebbe individuare l'atto da impugnare, nell'estratto di ruolo rilasciato dal concessionario della riscossione su richiesta del contribuente, la cui impugnazione è stata ammessa per consentire a quest'ultimo di impugnare la cartella di pagamento di cui non abbia avuto conoscenza a causa della invalidità o mancanza della relativa notifica (Cass. SU n. 19704 del 2015, sez. V n. 22507 del 2019). Quando, invece, la cartella sia stata notificata e la relativa pretesa: tributaria sia divenuta definitiva, dei successivi fatti estintivi della pretesa tributaria competente a giudicare è il giudice ordinario, qual~ giudice dell'esecuzione, cui spetta l'ordinaria verifica dell'attualità dd diritto dell'ente creditore di procedere all'esecuzione forzata. · : Per quanto interessa in questa sede, la giurisdizione del giudice ordinari6 sussiste dunque in tutte le controversie che si collocano «a valle della notifica della cartella di pagamento», dove non v'è spazio per la giurisdizione del giudice tributario ex art. 2 del d.lgs. n. 546 del 1992 e l'azione esercitata dal contribuente assoggettato alla riscossione, che non: riguardi la mera regolarità formale del titolo esecutivo o di atti della: procedura, «deve qualificarsi come opposizione all'esecuzione ex art .. 615 cod. proc. civ., essendo contestato il diritto di procedere a riscossione coattiva» (sentenza n. 114 del 2018). E' questo il modo per colmare la carenza di tutela giurisdizionale che è all'origine della incostituzionalità dell' art. 57 del dPR n. 602 del 1973, che si spiega in ragione del fatto che non «era» ammessa siffatta opposizione innanzi aL giudice dell'esecuzione, pur non essendo ammissibile il ricorso al giudice tributario, in quanto privo di giurisdizione".

Per cui, dichiarata ammissibile la domanda ed accettato che la questione rientra nella competenza di questo giudice, era onere della parti convenute-opposte dimostrare che l'iter procedimentale della riscossione: della tassa era stato correttamente eseguito, per cui l'ente impositorei avrebbe dovuto dimostrare la regolarità della notifica della richiesta di! pagamento e la trasmissione del ruolo all'Ente Esattore, mentre) quest'ultimo provare la regolarità degli atti interruttivi della prescrizione! ( cartella esattoriale, solleciti di pagamento o atti equipollenti). Nel caso di specie l'IRPEF, di cui alla cartella impugnata, relativa! all'anno 2010, non è prescritta poiché non è decorso il termine decennale! di cui all'art 2946 e.e., senza tener conto della data denlla notitia della! cartella che è rimasta sfornita di prova. Tuttavia le sanzioni portate da! tale cartella, contrassegnate con il codice 9018, sono prescritte per ili decorso della prescrizione quinquennale prevista dall' aii. 20 comma 3 i L.4 72 del 18.12.1997, anche dalla data della assunta notifica della/ cartella indicata nell'estratto di ruolo. · Quindi l'obbligazione di pagare la somma ·portata dalla cartella de quaisi è estinta, in parte qua, per prescrizione, e cioè limitatamente alla somma di€ 216,30, ivi indicata quale sanzione pecuniaria. La domanda pertanto va accolta solo in parte e la cartella impugnata va annullata in parte qua. Le spese di causa vanno poste a carico di Agenzia della EntrateRiscossione che ha determinato tale prescrizione.

PQM

Il Giudice di Pace di Cava de' Tirreni in persona dell 'Avv. Michele Giovannone, definitivamente pronunziando sulla domanda proposta da,C.R.V., così provvede: Accoglie l'opposizione e per l'effetto annulla in parte la cartella di pagamento n. 1002012003 7206823, cioè limitatamente alla somma di:€ 216,30 ivi indicata quale sanzione pecuniaria;

Condanna AGENZIA DELLA ENTRATE - RISCOSSIONE al pagamento della spese di causa che liquida in complessive € 243,00 di cui € 43,00 per spese vive, oltre rimborso spese forfetario ex art. 2 co:.2 D.M. 55/14, IVA e CPA come per legge, con distrazione ed attribuzione al procuratore dell'attore dichiaratosi antistatario.
Così deciso in Cava de' Tirreni il 07.12.2020.


Scarica copia del provvedimento: Giudice di Pace - Cava De' Tirreni - Sentenza n. 1634/2020

 

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