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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Commissione Tributaria Provinciale di CATANIA Sezione 10, riunita in udienza il 28/06/2021 alle ore 15:00 con la seguente composizione collegiale:
RAMPELLO FLAVIO, Presidente
PATERNO' RADDUSA BENEDETTO, Relatore
BIANCO BRUNA, Giudice
in data 28/06/2021 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 793/2018 depositato il 17/02/2018
proposto da
S. F.
Difeso da
Marco Di Pietro - DPTMRC77R28C351V
ed elettivamente domiciliato presso marco.dipietro@pec.ordineavvocaticatania.it
contro
Ag. Riscossione Catania Riscossione Sicilia S.p.a. - Via Porto Ulisse N.51 95131 Catania CT elettivamente domiciliato presso direzioneprovincialect@pec.riscossionesicilia.it
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320120072086404 IRAP 2009
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Svolgimento del processo
S. F. impugna la cartella e il ruolo sottostante descritti in epigrafe sul presupposto della mancata notifica della cartella stessa. Da qui la rilevata decadenza dall'azione esattoriale o comunque la
prescrizione della pretesa tributaria relativa.
Si è costituita Riscossione Sicilia spa contrastando il ricorso
Motivazione
L'accoglimento dell'impugnazione nel caso passa indefettibimente dalla utilizzabilità probatoria della relata di notifica della cartella impugnata allegata dalla parte resistente nel costituirsi.
All'evidenza, infatti, in assenza della dimostrazione della notifica della cartella stessa, riassumono attualità le contestazioni mosse dalla ricorrente quanto alla opponibilità alla stessa del ruolo impugnato e alla decadenza dell'amministrazione dall'azione impositiva.
Ciò premesso, la relata allegata risulta prodotta solo in copia fotografica, disconosciuta dalla difesa del ricorrente con la prima difesa ai sensi del'art 2719 cc. senza che a tanto abbia fatto seguito la produzione dell'originale.
Ciò determina l'inutilizzabilità del documento; la fondatezza dell'impugnazione; l'annullamento della cartella impugnata in uno al ruolo ad essa sotteso.
Spese compensate considerate le ragioni meramente formali della decisione
PQM
annulla la cartella impugnata e il ruolo alla stessa sotteso e compensa le spese tra le parti.
Depositata in data 26.10.2021
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