REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SIRACUSA
Seconda Sezione Civile
Il Tribunale di Siracusa, Sezione Civile, in persona del giudice onorario dr Carolina Burrascano, in funzione di giudice unico, ha pronunciato e pubblicato all'udienza del 28.1.2022 la seguente
nella causa civile iscritta al n. 5333/2020 del ruolo generale degli affari contenziosi civili del Tribunale di Siracusa,
promossa da
I. s.r.l. elettivamente domiciliata in Catania in via Carmelo Patanè Romeo n.28, presso lo studio dell’avv. Gennaro Esposito che la rappresenta e difende per procura su foglio separato allegato all’atto introduttivo
- opponente -
Contro
Agenzia Delle Entrate già Riscossione Sicilia S.p.A., Agente della riscossione per la Provincia di Siracusa, in persona del Direttore Generale pro tempore, giusta procura rilasciata dal Presidente della Società ed autenticata l’11.1.2019 dal notaio Bonaccorso dr. Giuseppe in Catania rep. 16731 racc., elettivamente domiciliata in Siracusa Viale Montedoro 18 presso lo studio dell’avv. Giuseppe Lavaggi che la rappresenta e difende giusta procura alle liti apposta in calce alla comparsa di costituzione
-opposta

Svolgimento del processo

I. s.r.l. con atto di citazione notificato il 3.12.2020 proponeva opposizione ex art.615 c.p.c. ad iscrizione ipotecaria citando in giudizio la Riscossione Sicilia spa chiedendo accogliersi le seguenti conclusioni: “Piaccia al Tribunale adito, contrariis reiectis, nel merito accertare e dichiarare la illegittimità dell’iscrizione ipotecaria impugnata effettuata da Riscossione Sicilia spa in danno della ricorrente per violazione dell’art. 77 D.P.R. 602/73, per l’effetto ordinare a Riscossione Sicilia spa la cancellazione dell’iscrizione ipotecaria di cui al Registro Generale 13715, Registro particolare 2789 , presentazione del 17.6.2008; con vittoria di spese, compensi ed onorari da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore antistatario.”
Le ragioni dell’opposizione venivano affidate al seguente motivo : la mancata preventiva comunicazione da parte di Riscossione Sicilia S.p.A. alla società opponente dell’iscrizione ipotecaria sui propri beni prevista dall’art. 77 D.P.R. 602/73.

Si costituiva Riscossione Sicilia spa s.p.a eccependo l’inammissibilità e l’infondatezza della spiegata opposizione.
Instaurato il contraddittorio, ritenuta la causa di natura documentale, la stessa veniva rinviata per la discussione e decisione all'udienza del 28/01/2022

Motivazione

Deve rilevarsi preliminarmente che le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, con sentenza n. 19667 del 18/09/2014 hanno escluso che l'iscrizione ipotecaria costituisca atto dell'espropriazione forzata e la hanno riferita ad una procedura alternativa all'esecuzione forzata ritenendo in ogni caso che al contribuente venga comunicato che si procederà all'iscrizione, con contestuale assegnazione di un termine per presentare osservazioni o effettuare il pagamento (cosi Sez. Un. 19667/2014cit.).
Tale orientamento è stato ribadito Sez. Unite, 22/07/ 2015, n. 15354, che - nell'assumere una definitiva presa di posizione sulla natura giuridica del fermo amministrativo, come già dell'ipoteca, hanno ribadito la tesi della alternatività del fermo, come dell'iscrizione ipotecaria, rispetto all'espropriazione (costituendo altro rispetto ad essa, tant'è che si collocano l'uno e l'altra tra la notificazione della cartella di pagamento e il pignoramento) e chiarito, che esso è impugnabile secondo le regole del rito ordinario di cognizione e nel rispetto delle norme generali in tema di riparto di competenza per materia e per valore, configurandosi, la corrispondente iniziativa giudiziaria, come un'azione di accertamento negativo della pretesa dell'esattore di eseguire il fermo, in cui al giudice adito sarà devoluta la cognizione sia della misura che del merito della pretesa creditoria.
Da quanto sopra deriva che l'azione proposta dall'odierno opponente, anche se intesa a denunziare vizi formali del provvedimento di iscrizione ipotecaria, non è riconducibile al novero degli atti esperibili nell'ambito della procedura esecutiva e quindi all'opposizione agli atti esecutivi di cui all'art. 617 c.p.c. o all'opposizione all'esecuzione di cui all'art. 615 c.p.c. ma si configura quale azione di accertamento negativo della pretesa dell'Agente della riscossione di eseguire la iscrizione ipotecaria, azione sottratta in quanto tale all'osservanza dei termini propri dell'opposizione agli atti esecutivi ( confr. Cass. Civ. 9.11.2020 n.32720).

Passando all’esame del merito della controversia si rileva che parte convenuta non ha provato di avere provveduto alla comunicazione dell’iscrizione ipotecaria, avendo prodotto unicamente nota di invio di comunicazione di avvenuta iscrizione ipotecaria del 25.6.2008, senza peraltro provare né l’invio né la ricezione della stessa da parte della società opponente.
Per quanto sopra deve ritenersi, in assenza di preavviso, illegittima l’iscrizione ipotecaria per cui è causa con conseguente nullità della stessa.
Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate e distratte come in dispositivo.

PQM

Il Tribunale di Siracusa, in persona del giudice onorario, Dr Carolina Burrascano, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, definitivamente decidendo la causa civile iscritta al R.G. n. 5333/2020 così provvede:
1 ) accoglie l’opposizione e per l’effetto dichiara la nullità dell’iscrizione ipotecaria per cui è causa;
2) ordina all’Agenzia delle Entrate già Riscossione Sicilia S.p.A. la cancellazione dell’Iscrizione ipotecaria di cui al registro generale 13715, registro particolare 2789, presentata il 17.6.2008;
3) condanna l’opposta al pagamento delle spese del giudizio di opposizione, da distrarsi a favore del procuratore dell’opponente avv. Gennaro Esposito dichiaratosi antistatario che liquida in ex D.M. 55/2014 in € 4.015,00 (Valore della Causa: Da € 52.001 a € 260.000 Fase studio della controversia:€ 1.215,00; Fase introduttiva del giudizio:€ 775,00; Fase decisionale :€ 2.025,00) oltre
il 15% per spese generali ed IVA e CPA come per legge.
La presente sentenza è stata redatta ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.. viene pubblicata con la sottoscrizione del verbale di udienza del 28.1.2022 al quale è allegata, ed è immediatamente
depositata in Cancelleria.
Così deciso in Siracusa il 28.1.2022.
Il Giudice
Dr Carolina Burrascano


 

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