REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Commissione Tributaria Provinciale di CATANIA Sezione 11, riunita in udienza il 07/10/2021 alle ore 10:30 con la seguente composizione collegiale:
CACCIATO NUNZIO, Presidente
BONAVENTURA MARIA, Relatore
COLAVECCHIO GIUSEPPE GIOVANNI SE, Giudice
in data 07/10/2021 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1340/2018 depositato il 15/03/2018
proposto da
A. S. P.
Difeso da
Orazio Stefano Esposito - SPSRST77T15C351X
ed elettivamente domiciliato presso orazioesposito@pec.ordineavvocaticatania.it
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Catania
elettivamente domiciliato presso dp.catania@pce.agenziaentrate.it
Ag. Riscossione Catania Riscossione Sicilia S.p.a.
elettivamente domiciliato presso direzioneprovincialect@pec.riscossionesicilia.it
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 293 2017 0034212865 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2013
a seguito di discussione in camera di consiglio

Svolgimento del processo

Con ricorso notificato alla Riscossione Sicilia spa in data 2.1.2018, depositato in Commissione il 15.3.2018, la sig.ra P. A. S., rappresentata e difesa dall’avv. Orazio Stefano Esposito, ha impugnato davanti a questa Commissione la cartella di pagamento n. 293 2017 0034212865 notificata in data 11/12/2017, chiedendone l’annullamento .
Con l’ atto in oggetto è stato richiesto alla ricorrente il pagamento dell’ importo di € 371,79 a titolo di tassa auto in riferimento alla annualità d’imposta 2013 comprensive di sanzioni interessi e costo
delle notifiche, relative a autoveicolo della ricorrente .
A sostegno della richiesta di annullamento la predetta ha addotto l’ intervenuta prescrizione della pretesa creditoria e del diritto alla riscossione essendo decorso comunque il termine triennale previsto dall’art. 5 co. 51 D.L. 953/82, come modificato dall’art. 3 DL 21/1986, decorso il termine biennale per la notifica della cartella di pagamento previsto dall' art. 25 c. 1 lett. c D.P.R. 602/73, deducendo di non aver mai comunque ricevuto al verbale di contestazione o altro atto prodromico.
La Riscossione Sicilia spa si è costituita in giudizio con atto datato 9.9.2021 deducendo l’improcedibilità del ricorso per violazione dell’art. 17 bis dlvo 546/1992 , la legittimità dell’azione di riscossione e il difetto di legittimazione passiva in ordine alle doglianze inerenti la pretesa tributaria.
L’’Agenzia delle Entrate interveniva nel giudizio con atto del 15.9.2021, deducendo che la cartella di pagamento impugnata contiene n. 2 partite di ruolo relativi a tassa auto anno 2012 relativi a due veicoli di proprietà della ricorrente per i quali risulta regolarmente notificati i prodromici processi verbali di accertamento ( n. 13030487 relativo al veicolo targato BH820JJ e n. n. 13045524 relativo al veicolo targato CB994RA) come da documentazione allegata. Concludeva per il rigetto del ricorso

Con memoria depositata il 24.9.2021 la ricorrente insisteva nel ricorso evidenziando che gli allegati prodotti dall’Agenzia delle Entrate, tra i quali figurano mere stampe, datate 15.09.2021, dei sistemi di archiviazione digitale dell’Amministrazione finanziaria, sono tutti privi di attestazione di conformità e pertanto privi di valore probatorio e dimostrativo
All’odierna udienza, il ricorso è stato trattenuto in decisione.

Motivazione

Il ricorso risulta fondato.
Preliminarmente deve disattendersi la eccezione di improcedibilità del ricorso considerato che la proposizione dell'impugnazione produce, oltre agli effetti sostanziali e processuali tipici del ricorso, anche quelli del reclamo mediazione, senza necessità di apposita istanza.
Invero, in tema di contenzioso tributario, il contribuente, qualora impugni una cartella esattoriale emessa dal concessionario per la riscossione per motivi che attengono alla mancata notifica degli atti impositivi presupposti, può agire indifferentemente nei confronti dell'ente impositore o del concessionario, senza che sia configurabile alcun litisconsorzio necessario, costituendo l'omessa notifica dell'atto presupposto vizio procedurale che comporta la nullità dell'atto successivo ed essendo rimessa al concessionario la facoltà di chiamare in giudizio l'ente impositore. ( Cass Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 1532 del 02/02/2012 Fattispecie relativa a cartella di pagamento avente ad oggetto tasse automobilistiche, v. anche Sez. 5 - , Ordinanza n. 10528 del 28/04/2017

Nel merito, deve rilevarsi che, siccome sostenuto dalla contribuente, risulta decorso il termine prescrizionale previsto in materia.
Deve invero rilevarsi che per il credito erariale avente ad oggetto il pagamento della tassa di circolazione dei veicoli vige il termine prescrizionale triennale in virtù della previsione di cui all'art. 3 del d.l. 6 gennaio 1986, n. 2 (convertito, con modificazioni, dalla legge 7 marzo 1986, n. 60), che non si è limitato a disporre in via generale l'allungamento del termine biennale originariamente previsto dalla previgente disciplina (art. 5, comma 31, del d.l. 30 dicembre 1982, n. 953, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1983, n. 53), ma ha inteso assicurare in ogni caso la riscossione, entro il nuovo termine di tre anni, della tassa di circolazione dovuta per il 1983 con applicazione retroattiva ( cass civ. Sez. 5, Sentenza n. 10067 del 09/05/2014).
Ne discende, riferendosi il credito alla tassa di circolazione veicoli relativi all’anno 2013, che alla data del 11.12.2016 risulta decorso del termine triennale.

Né possono ritenersi valide le notifiche degli avvisi di accertamento allegati dalla Agenzia delle Entrate. Dalla documentazione prodotto emerge invero che tali atti risultano notificati il 19.6.2016 e il 7.5.2015 a mezzo posta a mani non del contribuente, odierno ricorrente, ma a mani di un soggetto non qualificato e del figlio , senza che ad essi sia seguito l’avviso alla ricorrente della notifica a mani di terze persone.
La suprema Corte, quindi, ha mutato il precedente orientamento poiché dalla lettura della citata sentenza si evince, o meglio deve darsi per presupposto, che ogni qualvolta l’Agenzia delle entrate notifichi un atto impositivo deve, necessariamente, rispettare le modalità previste dalla citata legge n. 890/1992 e non quelle relative al servizio postale ordinario; del resto il principio di diritto contenuto nella sentenza dell’organo di nomofilachia deve essere letto anche alla luce della motivazione.
Ciò posto, la Corte di cassazione distingue due ipotesi:
- la prima, disciplinata dall’art. 7 della legge n. 890/1992, riguarda il caso di consegna dell’atto notificando a persona diversa dal destinatario (“persona di famiglia che conviva anche temporaneamente con lui ovvero addetta alla casa ovvero al servizio del destinatario” e in assenza “al portiere dello stabile ovvero a persona che, vincolata da rapporto di lavoro continuativo, è comunque tenuta alla distribuzione della posta al destinatario”) ove è necessario ai fini della validità della notifica che venga spedita a quest’ultimo “una raccomandata semplice che gli dia notizia dell’avvenuta notificazione dell’atto medesimo”;
- la seconda, disciplinata dall’art. 8 della legge n. 890/1992, riguarda l’ipotesi in cui “le persone abilitate a ricevere il piego, in luogo del destinatario, rifiutano di riceverlo, ovvero se l’agente postale non può recapitarlo per temporanea assenza del destinatario o per mancanza, inidoneità o assenza delle persone sopra menzionate”; in questo caso “il piego è depositato lo stesso giorno presso l’ufficio postale preposto alla consegna o presso una sua dipendenza” e “del tentativo di notifica del piego e del suo deposito presso l’ufficio postale o una sua dipendenza è data notizia al destinatario, a cura dell’agente postale preposto alla consegna, mediante avviso in busta chiusa a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento che, in caso di assenza del destinatario, deve essere affisso alla porta d’ingresso oppure immesso nella cassetta della corrispondenza dell’abitazione, dell’ufficio o dell’azienda”; in tale ipotesi al fine del perfezionamento della notifica è necessario depositare in giudizio la cartolina di ritorno della raccomandata informativa.

Nella fattispecie in esame la raccomandata è stata consegnata a persona diversa dal destinatario e l’Agenzia delle entrate non ha prodotto in giudizio la prova dell’avvenuta spedizione della raccomandata informativa sicchè deve ritenersi invalida la notifica dell’avviso di accertamento.
Atteso l’esito del giudizio e considerato in particolare il recente e innovativo orientamento giurisprudenziale, ricorrono giusti motivi per compensazione delle spese processuali.

PQM

In accoglimento del ricorso, annulla la cartella n. 293 2017 0034212865 .
Spese compensate.
Così deciso in Catania il 7.10.2021
IL RELATORE
( dott. Maria Bonaventura)
IL PRESIDENTE
(dott. Nunzio Cacciato)
Depositata in segreteria in data 22.10.2021


 

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