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Amministrativo | Covid-19 | Udienza da remoto
REPUBBLICA ITALIANA
Il CONSIGLIO DI GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA PER LA REGIONE SICILIANA
Sezione giurisdizionale
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 987 del 2020, proposto da
Consorzio Nazionale Cooperative di Produzione e Lavoro "Ciro Menotti", in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Dario Frazzetta, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Presti S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Benedetto Calpona, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
Comune di Villafrati, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Accursio Gallo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per la riforma
dell' ordinanza cautelare del Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Terza) n. 01043/2020, resa tra le parti, nel ricorso proposto per l’annullamento 1) della Determinazione Lavori Pubblici n. 137 del 24/09/2020 Registro Generale n. 461 del 24/09/2020 del Comune di Villafrati (PA) a firma del Responsabile Lavori Pubblici Arch. La Barbera con la quale è stata approvata la proposta di approvazione del RUP della proposta di aggiudicazione per l'affidamento dei “lavori di manutenzione straordinaria finalizzati alla riduzione dell'inquinamento luminoso, alla riqualificazione e incremento dell'efficienza energetica dell'impianto di pubblica illuminazione comunale” in favore del Consorzio Nazionale Cooperative di Produzione e Lavoro “Ciro Menotti (P.iva: 00966060378 – CUP: J76F15000000002 CIG: 8173147644); OVE OCCORRA E NEI LIMITI DI INTERESSE 2) del verbale di gara n. 7 del 15/07/2020 nella parte in cui ha determinato il calcolo della soglia di anomalia ai sensi dell'art. 4 L.R. n. 13/2019 anziché determinare la soglia di anomalia ai sensi dell'art. 97 Dlgs. N. 50/2016, nonché nella parte in cui ha proposto di aggiudicare i lavori in questione al Consorzio Nazionale Cooperative di Produzione e Lavoro “Ciro Menotti”; 3) della nota datata 13/08/2020 prot. n. 12084 a firma del RUP con la quale è stata rigettata l'istanza di annullamento in autotutela formulata dalla ricorrente ovvero il verbale n. 7 del 15/07/2020; 4) della determina a contrarre n. 7 del 24/01/2020 del Responsabile Settore Lavori Pubblici e RUP del Comune di Villafrati nella parte in cui si dovesse interpretare nel senso di prevedere la disciplina del metodo di calcolo della soglia di anomalia prevista dall'art. 4 L.R. n. 13/2019; 5) del disciplinare di gara nella parte in cui si dovesse interpretare nel senso di prevedere il metodo di calcolo della soglia di anomalia previsto all'art.4 L.R. n. 13/2019; 6) di qualsiasi altro atto connesso, presupposto, e/o dipendente dagli atti impugnati.
Svolgimento del processo
Visto l'art. 62 cod. proc. amm;
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Presti S.r.l. e del Comune di Villafrati;
Vista la impugnata ordinanza cautelare del Tribunale amministrativo regionale di accoglimento della domanda cautelare presentata dalla parte ricorrente in primo grado;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 16 dicembre 2020, tenutasi da remoto ai sensi dell’art.4 del d.l. n. 84/2020 e del d.l. n.137/2020, il Cons. Maria Stella Boscarino e uditi per le parti gli avvocati Dario Frazzetta e Gallo Accursio;
Motivazione
Ritenuto di respingere le richieste contenute nella nota, (irritualmente) depositata in giudizio dal difensore della Società Presti S.r.l. successivamente al passaggio in decisione del ricorso, in considerazione del fatto che, avuto riguardo alle previsioni di cui al D.L. 28/2020 conv. in L. n.70/2020 ed alle “Regole tecnico-operative per l'attuazione del processo amministrativo telematico, nonché per la sperimentazione e la graduale applicazione dei relativi aggiornamenti (ed in particolare l’All.3, contenente le “Specifiche tecniche per le udienze da remoto”)”, di cui al Decreto 22 maggio 2020 del Segretariato Generale della Giustizia Amministrativa (in G.U.R.I. n.135 del 27-5-2020), le parti ricevono dalla segreteria l’avviso dell’ora e delle modalità di collegamento, per cui sono tenute ad essere presenti nella fascia oraria indicata, a nulla rilevando la presenza in orario anteriore o posteriore;
Ritenuto che l’ordinanza appellata si sottrae alle censure di parte appellante, in quanto l’art. 18 del disciplinare di gara non si limita al mero richiamo dell’art. 97 D. lgs n.50/2016, ma esplicita dettagliatamente le varie fasi del procedimento di calcolo della soglia di anomalia in conformità a tale disposizione, ciò che induce ad escludere ogni valenza regolatrice della fase procedimentale in questione in capo all’art.4 L.R. n.13/2019 (sul quale, peraltro, pende questione di legittimità costituzionale), semplicemente indicato nel frontespizio del disciplinare;
Ritenuta la sussistenza dei presupposti di legge per disporre la compensazione delle spese della presente fase
PQM
Il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana, in sede giurisdizionale, respinge l'appello (Ricorso numero: 985/2020).
Spese della presente fase cautelare compensate.
La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 16 dicembre 2020 con l'intervento dei magistrati:
Rosanna De Nictolis, Presidente
Nicola Gaviano, Consigliere
Maria Stella Boscarino, Consigliere, Estensore
Giuseppe Verde, Consigliere
Maria Immordino, Consigliere
Revocato il decreto ingiuntivo in mancanza di esperimento del procedimento di mediazione
Tribunale Catania Quarta - Sentenza 1432/2024 del 18.03.2024
Nulla la confisca dell'auto emessa anni dopo il sequestro
Giudice di Pace Acireale - Sentenza 66/2024 del 04.03.2024
Nulla la confisca dell'automobile emessa dopo anni dal sequestro
Giudice di Pace Catania Caltagirone - Sentenza 74 del 01.03.2024
Tribunale Catania Lavoro - Sentenza 1655 del 21.04.2023
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