REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d’appello di Catania– Sezione Lavoro – composta dai seguenti Magistrati:
dott.ssa Concetta Maiore Presidente
dott.ssa Elvira Maltese Consigliere
dott.ssa Maria Clara Sali Consigliere rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nelle controversie riunite iscritte ai numeri 1143/2018 e 1145/2018 pendenti tra
M. S., rappresentata e difesa dall’Avv. Salvatore Costarelli del foro di Catania, giusta procura in atti
APPELLANTE/APPELLATA
CONTRO
RISCOSSIONE SICILIA s.p.a. (già SERIT SICILIA s.p.a.), ( C.F. 00833920150 – P.IVA 04739330829) in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avv. D. M. Bisicchia, giusta procura in atti
APPELLATA/APPELLANTE INCIDENTALE
I.N.P.S., anche quale mandatario con rappresentanza della S.C.C.I. s.p.a., in persona del legale rapp.te pro tempore, elettivamente domiciliato in Catania, piazza della Repubblica n. 26, rapp.to e difeso dall’Avv. Valentina Schilirò per procura generale alle liti in atti
APPELLATO
OGGETTO: Opposizione a cartella di pagamento.
All'udienza del 6.2.2020 i procuratori delle parti discutevano oralmente la causa, che veniva decisa come da separato dispositivo letto in udienza.

Svolgimento del processo

Con sentenza n. 2733/2018 del 15.6.2018, il giudice monocratico del Tribunale di Catania, in funzione di giudice del lavoro, dichiarava inammissibili l’opposizione agli atti esecutivi e l’opposizione a ruolo ex art. 24 del decreto legislativo n. 46/99, in considerazione della regolare notifica della cartella di pagamento impugnata ed accoglieva invece l’opposizione all’esecuzione, per essere decorsi oltre cinque anni tra la notifica della cartella di pagamento e la notifica del preavviso di iscrizione ipotecaria, in assenza di atti interruttivi medio tempore. Compensava le spese processuali in ragione del contrasto giurisprudenziale sull’applicabilità dell’art. 2953 c.c., risolto dalle Sezioni Unite con sentenza emessa in corso di causa.

Con ricorso depositato in data 14.12.2018, M. S. impugnava la sentenza, chiedendo la riforma della statuizione relativa alle spese processuali.
Con successivo separato ricorso depositato in data 14.12.2018, la società Riscossione Sicilia s.p.a. impugnava la sentenza, instando per il rigetto integrale dell’opposizione. Vinte le spese del doppio grado.
L’ente impositore aderiva ai motivi di appello dell’agente della riscossione e chiedeva il rigetto del gravame proposto dall’appellante principale.

Acquisito il fascicolo di primo grado, all’udienza del 6.2.2020 la causa, previa discussione orale, veniva decisa come da separato dispositivo letto in udienza.

Motivazione

1. Con unico motivo l’appellante principale si duole della compensazione delle spese processuali, assumendo l’insussistenza dei relativi presupposti.
2. L’appellante incidentale, oltre a resistere all’appello della M., censura la sentenza, sostenendo che anche l’opposizione all’esecuzione andava respinta, stante l’infondatezza dell’eccezione di prescrizione, per i seguenti motivi: a) anche la raccomandata informativa spedita in data 22.10.2009 sarebbe un ulteriore atto interruttivo della prescrizione; b) operava la sospensione della prescrizione dal 2.1.2014 al 15.6.2014, in virtù della legge n. 147/2013; c) il termine di prescrizione sarebbe decennale, dovendosi applicare l’art. 2953 c.c. In subordine, insiste sulla compensazione delle spese di entrambi i gradi del giudizio.

3. Le censure sollevate dall’agente della riscossione, da esaminarsi prioritariamente, non colgono nel segno.
4. L’eccezione del concessionario, secondo cui il decorso della prescrizione sarebbe stato sospeso dal 2/1/2014 al 15/06/2014 per effetto di quanto disposto dalla legge 27 dicembre 2013 n. 147, che ha previsto all'articolo 1, commi 618 e ss., la cosiddetta "rottamazione dei ruoli", pur ammissibile in questo grado, in quanto questione rilevabile d’ufficio, è infondata, posto che la norma concerne esclusivamente i carichi inclusi in ruoli emessi da "uffici statali, agenzie fiscali, regioni, province e comuni" e non include pertanto i ruoli emessi dagli enti previdenziali Inps e Inail.
5. La raccomandata informativa prevista dall’art. 140 c.p.c. ha esclusivamente lo scopo di informare il destinatario dell’avvenuto deposito dell’atto presso la casa comunale, sicchè non può qualificarsi di per sè atto di messa in mora.
6. Non si applica l’art. 2953 c.c. in caso di cartella divenuta definitiva per mancata o tardiva opposizione – come nel caso in esame – alla luce del condivisibile orientamento espresso dalle Sezioni Unite nella sentenza 23397/2016 citata dal Tribunale, da intendersi qui integralmente richiamata, in considerazione della natura amministrativa del titolo esecutivo, insuscettibile di passare in giudicato.
7. Va quindi confermata la statuizione di accoglimento dell’opposizione ex art. 615 c.p.c.

8. Anche l’appello principale va respinto, posto che, come si evince dalla sentenza impugnata, l’appellata ha proposto contestualmente opposizione al ruolo, opposizione agli atti esecutivi e opposizione all’esecuzione ex art. 615 c.p.c. ed il Tribunale, rilevata la regolarità della notifica della cartella di pagamento e la conseguente tardività delle prime due domande – statuizione passata in giudicato in assenza di impugnazione da parte della M. - ha esaminato l’eccezione di prescrizione solo con riferimento al periodo successivo alla notifica della cartella di pagamento, dando atto del fatto che l’art. 615 c.p.c. non prevede un termine di decadenza.
9. Il Tribunale ha condivisibilmente giustificato la statuizione di compensazione delle spese processuali, in ragione delle oscillazioni giurisprudenziali in punto di applicabilità dell’art. 2953 c.c.. L’appellante nega pretestuosamente l’esistenza del contrasto giurisprudenziale, nonostante i precedenti favorevoli all’applicazione del termine decennale emessi anche da questa Corte (es. sentenza n. 1149/2012), oltre che dalla sezione Lavoro della stessa Corte di Cassazione poco prima dell’intervento delle sezioni unite (Cass. sez. Lav. n. 5060/2016) .
Anche la statuizione relativa alle spese processuali va pertanto confermata.
10. Attesa la reciproca soccombenza, le spese del grado vengono integralmente compensate.
11. Sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato, ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del d.p.r. 115/2002, in capo ad entrambe le parti appellanti.

PQM

Definitivamente pronunziando, rigetta entrambe le impugnazioni avverso la sentenza del Tribunale di Catania n. 2733/2018;
compensa tra le parti le spese processuali;
dichiara entrambe le parti appellanti tenute a versare il doppio del contributo unificato.
Così deciso in Catania, il 6.2.2020, nella camera di consiglio della sezione Lavoro e Previdenza.
Il Consigliere Estensore Il Presidente
dott.ssa Maria Clara Sali dott.ssa Concetta Maiore
Pubblicata in data 25.02.2020


 

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