REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI CATANIA
Il Giudice di pace di Catania 1° sez., nella persona dell'avv. Nizza Sebastiano, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n.7643/21 R.G. avente per oggetto opposizione ex art. 615 c.p.c.
promossa da
S.M. elett. dom. in Catania in via Carmelo Patané Romeo 28 presso lo studio dell'avv. Gennaro Esposito che la rapp. e dif. giusta procura in atti
Opponente
contro
Comune di Catania in persona del Sindaco p.t. eletti. dom. presso la sede dell'avvocatura Comunale in Catania in via Umberto 151 rapp. e dif. dall'avv. Di Primo Maria Pia giusta procura in atti
Opposto
Municipia spa, già A.T.I. Engineering Tributi S.p.a. elett. dom. in Catania in via Pola 15 presso lo studio dell'avv. Raciti Salvatore che la rapp. e dif. giusta procura in atti
Opposta
All'udienza del 3/03/22 venivano precisate le conclusioni come da verbale di udienza che qui si intendono del pari trascritte.

Svolgimento del processo

Con atto di citazione la sig.ra S. M. conveniva in giudizio il Comune di Catania e la Municipia s.p.a. per sentir dichiarare l'avvenuta prescrizione del credito vantato dal Comune di Catania e, per l'effetto, annullare la ingiunzione di pagamento n.2021___ e dichiarare illegittima l'intimazione di pagamento impugnata, con vittoria di spese di lite da distrarre. Asseriva che in data 9/09/21 la Municipia gli ha recapitato l'intimazione di pagamento n.2021___ emessa per il mancato pagamento dei verbali elevati per la violazione al c.d.s. nn. ____________________.
Asseriva, altresì, la prescrizione del credito vantato dal Comune di Catania, la violazione dell'art. 225 d.lgs. 267/00 e degli artt. 5 e 7 DPR 378/93 e, quindi, l'illegittimità dell'opposta intimazione per carenza di legittimazione del Comune di Catania e del Concessionario in relazione ai tributi, di competenza della Commissione Straordinaria di liquidazione sulla base della normativa su citata.
Il Comune di Catania si costituiva in data 19/01/22 col deposito in cancelleria del proprio fascicolo di parte contenente i documenti di causa e la comparsa di risposta. Con essa chiedeva la dichiarazione di inammissibilità dell'azione e il rigetto dell'opposizione, con vittoria di spese di lite.
La Municipia spa si costituiva all'udienza di prima comparizione col deposito del proprio fascicolo di parte contenente i documenti di causa e la comparsa di risposta. Con essa chiedeva la dichiarazione di inammissibilità dell'azione ed il rigetto dell'opposizione per la mancata impugnazione degli atti presupposti; il rigetto dell'istanza di sospensione dell'esecutività degli atti opposti; la dichiarazione di difetto di legittimazione passiva della Municipia spa in ordine al merito ed alla notifica del verbale, perché il legittimo contraddittore è l'Ente impositore; la dichiarazione che nessuna responsabilità è imputabile alla Municipia s.p.a., perché estranea alla formazione del ruolo, e di tenerla indenne dalle conseguenze del giudizio. Con vittoria di spese di lite.
All'udienza del 3/03/22, sulle conclusioni di cui in epigrafe, il Giudice di pace poneva la causa in decisione.

Motivazione

L'odierno procedimento è stato promosso ai sensi dell'art. 615, com. 1, c.p.c. perché non risulta essere iniziata l'esecuzione. Pertanto, è ammissibile.
In ordine all'eccepita carenza di legittimazione passiva della Municipia spa, preliminarmente, si evidenzia che nel giudizio di opposizione sussiste la concorrente legittimazione passiva dell'esattore, quale soggetto dal quale proviene l'atto opposto, anche in vista dell'eventuale adozione da parte del Giudice di un eventuale provvedimento di sospensione dell'esecuzione, e dell'Ente impositore, quale titolare della pretesa sanzionatoria, al quale va riconosciuto l'interesse a resistere in giudizio anche per gli innegabili riflessi che un eventuale accoglimento potrebbe comportare nei confronti dello stesso. In tal senso, Cass. Civ. sez. 6, ord. n.12385/13.

Dalla visione dell'opposta intimazione di pagamento n.2021___ si evince che essa è stata emessa per il mancato pagamento delle somme portate nelle ingiunzioni di pagamento nn. ___________________________ emesse per il mancato pagamento delle sanzioni amministrative imposte con i verbali nn. ________________, elevati dalla Municipalità di Catania per la violazione del c.d.s.
Dalla visione dei documenti agli atti del Comune di Catania si evince che i su citati verbali sono stati notificati, per assenza del trasgressore, tramite Poste Italiane, nei termini ed ai sensi dell'art. 201 c.d.s. e la regolarità della notifica dei prodromi verbali non è fonte di contestazione da parte opponente.
Dagli atti della Municipia spa risulta che l'ingiunzione di pagamento n.____ è stata notificata nel rispetto dei termini di cui all'art. 28 l.689/81 e per l'effetto della compiuta giacenza, ai sensi dell'art. 140 c.p.c. in data 13/07/18. Non risulta, però, perché non depositata, la ricevuta di ritorno della raccomandata informativa del deposito presso la casa comunale del plico. Pertanto, detta notifica è inesistente. In tal senso Cass. 25079/14 e Cass. Ord. 10171/17. Alla luce di ciò, considerato che i prodromi verbali nn._________ sono stati notificati negli anni 2013 e 2014 e che l'intimazione di pagamento è stata emessa in data 25/03/21 e asseritamente notificata in data 9/09/21, è spirato il termine di prescrizione di cui all'art. 28 l. 689/81. Pertanto, si annulla la intimazione di pagamento opposta per la parte di essa contenente l'ingiunzione di pagamento n._______.

Le altre ingiunzioni di pagamento risultano notificate nel rispetto dei termini di prescrizione di cui all'art. 28 l. 689/81, presso il domicilio del destinatario, con la consegna del plico alla domestica, alla zia della opponente o ad altra persona e dalla relata di notifica risulta la firma del ricevente e che della consegna del plico è stato informato il destinatario con raccomandata, nel rispetto del disposto dell'art. 60, com.1 lett. B e B bis, D.P.R. 600/73.
Agli atti, però, non risulta l'effettiva ricezione della raccomandata informativa. La Corte di Cassazione nella parte conclusiva della sentenza 2868/17, nel caso di notifica effettuata ai sensi dell'art. 60 D.P.R: 600/73, pone un parallelismo con la notifica effettuata per irreperibilità ex art. 140 c.p.c., per cui, ai fini del perfezionamento della notifica effettuata ex D.P.R. 600/73 art. 60, è necessario non solo che la raccomandata informativa sia spedita ma che sia pure ricevuta dal destinatario. In tal senso, anche Cass. ord. 17235/18, sent. 25079/14. Pertanto, le notifiche delle su citate ingiunzioni di pagamento sono nulle. Detta nullità si ripercuote sull'ingiunzione stessa e si estende agli atti ad essa successivi ovvero all'intimazione di pagamento impugnata, ad esse riferita, che si annulla.
Considerata la natura della decisione, le spese di giudizio sono compensate.

PQM

Il Giudice di Pace di Catania, definitivamente pronunciando nel procedimento iscritto al R.G. n.7643/21, rigettata l'eccezione di inammissibilità dell'azione, rigettata l'eccezione di carenza di legittimazione passiva della Municipia spa, annulla l'intimazione di pagamento impugnata.
Spese di giudizio compensate.
Così deciso in Catania, lì 07/03/22.
Il Giudice di pace
Avv. Sebastiano Nizza
Depositato in cancelleria 10 mar 2022


 

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