REPUBBLICA ITALIANA
Il CONSIGLIO DI GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA PER LA REGIONE SICILIANA
Sezione giurisdizionale
ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 845 del 2020, proposto dalla Liberi Cacciatori Siciliani, dall’Associazione Nazionale Cacciatori e dalla Italcaccia, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, rappresentate e difese dall'avvocato Angelo Russo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Legambiente Sicilia, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Antonella Bonanno e Nicola Giudice, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
L.I.P.U. Odv, W.W.F. Onlus, non costituiti in giudizio;
Regione Siciliana - Assessorato Regionale Agricoltura Sviluppo Rurale e Pesca Mediterranea, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Palermo, via Valerio Villareale 6;
nei confronti

Unaves, Federcaccia, non costituiti in giudizio;

sul ricorso numero di registro generale 877 del 2020, proposto dalla Un.A.Ve.S., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Girolamo Rubino e Massimiliano Valenza, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro

WWF Italia Onlus, Lipu Odv, Legambiente Aps, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, rappresentate e difese dagli avvocati Antonella Bonanno e Nicola Giudice, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti

Regione Siciliana - Assessorato Regionale Agricoltura Sviluppo Rurale e Pesca Mediterranea, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Palermo, via Valerio Villareale 6;
Liberi Cacciatori Siciliani, Associazione Nazionale Cacciatori, Italcaccia, Federazione Italiana della Caccia, Federcaccia Sicilia, Anuu - Associazione dei Migratoristi Italiani per la Conservazione dell'Ambiente Naturale, Comitato Regionale Anuu - Associazione dei Migratoristi Italiani per la Conservazione dell'Ambiente Naturale, Arci Caccia Nazionale, Comitato Federativo Siciliano, U.N. Enalcaccia pro tempore, Delegazione Regionale per la Sicilia, non costituiti in giudizio;
per la riforma
entrambi i ricorsi
dell'ordinanza cautelare del Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sez. I) n. 944/2020, resa tra le parti, concernente l’impugnazione del Calendario Venatorio 2020/21.

Svolgimento del processo

Visto l'art. 62 cod. proc. amm.;

Visti i ricorsi in appello e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Legambiente Sicilia, WWF Italia Onlus, Lipu Odv, Legambiente Aps, e della Regione Siciliana - Assessorato Regionale Agricoltura Sviluppo Rurale e Pesca Mediterranea;

Vista la impugnata ordinanza cautelare del Tribunale amministrativo regionale di accoglimento della domanda cautelare presentata dalla parte ricorrente in primo grado;

Relatore il Cons. Nicola Gaviano nella Camera di consiglio del giorno 16 dicembre 2020, svoltasi con partecipazione da remoto dei magistrati ai sensi degli artt. 25 d.l. n. 137/2020 e 4 d.l. n. 28/2020, e vista la richiesta di passaggio in decisione senza discussione presentata dall'Avvocatura dello Stato con nota di carattere generale a firma dell’Avvocato distrettuale;

Motivazione

Osservato preliminarmente che alla luce dell’art. 4, comma 1, penultimo periodo, d.l. n. 28/2020 (richiamato dall’art. 25 d.l. n. 137/2020) le note d’udienza depositate nell’ambito del giudizio di appello n. 877/2020 risultano tardive, in quanto pervenute oltre le ore 12 del giorno antecedente l’udienza, con la duplice precisazione che: (i) il momento ultimo delle ore 12 del giorno antecedente l’udienza deve essere inteso come mezzogiorno (ossia 21 ore prima dell’udienza) e non come mezzanotte, perché questa seconda interpretazione non consentirebbe al Collegio di prendere visione dei depositi in tempo utile per l’udienza); (ii) il termine delle ore 12 del giorno antecedente l’udienza riguarda sia le note di udienza che le istanze di passaggio in decisione menzionate nell’art 4, d.l. n. 28/2020, al fine della fictio iuris della presenza in udienza.

Rilevato, sempre preliminarmente, che, dal momento che i due appelli in epigrafe hanno ad oggetto la stessa ordinanza cautelare di primo grado, gli stessi devono essere riuniti affinché su di essi possa essere emessa un’unica decisione;

Considerato che l’impostazione di principio che connota la motivata ordinanza oggetto d’appello appare resistere alle contestazioni mosse in questa sede, le quali hanno formato materia, ex adverso, di condivisibili controdeduzioni;

Ritenuto, tuttavia, che le doglianze degli appellanti possono reputarsi meritevoli di trovare accoglimento sotto i seguenti due specifici profili:

- quello della caccia della specie beccaccia, rispetto alla quale si presenta come soluzione più corretta quella della data intermedia di chiusura del 10 gennaio 2021, ossia quella che è stata privilegiata quale “compromesso ideale” dall’approfondita C.T.U depositata nel recente giudizio cautelare n. 749/2018 R.G. celebrato dinanzi a questo Consiglio (e richiamata dalle parti contrapposte), data che è stata comunque presa in considerazione anche dall’I.S.P.R.A.;

- quello della caccia al coniglio selvatico, profilo sollevato unicamente dall’appello n. 877/2020, in ragione del fatto che il parere dell’I.S.P.R.A. non contemplava, in proposito, alcuno specifico vincolo che dalla Regione possa dirsi immotivatamente inosservato;

PQM

Il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana, in sede giurisdizionale, riuniti gli appelli in epigrafe, li accoglie nei limiti di cui in motivazione, ed entro gli stessi limiti, riformando l’ordinanza cautelare impugnata, respinge la domanda cautelare di prime cure.

Conferma l’ordinanza cautelare di primo grado nei suoi rimanenti aspetti.

Compensa le spese processuali tra le parti in causa.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso dal C.G.A. R. S. con sede in Palermo nella Camera di consiglio del giorno 16 dicembre 2020, svoltasi con la contemporanea e continuativa presenza da remoto dei componenti il collegio ai sensi degli artt. 25 d.l. n. 137/2020 e 4 d.l. n. 28/2020, con l'intervento dei magistrati:

Rosanna De Nictolis, Presidente
Nicola Gaviano, Consigliere, Estensore
Sara Raffaella Molinaro, Consigliere
Giuseppe Verde, Consigliere
Maria Immordino, Consigliere


 

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