Civile Ord. Sez. 1 Num. 21485 Anno 2017
Presidente: DIDONE ANTONIO
Relatore: FERRO MASSIMO
Data pubblicazione: 15/09/2017

ORDINANZA
Sul ricorso proposto da:
L. M., rappr. e dif. dall'avv. Claudio Manzia, elett. dom. presso lo studio di questi, in Roma, piazzale Clodio n.14, come da procura a margine dell'atto -ricorrente
Contro
FALLIMENTO TECNO SYSTEM s.r.I., in persona del cur. fall. p.t., rappr. e dif. dall'avv. Tommaso Manferoce, elett. dom. presso lo studio di questi in Roma, piazza Vescovio n.21, come da procura a margine dell'atto -controricorrente
per la cassazione del decreto Trib. Renlia 3.11.2011, n. 313/2011 nel proc. R.G. 30315/2011;
letta la memoria del fallimento;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del giorno 4 luglio 2017 dal Consigliere relatore dott. Massimo Ferro;
il Collegio autorizza la redazione del provvedimento in forma semplificata, giusta decreto 14 settembre 2016, n.136/2016 del Primo Presidente.

Svolgimento del processo

Rilevato che:
1. M. L. impugna il decreto Trib. Roma 3.11.2011, n. 313/2011, nel proc. R.G. 30315/2011, reiettivo della propria opposizione allo stato passivo del FALLIMENTO TECNO SYSTEM s.r.I., nel quale aveva chiesto di essere ammesso, in privilegio per 71 mila euro, oltre CAP ed euro 14.767 per IVA in chirografo, allegando di aver svolto per la fallita attività difensive in plurimi giudizi;
2. il tribunale, dando atto che l'opposizione andava trattata secondo la disciplina posteriore alla riforma del d.lgs. n.169 del 2007, trattandosi di procedura aperta dopo il 1.1.2008, vi ravvisava l'inottemperanza al principio della necessità, per il creditore, di indicare in modo specifico i mezzi di prova e i documenti prodotti, per essi intendendo anche quelli già versati nella fase sommaria avanti al giudice delegato, non operando di per sé in sede collegiale e di reclamo una regola di acquisizione officiosa ed invece essendo necessario il loro rideposito in sede di costituzione, oltre alla enunciazione più puntuale delle prestazioni, ravvisata insufficiente;
3. il ricorso è affidato a quattro motivi, cui resiste con controricorso il fallimento, in persona del curatore.

Motivazione

Considerato che:
1. con il primo motivo è contestato il rispetto degli artt. 99 I.f. e 347 c.p.c., per avere il tribunale applicato in modo restrittivo una regola - quale il ritiro del fascicolo di parte dell'insinuazione tempestiva e il rideposito dei documenti ivi acclusi di nuovo al tribunale - invero non prevista, denegando senza motivo l'acquisizione officiosa, benché richiesta;
2. con il secondo motivo è censurata la motivazione con cui l'imposizione del predetto ritiro e rideposito non è stata anticipata, nonostante il rilievo officioso, dall'assegnazione dei termini a difesa ex art.101 c.p.c.;
3. il terzo motivo censura, per violazione degli artt.99 I.f. e 347 c.p.c., oltre che per vizio di motivazione, l'esclusione della completezza del corredo documentale a sostegno del credito professionale invece già pertinente alle notule, oggetto di proposta per opinamento al locale
Consiglio dell'Ordine e presenti nel fascicolo di parte oggetto di richiamo in sede di opposizione;
4. con il quarto motivo si deduce la violazione dell'art.99 I.f., avendo errato il tribunale nel negare l'acquisizione del fascicolo dell'insinuazione tempestiva, inclusi i verbali di convocazione ed interrogatorio del legale rappresentante della fallita;

5. il ricorso, da esaminare in via pregiudiziale quanto ai suoi motivi primo e terzo, manifestamente connessi, è fondato, conseguendone l'assorbimento delle restanti censure; il tribunale, negando ingresso ai documenti puntualmente indicati nella opposizione allo stato passivo e già depositati nella insinuazione tempestiva avanti al giudice delegato, ha escluso ogni loro apprezzamento sulla base di un doppio, insussistente, onere procedimentale, consistente nella produzione ex novo avanti al collegio previo loro ritiro dall'originario fascicolo di parte, nonostante l'espressa istanza di acquisizione officiosa rivolta al tribunale in sede di ricorso ex art.99 I.f.; ;

6. sul punto, di recente questa Sezione ha puntualizzato che «nel giudizio di opposizione allo stato passivo, l'opponente, a pena di
decadenza ex art. 99, comma 2, n. 4), l.fall., deve soltanto indicare specificatamente i documenti, di cui intende avvalersi, già prodotti nel
corso della verifica dello stato passivo innanzi al giudice delegato, sicchè, in difetto della produzione di uno di essi, il tribunale deve
disporne l'acquisizione dal fascicolo d'ufficio della procedura fallimentare ove esso è custodito.» (Cass. 12549/2017, 12548/2017);


7. ne deriva, stante la puntuale riproduzione per tratti testuali della insinuazione al passivo, del suo corredo di allegati e del tenore della opposizione, la cassazione con rinvio avanti al Tribunale di Roma posto che l'ulteriore apprezzamento di insufficienza documentale, per altri versi esplicitato nel decreto, appare strettamente correlato al mancato esame e nel medesimo contesto del fascicolo della insinuazione
predetta ed avendo il ricorrente collegato la specifica elencazione delle prestazioni alla decisività degli elementi documentali così trascurati.

PQM

La Corte accoglie il ricorso quanto ai motivi primo e terzo, assorbiti i restanti, cassa e rinvia avanti al Tribunale di Roma, in diversa composizione, anche per le spese del procedimento di legittimità.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 4 luglio 2017.
Pubblicata in data 15.09.2017


 

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