REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE DI PALERMO
SEZ. STACCATA DI CATANIA SEZ. 34
riunita con l'intervento dei signori
AREZZO DOMENICO -Presidente-
RUSSO GIUSEPPE -Relatore-
FAILLA CARMELO -Giudice-
ha emesso la seguente
SENTENZA
sull'appello n.5483/09
depositato il 11/11/2009
-avverso la sentenza n.453/9/08
emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale di CATANIA
proposto dall'ufficio: Agenzia Entrate Ufficio Catania 1
controparte:
________
Altre parti coinvolte:
Ag. Riscoss. Catania Serit Sicilia Spa
Atti impugnati:
Cartella di pagamento n.____ IVA-altro 1998
Cartella di pagamento n._____ IRAP 1998

Svolgimento del processo

Con atto depositato in segreteria, in data 20 settembre 2007, la “_______”, in persona del rappresentante legale pro tempore, dott. R. A. rappresentato e difeso da se stesso, avendone i poteri, ed elettivamente domiciliato p/lo studio, corrente in Catania, adiva la Commissione tributaria provinciale di Catania contro l'Agenzia delle Entrate - ufficio di Catania - e contro l'Agente della riscossione dei tributi per la provincia di Catania, “SE.RI.T. Sicilia s.p.a.”, per l'annullamento dell'intimazione di pagamento n.________, notificata in data 19.7.2007 e dell'iscrizione a ruolo n. _______/2002 e, per essa, la cartella di pagamento n.293 2003 10033619 78, asseritamente notificata il 27.1.2004.
Con la cartella di pagamento ut supra, atto propedeutico all'intimazione di pagamento impugnata, che scaturisce dall'attività di controllo automatizzato delle dichiarazioni dei redditi, di cui agli artt. 36-bis d.p.r. n.600/73 e 54-bis d.p.r. n.633772, per il periodo d'imposta 1998, alla società veniva richiesto il versamento della somma complessiva, pari ad € 4.900,90, per omessi versamenti dell'Irap a saldo dell'I.V.A. annuale oltre interessi e sanzioni amministrative.
In prime cure, la difesa della ricorrente eccepiva l'illegittimità della cartella di pagamento impugnata per irregolarità della notifica, avendo l'agente della riscossione consegnato l'atto impositivo a soggetto non legittimato a riceverlo.
Nel merito, eccepiva: i) violazione dell'art.6, comma 1, L. n.212/2000; ii) violazione degli artt. 36bis, comma 3, d.p.r. N 600/73 e 54-bis, comma 3, d.p.r. n 633/72 nonchè violazione dell'art 2 d.p.r. n.462/97; iii) violazione degli artt. 17 e 25 d.p.r. n.602/73.
Concludeva con la richiesta di annullamento della cartella di pagamento impugnata perchè
irritualmente e, per gli effetti, dell'avviso di intimazione di pagamento.
Con Vittoria di spese di giudizio.
L'Agenzia delle Entrate, costituitasi in giudizio, con nota del 14.4.2004, prot. n.128863/07, depositata in segreteria in data 15.4.2004, eccepiva l'inammissibilità del ricorso di controparte in quanto la cartella di pagamento, quale atto presupposto all'intimazione di pagamento, non era stata mai impugnata, rendendo dunque, definitiva la pretesa erariale.
Deduceva, altresì, che la notifica della cartella di pagamento è incombenza il cui adempimento è posto dalla legge a carico dell'agente della riscossione e, permute, nell'ipotesi di mancato rispetto dei termini, nessuna sanzione poteva essere addebitata all'Agenzia delle Entrate, il cui compito è quello di procedere alla liquidazione delle imposte e alla successiva formazione dei ruoli nei termini di legge, come in effetti avvenuto.
Concludeva con la richiesta, in via pregiudiziale, di declaratoria di inammissibilità del ricorso; mentre, in via principale, il rigetto dello stesso con conferma dell'atto impugnato.
Con vittoria di spese di giudizio.
Non si costituiva la Serit Sicilia s.p.a. benché intimata.
La Commissione tributaria provinciale di Catania, con la decisione rubricata al n. 453/09/2008, pronunciata in data 17.4.2008, accoglieva il ricorso e compensava le spese processuali tra le parti.
Col gravame, l'Agenzia delle Entrate, che censura la decisione del primo decidente, eccepisce carenza di motivazione per violazione dell'art.36, comma 2, punto 4, del d.lgs. n.546/9.
Deduce che i primi giudici si sarebbero limitati a trattare nel merito la vertenza che era incentrata sulla tempestività o meno della notifica della cartella di pagamento, tralasciando di individuare il responsabile del procedimento di notifica.
Nel merito, rappresenta che trattasi di iscrizione a ruolo legittima delle imposte dovute e non versate
per l'anno 1998, accertate a seguito di controllo automatizzato, ex artt. 36-bis d.p.r. n.600/73 e 54-bis d.p.r. n.633/72.
Devolve, altresì, a questo decidente, fra i motivi di impugnazione della sentenza, le difese rappresentate con l'atto di costituzione nel giudizio di primo grado, non esaminate dai giudici di prime cure.
Chiede in accoglimento dell'appello, la riforma della decisione impugnata.
Con vittoria di spese di giudizio.
Si costituisce anche la Serit Sicilia s.p.a. che eccepisce il proprio difetto di legittimazione passiva avuto riguardo ai motivi attinenti al merito della controversia; mentre, in ordine alla statuita nullità della notifica della cartella di pagamento da parte del primo decidente, rappresenta che nessuna responsabilità poteva essere addebitata alla Serit Sicilia s.p.a. avendo il consegnatario della cartella, che aveva firmato la relata di notifica, dichiarato al messo notificatore di essere dipendente della società destinataria dell'atto e del fatto che sulla cartella era riportato in chiaro la denominazione ________.
Chiede al Collegio voler dichiarare infondato l'appello proposto dall'Agenzia delle Entrate, in ordine ai vizi inerenti la notifica della cartella di pagamento e, per gli effetti, confermare la sentenza impugnata; mentre, relativamente al merito della debenza tributaria, dichiarare il difetto di legittimazione passiva della Serit Sicilia s.p.a.
Con vittoria di spese e compensi di causa.
Si costituisce anche la società appellata che, in via pregiudiziale, eccepisce l'inammissibilità del
ricorso, avendo l'Agenzia delle Entrate introdotto motivi nuovi non ammessi in questa fase del
giudizio, ex art. 57 del d.lgs. n.546/92; nel merito, riproduce le eccezioni già sollevate nel giudizio di prime cure non esaminate dal decidente perché ritenute assorbite dall'accoglimento della domanda.
Conclude con la richiesta di reiezione del gravame e la conferma della sentenza opposta.
Con vittoria di spese di entrambi i giudizi di merito.
Con successiva memoria, l'appellata, che rappresenta di aver aderito al procedimento di definizione
delle liti fiscali pendenti, ex art. 39, comma 12, d.l. n.98/2011, convertito dalla L. n.111/2011, deposita in segreteria copia della domanda di definizione e del Mod. F24, quest'ultimo recante il versamento col codice tributo 8082 della somma di € 272,00, e chiede al Collegio doversi dichiarare l'estinzione del giudizio.

Motivazione

Il Collegio, visti gli atti di causa, osserva che il diniego della definizione delle liti fiscali pendenti opposto dall'Ufficio impositore solo in sede di discussione orale della controversia, pur se legittimo, atteso che la norma di favore non contempla la definizione delle controversie scaturenti dalla liquidazione delle imposte, ex art. 36-bis d.p.r. n.600/73 e 54-bis d.p.r. n.633/72. Ciò nondimeno, il
Collegio fa osservare all'Agenzia delle Entrate che, nella previsione dell'art.39, comma 12, lett. d), “La comunicazione degli uffici attestante la regolarità della domanda di definizione ed il pagamento integrale di quanto dovuto deve essere depositata entro il 30 settembre 2012. Entro la stessa data deve essere comunicato e notificato l'eventuale diniego della definizione”.
Orbene, osserva il Collegio, nel caso di specie, se per un verso i termini posti a carico dell'ufficio hanno natura ordinatoria, per l'altro, invece, il contribuente non può essere lasciato esposto sine die alle conseguenze di un provvedimento che deve promanare necessariamente dall'ufficio impositore.
Avuto riguardo, invece, all‘esame del merito, il Collegio osserva che il principio in base al quale, con riguardo alle società di capitali, la consegna "a mani proprie", che rende valida la notifica anche in caso di elezione di domicilio, non può che essere, in considerazione della ratio e della natura derogatoria della previsione, soltanto quella effettuata a mani del rappresentante legale della società, non di un semplice dipendente incaricato a ricevere gli atti (vds. Cass. 21514/2004, 3245/2005, 5504/2007 e 23571/2012).
Nel caso di specie, è incontroverso che la cartella di pagamento di cui è causa, venne consegnata a tale L. G., amministratore della C. S.r.l., ubicata al secondo piano dello stabile nel quale ha sede, nel primo piano, anche la società ricorrente, senza tentare la notifica nella sede della società destinataria dell'atto.
Da quanto emerge, la notifica della cartella di pagamento, avvenuta presso la sede di altra società è da ritenere giuridicamente inesistente. Ciò travolge ineluttabilmente l'atto impositivo impugnato (cartella di pagamento) e quello successivamente notificato (intimazione di pagamento), che vanno, pertanto, caducati.
In ordine all'eccezione, relativa al difetto di legittimazione passiva prospettata dall'Agenzia delle Entrate, il Collegio ritiene che il procedimento notificatorio del ruolo e, per esso, la cartella di pagamento, è incombenza che la norma, ex art. 26 d.p.r. n602/73, riserva esclusivamente all'Agente della riscossione, per cui, nella controversia in causa, trattandosi di accertata illegittimità della notificazione della cartella di pagamento, l'unico soggetto responsabile è da additare nella società “Se.ri.t Sicilia s.p.a”.
Per il dedotto, il Collegio rigetta l'appello dell'Agenzia dell'Entrate e conferma la decisione impugnata.
Assorbite dalla superiore statuizione le altre eccezioni e difese prospettate dalle parti.
Le spese seguono la soccombenza per cui il Collegio condanna la Serit Sicilia s.p.a. e l'Agenzia delle Entrate in solido alle spese di giudizio che liquida in complessivi € 840,00, oltre I.VA. e C.PA.

PQM

Rigetta l'appello dell'Agenzia delle Entrate - direzione provinciale di Catania - e conferma la decisione impugnata. Condanna in solido le parti soccombenti a rifondere alla _______ le spese di giudizio, che liquida come in motivazione.
Così deciso in Catania, il 30 gennaio 2013
Depositata in segreteria il 9 maggio 2013


 

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