SENTENZA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il TRIBUNALE di Reggio Calabria, in funzione di Giudice del Lavoro, in persona della dott.ssa Francesca Patrizia Sicari, definitivamente pronunciando nel giudizio promosso con ricorso depositato in data 30/08/2019 ed iscritto al n 3576 - 2019 RG , vertente
tra
- G. T. , rappresentato e difeso dall’avv. MALAVENDA MICHELE, elettivamente domiciliato presso il suo studio in Gioiosa Ionica alla via Madama Lena 37, giusta procura in atti;
- ricorrente -
contro
- INPS - Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (C.F. 80078750587 – P. IVA 02121151001) con Sede in Roma Via Ciro il Grande, 21, in proprio e quale mandatario della S.C.C.I. S.p.A. in forza di procura speciale a rogito della dott.ssa Laura Martinelli, Notaio in Tivoli, rep. n. 37521 del 3 luglio 2014, costituito ai sensi di legge in persona del suo Presidente e rappresentante pro-tempore, il quale agli effetti del presente giudizio elettivamente domicilia in Reggio di Calabria, via D. Romeo n. 15, presso i procuratori che lo rappresentano e difendono congiuntamente e separatamente in forza di procura generale alle liti collettivamente conferita per notaio Paolo Castellini di Roma il 21 luglio 2015, Repertorio 80974 - Rogito 21569, agli avvocati Angelo Labrini, Angela Fazio, Dario Adornato;
- AGENZIA DELLE ENTRATE – RISCOSSIONE, in persona del Legale Rappresentante p.t., con sede in Roma, Via Giuseppe Grezar, 14, C.F. e P. I.V.A. 13756881002, - resistente contumace;
- resistenti
disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così definitivamente provvede:

Svolgimento del processo

- CONCLUSIONI delle parti: come in atti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Parte ricorrente propone azione di accertamento negativo del carico contributivo previdenziale portato dagli avvisi di addebito n. 394 2011 20005020 08 000 di € 10.237,77 e n. 394 2013 00008089 89 000 di € 14.368,06, a suo dire non ritualmente notificati, di cui sarebbe venuto incidentalmente a conoscenza a seguito di richiesta all’Agente della Riscossione di estratto di ruolo inerente la sua posizione debitoria. Allega di avere inoltrato, prima di proporre il ricorso, istanza di sgravio per prescrizione che, però, l’ente impositore ha rigettato, invece il
concessionario non ha dato riscontro.
Eccepisce l’omessa notifica degli avvisi di addebito e l’intervenuta prescrizione anche dalla data di asserita notifica.

Si sono costituiti i convenuti INPS ed SCCI spa, resistendo al ricorso e chiedendone il rigetto. Agenzia delle Entrate Riscossione, ritualmente evocata in giudizio, deve dichiararsi contumace.

Motivazione

Il ricorso è fondato nei limiti e per le ragioni che seguono.
§ 1- Preliminarmente deve darsi atto che il ricorso, volto ad ottenere la statuizione giudiziale di non debenza dei periodi contributivi ancora pendenti su ruolo esattoriale, è ammissibile in quanto proposto anteriormente all’entrata in vigore della legge n. 215 del 17 dicembre 2021, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 301 del 20 dicembre 2021, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, recante “Misure urgenti in materia economica e fiscale, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili”, entrata in vigore il 21 dicembre 2021, che all’art 3 bis (Non impugnabilità dell’estratto di ruolo e limiti all’impugnabilità del ruolo) modifica l’art. 12 del DPR n. 602 del 1973, inserendovi il comma 4-bis che sancisce la non impugnabilità dell’estratto di ruolo.
Trattandosi di ius superveniens - ed in mancanza di uno specifico regime transitorio - se ne deve predicare la necessaria irretroattività.

Né può concludersi diversamente ove si ponga mente ai principi fondamentali che regolano il processo civile. Il principio tempus regit actum deve intendersi nel senso che, pur se comporta l'immediata applicazione della legge processuale sopravvenuta agli atti processuali successivi all'entrata in vigore della legge stessa, non incide sugli atti anteriormente compiuti, i cui effetti restano regolati dalla norma sotto il cui imperio sono stati posti in essere (Cass. n. 6099/2000). Al predetto principio, infatti, si giustappone il principio tempus regit processum, che vuole il mantenimento delle regole processuali vigenti al momento della proposizione della domanda, per la ragione che cambiare le regole del processo quando esso è in corso potrebbe configurare una violazione del principio del giusto processo sancito dall'art. 111 Cost. (Cass.n. 22407/2020).

-Sussiste l'interesse ad agire. Basti a tal riguardo considerare come l'ente impositore ritenga tuttora dovuti i contributi in questione e concluda per la condanna del ricorrente al pagamento degli stessi; inoltre il ricorrente aveva formulato anche istanza stragiudiziale di sgravio.
Pertanto, vi è interesse del ricorrente ad ottenere la statuizione giudiziale di non debenza dei periodi contributivi ancora pendenti su ruolo esattoriale.
Infatti, in punto di diritto, è applicabile il principio enunciato dalle S.U. della Cassazione, n 19704/2015, nel cui solco si pone Cass., ord. n. 3990/2020 che ha statuito: “che debba essere riconosciuto l'interesse del contribuente ad esperire, attraverso l'impugnazione del ruolo, azione di accertamento negativo della pretesa dell'amministrazione facendo valere la prescrizione
del credito maturata dopo la notifica della cartella ( sul punto si veda: Cass. sez V 418/2018 Cass. sez.VI, 2301/2018; Cass. civ. sez.VI n. 29179/2017; Cass. civ., sez.VI, n. 29177/2017; Cass. civ., sez.VI, n. 29174/2017; Cass. civ., sez. VI n. 24932/2017)”.


§ 2. Per quanto concerne gli avvisi di addebito INPS, l’ente ha versato in atti gli avvisi di ricevimento che ne attestano la regolare notifica, precisamente:
• 39420112000502008000, avviso notificato il 10.10.2011;
• 39420130000808989000, avviso notificato il 10.04.2013.
Tuttavia, la pretesa contributiva si è poi prescritta per mancanza di atti interruttivi infraquinquennali.
Sul periodo di prescrizione successivamente alla notifica della cartella esattoriale (o avviso di addebito), va precisato che la notifica della cartella esattoriale ha valenza di atto interruttivo dal quale inizia a decorrere un nuovo termine prescrizionale quinquennale, in quanto la cartella divenuta definitiva perché non opposta, non può essere paragonata al titolo di formazione giudiziale, per il quale solo matura il termine di prescrizione ordinario decennale. Così come ribadito da Cass. SU. n. 23397 del 17.11.2016:"Il principio, di carattere generale, secondo cui la scadenza del termine perentorio sancito per opporsi o impugnare un atto di riscossione mediante ruolo, o comunque di riscossione coattiva, produce soltanto l'effetto sostanziale della irretrattabilità del credito, ma non anche la cd. "conversione" del termine di prescrizione breve eventualmente previsto in quello ordinario decennale, ai sensi dell'art. 2953 c.c., si applica con
riguardo a tutti gli atti - in ogni modo denominati - di riscossione mediante ruolo o comunque di riscossione coattiva di crediti degli enti previdenziali, ovvero di crediti relativi ad entrate dello Stato, tributarie ed extratributarie, nonché di crediti delle Regioni, delle Province, dei Comuni e degli altri Enti locali, nonché delle sanzioni amministrative per la violazione di norme tributarie o amministrative e così via. Pertanto, ove per i relativi crediti sia prevista una prescrizione (sostanziale) più breve di quella ordinaria, la sola scadenza del termine concesso al debitore per proporre l'opposizione, non consente di fare applicazione dell'art. 2953 c.c., tranne che in presenza di un titolo giudiziale divenuto definitivo".

§ 3. Le spese legali vengono liquidate in dispositivo ex DM 55/2014 e poste a carico del concessionario, essendo allo stesso imputabile l'esito della lite, mentre vengono compensate nei confronti dell’INPS e della SCCI spa.

PQM

- accoglie il ricorso e, per l'effetto, dichiara prescritti i contributi portati dall’avviso di addebito n. 39420112000502008000 e n. 39420130000808989000;
- dichiara la contumacia di Agenzia delle Entrate Riscossione;
- condanna Agenzia delle Entrate – Riscossione, in persona del legale rapp.te p.t., al pagamento delle spese legali in favore di parte ricorrente, che liquida in € 3.550,00 per compenso di avvocato, oltre € 43,00 per rimborso spese contributo unificato, oltre rimborso forfettario spese generali 15%, cpa e iva come per legge, da distrarsi in favore dell'avv. MALAVENDA MICHELE
dichiaratosi procuratore antistatario ;
- compensa per intero le spese legali tra il ricorrente e l'INPS e la SCCI spa.
Manda alla Cancelleria per la comunicazione telematica alle parti costituite del presente provvedimento in forma integrale, comunicazione telematica che sostituirà la lettura ex art. 429 c.p.c. del dispositivo e della esposizione delle ragioni di fatto e diritto della decisione.
Così deciso in Reggio Calabria, 27/01/2022 .
Il giudice del lavoro
Dr.ssa Francesca Patrizia Sicari


 

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