IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL GIUDICE DI PACE DI PATERNO', AVV. F. FILIPPELLO ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n.838/012 R.G., promossa
da
D. B. G. rappres. difeso per procura come in atti dall'avv. Orazio Esposito ed elettiv. Dom. presso il suo studio in Catania Via C.Patane Romeo 28 - OPPONENTE -
contro
SERIT SICILIA spa in persona del leg. rappres. pro tempore con sede in Catania Via Rizzo 39, rappres. e difesa in atti dall'avv. G. C. -OPPOSTA-
contro
COMUNE DI VAL d'ELSA in persona del Sindaco pro tempore -CONVENUTO-contumace-
contro
PREFETTURA DI SIENA in persona del Sindaco pro tempore rappres. e difesa dal V. Prefetto Dott.ssa Cattarin Franzero -CONVENUTA

Alla udienza del 10/7/012 precisate le conclusioni, il Giudice poneva la causa in decisione

Svolgimento del processo

Con atto di citazione del 1/03/012 D. B. G. proponeva opposizione alla esecuzione ex art. 615 c.p.c. avverso il preavviso di fermo amministrativo minacciato dalla Serit Sicilia spa, per un suo presunto complessivo credito pari ad € 3.077,49 sul veicolo Toyota tg ______ di proprietà dell'opponente.
L'opponente eccepiva la illegittimità del preavviso di fermo amministrativo e la intervenuta prescrizione,trattandosi di sanzioni amministrative scaturenti da infrazioni al cds.

Per i motivi di cui sopra il ricorrente chiedeva che il Sig. Giudice adito dichiarasse la illegittimità e nullità delle cartelle di pagamento nonchè del preavviso di fermo amministrativo e prescritto il diritto ad esigere.
La Serit Sicilia spa si costituiva in giudizio contestando la domanda attrice, eccependo:
-la inammissibilità della opposizione,
-la legittimità del procedimento,
- la regolarità della notifica delle cartelle di pagamento
- la carenza di legittimazione passiva dell'Ente esattore

La Prefettura di Siena si costituiva in giudizio contestando la domanda attrice e chiedendone il rigetto perchè infondata.
Il Comune di Colle di Val D'Elsa non si costituiva ritualmente.
Alla udienza del 10/7/012 il Giudice, precisate le conclusioni, poneva la causa in decisione.

Motivazione

Preliminarmente il Decidente dichiara la contumacia del Comune di Colle di Val d'Elsa in quanto:
la delega fatta dal Sindaco di tale Ente all'Ispettore M. P. a rappresentarlo in giudizio è “tamquam non esset" atteso che il Sindaco, per il conferimento di tale delega, richiama l'art. 23 L.24/11/81 n. 689 dimenticando che la domanda introduttiva del giudizio è stata proposta con opposizione alla esecuzione ex art. 615 c.p.c. che nulla ha a che vedere con la L. 689/81 e per tale ragione peraltro del tutto infondata appare la eccezione sollevata dall'Ente convenuto di incompetenza territoriale, dovendo invece nella fattispecie essere applicato il disposto di cui all'art. 27 c.p.c.
Per il giudizio ordinario così come incardinato dall'attore manca in capo all'Ispettore M. lo ius postulandi, dovendo il rappresentante dell'Ente conferire procura alle liti ad un legale (interno o esterno all'Ente) tenuto conto del valore della causa (€ 3.077,49).
Infine si ricorda all'Ente convenuto che la nullità della costituzione del Comune di Colle di Val d'Elsa trae origine anche dalla ulteriore circostanza che la documentazione - comparsa di costituzione e risposta - fatta pervenire da detto Ente, appare sottoscritta solamente dall'Ispettore M. P. e non dal Sindaco dell'Ente e, fermo restando quanto sopra rilevato, la Suprema Corte con la recente sentenza del 16/9/011 n.19027 ha statuito in ogni caso che: "...dovendosi ritenere sufficiente ai fini della regolarità della costituzione in giudizio del delegato, LA ESPRESSA DICHIARAZIONE DEL MEDESIMO DI STARE IN GIUDIZIO IN TALE QUALITà (di Funzionario dell'Ente)": NON SI RILEVA comunque dalla lettura della irrituale comparsa di costituzione l'adempimento di tale ultima condizione da parte dell'Ispettore M.
Nel caso de quo, come sopra detto, ritenuto che la memoria di costituzione non è stata sottoscritta dal rappresentante legale dell'Ente impositore ed il delegato(?) non ha espressamente dichiarato di agire quale funzionario del Comune di Colle di Val d'Elsa e la fattispecie rientra tra le opposizione alla esecuzione ex art. 615 c.p.c, la costituzione di tale Comune è inesistente come pure necessariamente tutte le eccezioni sollevate dall'Ente, da considerarsi tamquam non esset.
Pur tuttavia dalla irrituale comparsa di costituzione si rileva che la sollevata eccezione di incompetenza per territorio di questo Giudice è infondata in quanto nella specie non si tratta di “opposizione ex art. 22 L.689/81 avverso un verbale di infrazione al cds" ma di opposizione alla esecuzione e, si ribadisce, LA COMPETENZA TERRITORIALE SCATURISCE DAL DISPOSTO DI CUI ALL'ART. 27 C.P.C.

L'odierna opposizione alla esecuzione è fondata ed essa merita quindi accoglimento.
Questo Giudice prende atto che la opposizione al preavviso di fermo non può che essere limitata ai presunti crediti vantati per il mancato pagamento dei verbali di infrazione al cds.
LEGITTIMA APPARE LA OPPOSIZIONE AL PREAVVISO DI FERMO ATTESO CHE L'ENTE ESATTORE, ALLA SCADENZA DEL TERMINE DI PAGAMENTO ASSEGNATO IN TALE COMUNICAZIONE,HA PROVVEDUTO SEMPRE (E CONTINUA A PROVVEDERE) AD ESEGUIRE IL FERMO DEL VEICOLO SENZA CHE DIA COMUNICAZIONE DI Ciò ALL'OPPONENTE IL QUALE COSì SI TROVEREBBE, SENZA LA ODIERNA OPPOSIZIONE, NELLA SITUAZIONE DI DOVER SUBIRE, SENZA ALCUNA DIFESA, UN PROVVEDIMENTO ESECUTIVO DEL QUALE NON NE è VENUTO A CONOSCENZA NELLA SUA ADOZIONE.

I motivi messi a fondamento della opposizione alla esecuzione, per la quale questo Giudice si ritiene competente per materia (verbali di infrazione al cds), sono fondati e questo Giudice è anche competente per territorio ex art. 27 c.p.c.
Il fermo amministrativo (o il preavviso di fermo) ha natura cautelare e pertanto competente è il giudice ordinario chiamato a pronunciarsi sulla richiesta di revoca del fermo ed a tal proposito la Prima Sez. della Commissione Tributaria Provinciale di Catania ha emesso in data 12/3/07 sentenza n. 556/1/06 con la quale in relazione ad una opposizione a cartelle esattoriali dichiarava il proprio difetto di giurisdizione in quanto la questione era sottratta alla cognizione della Commissione Tributaria atteso che lo stato “in cui si trova l'azione impositiva è di carattere esecutivo”.
-Il preavviso di fermo amministrativo o il fermo eseguito è affetto da nullità per mancato rispetto del termine di cui all'art. 50 D.P.R. 602/73 ed in tanto la presente opposizione appare legittima in quanto, in fattispecie analoghe l'Ente esattore non ha mai comunicato l'avvenuta attivazione del fermo amministrativo del veicolo;
- ed ancora: il successivo art. 86 contenuto nel capo III del detto DPR stabilisce che dopo la scadenza del termine di cui all'art. 50 comma 1 il concessionario ha il potere di sottoporre a fermo amministrativo i beni mobili registrati del debitore e dei coobbligati,dandone notizia alla Direzione Regionale delle Entrate ed alla Regione di Residenza: nulla di tutto ciò è avvenuto;
- il fermo amministrativo ha natura di atto esecutivo e pertanto, ai sensi dell'art. 2 del D.lgs 546/92 seconda parte, rientra nella giurisdizione ordinaria;
- il ricorso contro il provvedimento deve essere proposto mediante opposizione alla esecuzione o agli atti esecutivi ai sensi degli artt.615 e 617 c.p.c.;
-a tal proposito la Suprema Corte, a Sezioni Unite, in data 31/1/2006 con sentenza n. 2053 ha statuito che:”il fermo amministrativo è atto funzionale alla espropriazione forzata e quindi mezzo di realizzazione del credito; ne consegue che competente a conoscere della legittimità del suddetto provvedimento è il g. o. nelle forme della opposizione alla esecuzione o agli atti esecutivi”.
Conforme Sent. T.A.R. Sicilia Catania sez. III 20/12/2005 n. 2470

Nel merito:
Con nota n. 57413 del 9/4/03 l'Agenzia delle Entrate ha disposto che i concessionari della riscossione dopo avere emesso il provvedimento di fermo ma prima di iscriverlo presso il PRA devono inviare ai contribuenti una comunicazione con la quale invitano gli stessi ad effettuare il versamento e da un'attenta lettura della lettera di preavviso di fermo datata 6/06/011 nella fattispecie ciò non è stato fatto dall'Ente esattore;
l'ordinanza del Consiglio di Stato n. 3259 del 13/7/04 ha affermato che è sospendibile il provvedimento con il quale è stato disposto il fermo amministrativo dell'autoveicolo qualora vi sia sproporzione (come nella fattispecie) tra il complessivo importo dovuto e il danno derivante al ricorrente dalla esecuzione del fermo amministrativo impugnato.
In seguito alla adozione del fermo il contribuente-proprietario del bene non può di fatto circolare con il veicolo.
Sostanzialmente il contribuente viene privato della facoltà di fare uso del suo veicolo e in caso di iscrizione del fermo presso il PRA gli atti di disposizione del veicolo risultano inefficaci nei confronti del concessionario.
Il concessionario si trova così investito di un potere non indifferente che va ad incidere su posizioni di diritto soggettivo ed è illegittimo sfornire tale potere di ogni adeguata regolamentazione.
Affermare infatti che il concessionario per la riscossione può procedere al fermo senza specificare i limiti di tale potere di fatto attribuisce allo stesso un potere incisivo e sicuramente efficace in quanto va a colpire beni a volte indispensabili (AUTOMEZZO USATO PER FINI LAVORATIVI).
Non regolamentare la materia denota inoltre un comportamento scorretto sul piano della buona fede e correttezza nei rapporti con il contribuente in violazione dello Statuto diritti del Contribuente (art. 10 L.212/00).
Tale potere nella emanazione del fermo amministrativo consiste in una sorta di esecuzione coattiva che il destinatario dell'atto si trova a dover subire senza la mediazione dell'autorità giudiziaria.
Il fermo amministrativo si manifesta come atto illegittimo a prescindere dalla sua qualificazione in termini di discrezionalità o di vincolatività.
Il fermo amministrativo è un atto amministrativo sprovvisto di qualsiasi regolamentazione tanto che se ne può disporre l'adozione anche per cifre irrisorie contro il principio di ragionevolezza previsto
dall'art. 3 della Costituzione,
- non indica la autorità alla quale è possibile fare ricorso con grave danno al diritto alla difesa consacrato dall'art. 24 della Costituzione contravvenendo a tutti i principi stabiliti a tutela del contribuente dalla L.212/00,
- incide sul diritto soggettivo del proprietario del bene sottoposto a fermo con effetti sulla sfera di diritti costituzionalmente tutelati quali il diritto al lavoro e alla libera iniziativa economica.
E' di tutta evidenza che nella fattispecie è stato stravolto il diritto inviolabile di difesa accordato dalla Costituzione ad ogni cittadino.
Nel caso di specie non è stato consentito al legittimo proprietario del bene mobile registrato sottoposto a fermo amministrativo alcuna forma di tutela delle eventuali ragioni debitorie.
Uno strumento tanto drastico quale il fermo amministrativo dei beni mobili registrati deve necessariamente garantire il diritto di difesa essendo incostituzionale che al destinatario della notifica di cartella esattoriale non debba restare che pagare l'importo richiesto per ottenere la liberazione del proprio veicolo.
Il provvedimento amministrativo del fermo degli autoveicoli o ciclomotori dove essere motivato in modo congruo e specifico non potendo la motivazione coincidere con la emanazione stessa dell'atto, motivazione che deve individuare le specifiche esigenze che giustificano l'adozione della misura cautelare in rapporto alla entità del credito ed a circostanze concrete attinenti al debitore atte a compromettere la garanzia del credito: la Serit Sicilia spa, nella specie, è rimasta unica detentrice di tali motivazioni!
Deve ritenersi che la comunicazione del fermo amministrativo degli autoveicoli o ciclomotori in tanto può spiegare effetti in quanto sia portata nella effettiva sfera di conoscenza del destinatario ed integri una specifica condizione di efficacia del fermo stesso.

Per quanto riguarda il presunto credito del Comune di Colle Val d'Elsa, tale Ente non ha fornito prova alcuna di esso atteso che la sua costituzione in giudizio è inesistente perché del tutto irrituale.
Come altresì la Prefettura di Siena non ha fornito prova del suo credito.
L'Ente esattore ha prodotto copia degli avvisi di ricevimento delle cartelle di pagamento oggi impugnate in uno al preavviso di fermo amministrativo:
ma a ben vedere le notifiche di tali cartelle sono tutte irrituali perché non sono state eseguite a mani del destinatario ma a mani di un terzo, infatti:
con il D.L. 4/7/06 n. 229 all'art. 37 comma 27 (richiamato dal Provvedimento della Agenzia delle Entrate del 13/2/07) sono state approvate variazioni alla relazione di notifica della cartella di pagamento per il caso di consegna della stessa cartella ad uno dei soggetti terzi diversi dal destinatario cui tale consegna può essere effettuata per legge:
“se il consegnatario non è il destinatario dell'atto o dell'avviso, il messo o l'ufficiale postale consegna o deposita la copia dell'atto da notificare in busta chiusa che provvede a sigillare e su cui trascrive il numero cronologico della notificazione dandone atto nella relazione in calce all'originale e alla copia dell'atto stesso e sulla busta non sono apposti segni o indicazioni dai quali possa desumersi il contenuto dell'atto ed il messo dà notizia dell'avvenuta notificazione dell'atto o dell'avviso a mezzo di lettera racc.ta”: non vi è traccia alcuna che tali adempimenti siano stati eseguiti nelle notifiche di cui trattasi.
Per i motivi di cui sopra non è stata fornita prova della rituale notifica all'opponente delle cartelle di pagamento messe a fondamento del preavviso di fermo oggi impugnato.
Da quanto sopra ne scaturisce la inefficacia, nei confronti dell'opponente, delle cartelle esattoriali di cui all'atto impugnato in quanto irrituali nelle loro notifiche.

Conseguentemente a quanto sopra esposto questo Giudice ritiene di dover accogliere la presente opposizione.
Alla luce di quanto sopra questo Giudice ritenendo fondata la presente opposizione dichiara illegittimo e quindi nullo il preavviso di fermo amministrativo o quello di già operato nelle more del giudizio dalla Serit Sicilia spa, sul veicolo di proprietà dell'opponente dichiarando la nullità del ruolo esattoriale relativo alle cartelle di pagamento inerenti i presunti crediti del Comune di Colle Val d'Elsa e della Prefettura di Siena per il pagamento delle sanzioni pecuniarie dei verbali di infrazione al cds.
Ordina al Conservatore del PRA di Catania la cancellazione del fermo amministrativo sul veicolo Toyota tg ________ se nelle more di già richiesto ed eseguito dalla Serit Sicilia spa.
Dichiara estinta la obbligazione di pagamento nei confronti degli Enti impositori e dell'Ente esattore per quanto attiene i crediti del Comune Val d'Elsa e della Prefettura di Siena scaturenti dalle somme dovute per il mancato pagamento dei verbali di infrazione al cds per la intervenuta prescrizione ad esigere.
Attesa la particolare fattispecie e la buona fede processuale delle parti, le spese del giudizio si intendono interamente compensate tra le parti costituite.

PQM

Il Giudice di Pace definitivamente pronunciando:
- dichiara la contumacia del Comune di Val d'Elsa e ciò per le motivazioni di cui in narrativa;
-dichiara che la Giurisdizione a decidere sulla presente causa si appartiene a questo Giudice ordinario e ciò per le motivazioni di cui in narrativa;
- dichiara la propria competenza per materia (verbali di infrazione al cds) e per territorio (art. 27 c.p.c.);
- accoglie la opposizione alla esecuzione presentata da D. B. G. avverso il preavviso del fermo amministrativo o di quello di già eseguito dalla Serit Sicilia spa, relativamente al veicolo tg ______ e ciò per le motivazioni di cui in narrativa;
- dichiara illegittimo, nullo e privo di efficacia alcuna sia il preavviso di fermo che il fermo amministrativo eventualmente di già eseguito ad istanza della Serit Sicilia spa, come sopra indicato;
- ordina al Conservatore del PRA di Catania la cancellazione del fermo amministrativo, a cura a spese della Serit Sicilia spa se dalla stessa di già eseguito sul veicolo di cui sopra con l'annotazione della presente sentenza sul registro automobilistico;
- dichiara e ciò per le motivazioni di cui in narrativa, estinta la obbligazione di pagamento nei confronti dell'Ente impositore e dell'Ente esattore per quanto attiene i crediti del Comune di Colle Val d'Elsa e della Prefettura di Siena scaturenti per il mancato pagamento dei verbali di infrazione al cds per come risultano indicati nell'atto oggi impugnato per intervenuta prescrizione del diritto ad esigere.
Spese compensate.
Paternò 22/4/013
Il Giudice di Pace
Avv. F. Filippello
Depositato in cancelleria oggi 22 aprile 2013


 

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